Mutuo fondiario e prova del superamento del limite di finanziabilità

Nel mutuo fondiario ipotecario va provato il superamento del limite di finanziabilità ex art.38 Tub, periziando il valore dell’immobile al momento della stipula e non successivamente.
La traditio rei è costituita dall’accreditamento sul c/c del mutuatario, pertanto il precetto resta valido titolo esecutivo.
Per la verifica della usurarietà il tasso di interesse corrispettivo e moratorio sono autonomi.

Il fatto

Il Tribunale di Trapani, in data 14.3.2022 ha emesso la sentenza n. 256, in un giudizio di opposizione a precetto relativo ad un mutuo fondiario ipotecario, in cui venivano sollevate tre importanti contestazioni: a) il superamento del limite di finanziabilità ex art.38 Tub; b) la mancata traditio rei e dunque il mancato perfezionamento del contratto con richiesta di non ritenere valido il precetto quale titolo esecutivo; c) l’usurarietà nel mutuo.

La Banca, difesa congiuntamente dallo studio legale Avv. Virginia colli e dal consulente tecnico della Banca, D.ssa Silvana Mascellaro di SMF, ha ottenuto un importante riconoscimenti per l’intero ceto bancario.

Nel mutuo fondiario ipotecario il superamento del limite di finanziabilità va provato

Il Magistrato siciliano -richiamando la sentenza della C.Cassazione n. 4117/22- ha precisato che la violazione del limite di finanziabilità di un mutuo fondiario ex art. 38 Tub e, dunque, la divergenza tra il valore finanziabile e quello effettivo dell’immobile al momento della valutazione iniziale da parte della Banca, va provata e non può essere semplicemente affermata.

La prova offerta dal mutuatario, non ritenuta idonea, era relativa al valore dell’immobile non già al momento della stipula, ma a 12 anni dopo, quando “il bene risulta descritto come non utilizzato e con vistosa presenza di infiltrazioni da omessa manutenzione”.

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L’accreditamento sul c/c del mutuatario è la “traditio rei”: il precetto resta valido titolo esecutivo.

Il Magistrato trapanese ha chiarito che l’accreditamento della somma mutuata sul conto corrente intestato al mutuante, costituisce un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario.

Fa di più il Magistrato, in linea con la C.Cass. 12.10.1992, n.11116, motivando che l’accreditamento della somma data in mutuo sul c/c del mutuatario, determina da un lato la fuoriuscita della somma oggetto del mutuo dal patrimonio del mutuante e,  dall’altro, l’acquisizione della stessa al patrimonio del mutuatario.

In maniera chiara il Magistrato trapanese, evocando la sent.n.2483 della C.Cass. 21 febbraio 2001, ha affermato che l’accreditamento in c/c bancario equivale alla traditio rei -intervenuta in specie con relativa quietanza-, momento in cui il contratto di mutuo si perfeziona e, dunque, nasce l’obbligo del mutuatario di pagare gli interessi e restituire la somma ex contractu.

Pertanto il precetto opposto resta valido titolo esecutivo.

Per la verifica della usurarietà di un mutuo ipotecario, il tasso corrispettivo e moratorio sono autonomi e non cumulabili

In linea con i più recenti arresti giurisprudenziali tra cui la sent. n.9237/2020 della C.Cassazione, il Magistrato ha rilevato la non usurarietà del tasso di interesse corrispettivo e moratorio nel contratto di mutuo oggetto di contestazione ed ha precisato che “i due interessi non coesistono nell’attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare. “

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Sentenza collegata

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Silvana Mascellaro

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