Natura dei termini ex art. 195, 3º comma c.p.c. e loro rapporto con la sospensione feriale dei termini processuali

Come noto, il 3° comma dell’art. 195 c.p.c., recentemente modificato1 stabilisce che la relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’art. 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse

Viene allora da chiedersi se ai termini in questione vada riconosciuta natura sostanziale ovvero processuale e, conseguentemente, nel secondo caso, possano ritenersi assoggettati alla sospensione nel periodo feriale, poiché diversamente opinando, dovrebbe ritenersi che di eventuali operazioni peritali dovrebbe essere consentito lo svolgimento anche nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, pur in totale difetto di qualsiasi elemento a sostegno di una tale ricostruzione.

Al quesito va attribuita una risposta in termini positivi per la seconda delle opzioni interpretative innanzi richiamate, alla luce dei seguenti elementi:

1)La collocazione della norma che prevede i termini in questione, innanzitutto – che potrebbe definirsi topografico – dal momento che la predetta riforma alla richiamata disposizione del codice di procedura civile è stata introdotta con una riforma, appunto quella prevista dalla L. 69/09, il cui precipuo e dichiarato fine era quello di apportare modifiche al codice di procedura civile, e si trova all’interno di un testo di legge rivolto espressamente al perseguimento di tale obiettivo;

2)L’elemento logico-sistematico, in quanto la previsione di essi mira a garantire l’attuazione ed il rispetto del contraddittorio processuale delle parti, diretta espressione del più generale quanto fondamentale principio del diritto alla difesa, riconosciuto a tutti i soggetti dall’art. 24 Cost., in qualsiasi stato e grado di un processo (ed è indubitabile che quello relativo allo svolgimento di una CTU sia uno “stato” di un determinato procedimento);

3)L’elemento della argomentazione c/d a contrario, dal momento che la previsione di una simile innovazione, con l’introduzione, a carico delle parti processuali e dell’Ausiliario (che parte non è) ma anche del giudice di merito, di precisi termini (rispettivamente, da rispettare per quanto di propria competenza per i primi, e da concedere per quest’ultimo), se non espressamente rivolta all’attuazione del contraddittorio delle parti su questioni a carattere tecnico e, conseguentemente, al fine di consentire loro la difesa (tecnica, appunto, su tali tematiche) risulterebbe priva di qualsivoglia giustificazione e sostanzialmente inutile, il che non è affatto, a maggiore ragione in considerazione del potere di direzione del procedimento che l’ordinamento assegna e riconosce al giudice, il cui esercizio è finalizzato a consentire alle parti di esercitare, all’interno del processo e nel rispetto delle regole di esso, i loro diritti in modo pieno e compiuto (come del resto accade anche con altre previsioni all’interno del medesimo codice, quale quella contenuta nel novellato art. 101, 2° comma c.p.c., anch’esso modificato, guardacaso, dalla L. 69/09);

