In tema di contratto usurario i creditori intervenuti, che partecipano all’espropriazione dell’immobile pignorato, soggiaciono alle stesse sorti del creditore procedente che ha azionato il processo esecutivo.
Fatto
Il Tribunale di Brindisi, seppure in fase sommaria, ha affermato l’importante principio per cui se il tasso convenuto è originariamente usurario, l’azione esecutiva è “originariamente illegittima (e quindi) gli interventi spiegati nel procedimento devono seguire la sorte dell’azione esecutiva intrapresa”.
Per comprendere appieno l’importanza del principio occorre comprendere la vicende dalla quale trae origine la summenzionata decisione. La Banca in forza di cambiale, rilasciata in garanzia di un mutuo chirografario stipulato nel maggio 2009 per l’importo di € 20.000,00, notificava al mutuatario atto di precetto del complessivo importo di € 16.882,14, oltre interessi convenzionali. Successivamente alla notifica del precetto, la stessa Banca aveva proceduto al pignoramento di un opificio valutato dal consulente tecnico nominato dal Tribunale, in euro 568.000,00. Nel frattempo, erano intervenuti nella procedura altri creditori muniti di titolo esecutivo e il mutuatario, a fronte di una totale debitoria di circa 45.0000,00 rischiava la vendita dell’immobile a prezzo irrisorio.
A questo punto, il mutuatario propone opposizione all’esecuzione chiedendo la sospensione dell’esecuzione.
Decisione
La questione che il Tribunale era chiamato a risolvere era non solo se il mutuo era usurario, ma anche se tale eventuale usurarietà avrebbe potuto impedire che altri creditori, muniti di titolo esecutivo, potessero richiedere di proseguire l’azione esecutiva.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto che, essendo il contratto stipulato con la Banca usurario la procedura esecutiva è viziata ab origine e, conseguentemente, l’azione non può essere proseguita né dalla Banca, creditore procedente, né dagli agli creditori, interventori.
Ha quindi sospeso provvisoriamente l’esecuzione.
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