Sulla G.U. n. 117 del 20 maggio 2016 è stato pubblicato il d.lgs. n. 72 recante disposizioni in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e alcune modifiche al T.U.F..
Una delle novità più rilevanti che entreranno in vigore del prossimo 1° luglio è la possibilità di convenire, con clausola espressa al momento della conclusione del contratto di credito, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l’estinzione dell’intero debito a carico del consumatore derivante dal contratto di credito anche se il valore del bene immobile restituito o trasferito ovvero l’ammontare dei proventi della vendita è inferiore al debito residuo.
Dall’entrata in vigore del decreto, fissata al 4 giugno, decorre il termine di 180 giorni per l’approvazione delle disposizioni attuative da parte del Ministero dell’Economica di concerto con il Ministero della Giustizia, sentita la Banca d’Italia.
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