4)L’elemento emergente dal formante giurisprudenziale, in quanto la S.C., in tema di consulenza tecnica di ufficio, ha riconosciuto che, a seguito della modifica dell’art. 195 c.p.c. ad opera della l. 18 giugno 2009 n. 69, il CTU è obbligato a fornire ai consulenti di parte una «bozza» della propria relazione, essendo tale attività finalizzata a consentire alle parti l’esercizio del diritto di difesa, come del resto confermato dal fatto che, nel sistema precedente tale modifica, le parti potevano legittimamente formulare critiche solo dopo il deposito della relazione da parte del consulente tecnico d’ufficio2. A seguito della riforma, invece, tutte le eventuali critiche e censure vanno formulate prima che tale deposito avvenga, il che attesta la indubbia natura processuale dei termini che a tal fine la legge preveda che il giudice conceda all’ausiliario ed alle parti, in quanto è a tutti tali soggetti, dal Legislatore, affidato il compito di contribuire, ciascuno per quanto di sua specifica competenza, alla instaurazione e rispetto del contraddittorio processuale, con le prevedibili conseguenze in termini di inutilità degli eventuali provvedimenti, finanche della sentenza conclusiva, se assunti in violazione del contraddittorio; la definitiva conferma del fatto che è solo nel corso delle operazioni peritali, del loro svolgimento, che il Legislatore ha previsto sia assicurato e garantito il rispetto del contraddittorio processuale nella fase di formazione della consulenza tecnica d’ufficio e, conseguentemente, del valido esercizio del diritto alla difesa (tecnica) delle parti in tale delicata fase procedimentale, trova indiretta conferma nell’orientamento della S.C.. secondo cui le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d’ufficio non possono essere formulate in comparsa conclusionale – e, pertanto, se ivi contenute, non sono esaminabili dal giudice – perché in tal modo esse rimarrebbero sottratte al contraddittorio e al dibattito processuale3; dunque, è il secondo termine previsto dall’art. 195, 3° comma c.p.c., come riformato ex lege 69/09 che individua ed al tempo stesso circoscrive, per le parti, l’ambito di esercizio del diritto alla difesa e del contraddittorio processuale tra le stesse nella delicata fase della formazione della consulenza tecnica d’ufficio, siccome espressamente (e viene da dire anche esclusivamente) previsto dal Legislatore a tal fine;

5)L’ulteriore elemento emergente dal formante dottrinale, ove si è rilevato come, con il sistema introdotto dalle modifiche apportate, ex l. 69/09, all’art. 195, 3° comma c.p.c., il Legislatore mira a conseguire un duplice risultato, rappresentato, da un lato, da un consistente risparmio sulle attività processuali (e quindi, su tempi e costi del processo civile) e, dall’altro, per attuare e garantire il rispetto del diritto, in favore delle parti, al contraddittorio processuale sull’attività – ed i risultati della stessa, in termini di contenuto – espletata in sede di CTU4; inoltre, si è osservato che risulta di tutta evidenza il fatto la concessione dei termini previsti dal riformato art. 195 c.p.c. si rivela finalizzata a consentire alle parti, attraverso i propri consulenti nominati, il compiuto esercizio del contraddittorio sulle risultanze peritali e pertanto la mancata concessione del termine per formulare osservazioni dovrebbe integrare una ipotesi di nullità o inutilizzabilità della stessa relazione di consulenza tecnica5; a ciò si aggiunga, come si è parimenti osservato, che il mancato svolgimento di tale attività da parte del C.T.U. in contraddittorio con i consulenti di parte dovrebbe giustificare la eventuale richiesta delle parti perché siano disposte a cura dell’esperto ulteriori indagini suppletive o comunque di chiamare lo stesso a chiarimenti6; deve condividersi, allora, l’opinione secondo cui l’intervento posto in essere dal Legislatore con la L. 69/09 alla disciplina del comma III dell’art 195 c.p.c. persegue l’obiettivo di valorizzare, in modo indubbiamente significativo, ruolo e funzione dei consulenti di parte, dal momento che la loro formazione della prova scientifica potrà trasformarsi da occasionale o eventuale a fisiologica nella formazione dei complessivi risultati posti a disposizione del giudice, con la conseguenza che la dialettica fra l’esperto nominato (C.T.U.) e i consulenti di parte può consentire al giudice maggiori possibilità di verifica e di controllo dei risultati forniti dall’esperto sia sotto il profilo della coerenza logica della complessiva elaborazione sia della affidabilità delle informazioni sotto il profilo tecnico scientifico7. Il che dimostra, allora, come la tutela del diritto alla difesa delle parti, nel corso delle operazioni peritali, sia stata dal Legislatore sostanzialmente attribuita, in via esclusiva o quasi, ai consulenti tecnici di parte che, in tale delicata fase processuale, tante volte idonea a spiegare efficacia se non decisiva, quantomeno determinante sulle sorti del processo, in non poche tipologie di controversie8, che si rivelano investiti di un compito e di un ruolo pari, se non anche prevalente, rispetto a quello del difensore; infine, secondo altra opinione, la natura processuale dei termini predetti emerge in considerazione del fatto che si tratta di termini per il compimento di atti del processo, che il giudice fissa ai sensi dell’art. 152, 1°comma c.p.c.9, anche perché gli stessi – che indubbiamente sanciscono a carico delle parti preclusioni e decadenze – sono, per il medesimo autore, in quanto rientranti nel regime di preclusioni previsto dal rito ordinario riformato, sono dettate non solo a tutela degli interessi delle parti, ma anche dell’interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo10.

