Mutuo in euro indicizzato al franco svizzero: la cassazione si pronuncia sul difetto di chiarezza e trasparenza

La  Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’appello di Milano che  aveva affermato  che il contenuto del contratto di “mutuo in Euro indicizzato al franco svizzero” era chiaro e comprensibile, relativamente alla sua indicizzazione non solo quanto agli interessi, ma anche quanto al capitale.

Nullità delle clausole del contratto di mutuo

La Suprema Corte, con la sentenza n. 23655/2021, ha affermato che il provvedimento emesso dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)  n. 27214 del 2018, con il quale è stato ritenuto che alcune clausole dei contratti di mutuo in Euro indicizzato al franco svizzero della Barclays  Bank PLC fossero affette da “difetto di chiarezza e trasparenza”,  è prova privilegiata nel giudizio civile tra il mutuatario e la banca, con conseguente possibilità di ottenere, sulla base di tale provvedimento, la nullità delle predette clausole .

La Corte ha, infatti,  enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di contratti fra professionista e consumatore, allorchè si controverta in sede civile sulla chiarezza e comprensibilità delle clausole contrattuali, anche nella prospettiva dell’accertamento di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto determinano a carico del consumatore, opera una presunzione legale, suscettibile di prova contraria, non sancita espressamente dalla legge e scaturente dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di public enforcement, che genera un dovere di motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice ordinario adito ai sensi dell’art. 37 bis, comma 4 Codice del consumo e chiamato ad occuparsi dello stesso regolamento contrattuale oggetto dal provvedimento amministrativo e giudicato non chiaro e comprensibile dall’Autorità Garante per la concorrenza e il mercato“.

Poiché nella fattispecie il dovere di motivazione rafforzata e di specifica confutazione del provvedimento dell’ AGCM non era stato assolto dalla Corte d’Appello di Milano, la Suprema Corte ha cassato  la decisione  e rinviato la causa alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione.

E’ chiaro che con tale  decisione, per i mutuatari di detti prestiti, si apre la strada per   sostenere la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi con conseguente  applicazione del tasso sostitutivo “BOT” di cui all’art. 117 T.U.B.

 

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Vincenzo Vitale

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