Multa spedita in prossimità della scadenza: viene meno l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente.
Il Codice della Strada vigente, all’art. 126 bis, prevede che in caso di violazione che comporta la perdita di punteggio ed il responsabile della violazione non può essere immediatamente identificato, il proprietario del veicolo ovvero altro obbligato in solido – vale a dire l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria – è tenuto a fornire all’organo di polizia procedente, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Tale obbligo permane anche in caso di pagamento della sanzione amministrativa, siccome autonomo rispetto alla sanzione presupposta, ma anche in caso di opposizione alla predetta sanzione, per come di recente riaffermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24233, pubblicata in data 29.11.2016.
Tale principio, tuttavia, trova il suo giusto contemperamento nell’esigenza di tempestiva notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione principale, in caso contrario, non scatta alcun obbligo di comunicazione dei dati del conducente a carico del proprietario del veicolo.
Tanto ha ribadito la VI Sez. Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26964, pubblicata in data 23.12.2016.
Il proprietario di un veicolo aveva proposto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione con la quale veniva contestata l’omessa comunicazione dei dati del conducente del veicolo, già sanzionato per un’altra violazione al Codice della Strada per la quale non si era potuto, nell’immediatezza, procedere alla identificazione del conducente.
La domanda veniva rigettata dal Giudice di pace e anche in appello, il Tribunale di Palermo confermava la sentenza gravata, ritenendo non applicabile, al caso di specie, il principio secondo cui “l’obbligo di comunicazione del proprietario ex art. 126-bis del codice della strada può scattare solo se sorretto da notificazione tempestiva del verbale di accertamento dell’infrazione presupposta” (Cass. civ., Sez. II, 20/05/2011, n. 11185).
Ed invero, ai sensi dell’art. 201, 1° comma, del Codice della Strada, nel caso in cui la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale deve essere notificato all’effettivo trasgressore entro novanta giorni dall’accertamento, ovvero, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento, vale a dire, all’usufruttuario, o all’acquirente con patto di riservato dominio o, ancora, all’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.
Quando, tuttavia, come nel caso di specie, sussista “ridottissimo scarto temporale tra lo spirare del termine di cui all’art. 201 del codice della strada e la notifica effettiva”, appare senz’altro applicabile il principio, di recente ribadito (Cass. civ., 11/04/2016, n. 7003), secondo cui: “in tema di violazione per omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo ai sensi dell’art. 126-bis cod. strada, ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente, va esclusa la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del mezzo al momento del rilevamento dell’infrazione, in quanto la tempestività della contestazione risponde alla ratio di porre il destinatario in condizione di difendersi, considerato che il trascorrere del tempo rende evanescenti i ricordi”.
La Corte di Cassazione, pertanto, accoglie il ricorso dell’utente della strada e cassa la sentenza impugnata, annulla l’ordinanza ingiunzione e condanna la Prefettura al pagamento di tutti e tre i gradi di giudizio.
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