6)Infine, un ulteriore elemento di diritto positivo, rappresentato dalla Legge n. 742/1969, che appunto disciplina la sospensione feriale dei termini processuali: invero, l’art. 1 di tale Legge prevede che la sospensione feriale non trovi applicazione per i procedimenti previsti dall’art. 92 dell’Ordinamento Giudiziario(R.D. 30.1.1941, n. 12, così rubricato Affari civili nel periodo feriale dei magistrati. — Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia del lavoro, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto o di opposizione all’esecuzione nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti); nel caso in esame, la controversia oggetto del presente giudizio non rientra nell’elenco – da ritenersi, allo stato, tassativo, e suscettibile di ampliamento solo per espressa previsione di Legge (come avvenuto nel 2001 con la L. 154 sugli ordini di protezione e nel 2004 con la L. n. 6 sull’amministrazione di sostegno) – dei procedimenti esclusi dall’applicazione della sospensione feriale dei termini processuali, che pertanto si applica in pieno ad essa ed a tutti in termini concessi dal giudice nel corso dello svolgimento del procedimento medesimo; anzi, ed al contrario, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità si rivela consolidato nel ritenere che, attesa la ricostruzione del sistema normativo, nel senso di adeguare la lettura della disposizione di cui all’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 al principio costituzionale di effettività della tutela giurisdizionale, alla nozione termini processuali vada attribuita una portata ampia, dovendosi escludersi che la portata della nozione medesima sia da limitare all’ambito del compimento degli atti successivi all’introduzione del processo, dovendo, invece, ricomprendere anche il ristretto termine iniziale entro il quale il processo deve essere introdotto, quando la proposizione della domanda costituisca l’unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso11.

Non può che concludersi, allora, per il riconoscimento della natura indiscutibilmente processuale dei termini in questione, con conseguente loro sospensione nel periodo 1 agosto-15 settembre, con tutte le relative conseguenze.

1Introdotto all’art. 465, l. 18 giugno 2009, n. 69 e che, giusta quanto stabilisce il primo comma dell’art. 58 della medesima legge, le disposizioni della L. 69/09 che modificano il codice di procedura civile nonché quelle per l’attuazione del codice di procedura civile trovano applicazione ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge predetta.

2Cass. civ., sez. lav., 11 marzo 2011, n. 5897, in Foro it., Mass., 2011, 218.

3 Cass. civ., sez. II, 22 marzo 2013, n. 7335, in Foro it., Rep., 2013, voce Procedimento civile, n. 7335.

4CECCHELLA C., Il nuovo processo civile, in Il Sole24 Ore, 2009, p. 69 e ss.

5CNDCEC, Brevi note in materia di consulenza tecnica d’ufficio: le novità del nuovo codice di procedura civile, febbraio 2010, p. 10 in www.cndec.it.

6CNDCEC, op. loc. cit.

7 CNDCEC, op. loc. cit.

8Quali, solo per fare un esempio, in quelle inerenti casi di malpractice medica, ovvero in quelle aventi ad oggetto l’anatocismo, o ancora la ricostruzione del funzionamento di peculiari strumenti finanziar, quali i derivati, oppure i c.d. swaps.

9POTETTI D., Novità e vecchie questioni in tema di consulenza tecnica d’ufficio nel processo civile, in Giur. merito, 2010, 1, p. 26 e ss.

10 POTETTI D., op. cit., p. 27.

11Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2011, n. 23638, in Banca dati Pluris-cedam.utetgiuridica.it, voce termini processuali (in genere).

Cascella Gianluca

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