Premessa. Breve ricostruzione storica della crisi nel Sudan. I. L’Operato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in relazione alla soluzione della situazione in sudan. 1. Contenuto delle Risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza relative alla situazione nel Sudan. 2. L’istituzione delle peace-keeping operations per la soluzione della crisi nel Sudan (Darfur). 3. Istituzione della Commissione di inchiesta sul Darfur. 4. Deferimento della questione alla Corte penale internazionale. 5. Le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza adottate dopo l’accordo di pace concluso a Nairobi in data 09 gennaio 2005. II Osservazioni Critiche. 1. L’operato del Consiglio di Sicurezza nella soluzione della crisi interna nel Sudan. 2. Il deferimento della situazione nel Darfur alla Corte penale internazionale. 3. L’inedita Risoluzione del CdS 25 aprile 2006, n. 1672 che estende le misure restrittive a singoli individui.
Premessa. Breve ricostruzione storica della crisi nel Sudan
Lo Stato del Sudan, precedentemente sotto protettorato anglo-egiziano (Trattato anglo-egiziano del 1936 che conferma l’Accordo del protettorato del 1899), raggiunge la propria indipendenza grazie all’Accordo anglo-egiziano del 1953 sul diritto all’autodeterminazione e sul miglioramento della fase di autogoverno, e con la successiva risoluzione adottata nel dicembre 1955 dal parlamento sudanese. Nel 1956 il Sudan riunificato (
[1]) adotta un regime parlamentare. Il Sudan diviene membro della Lega Araba nel 1956 e delle Nazioni Unite il 12 novembre del 1957.
Dal 1955 al 1972 il Sudan è stato martoriato da conflitti interni e dalla guerra civile tra le forze governative settentrionali e le forze
Anya Nya che rivendicavano l’autonomia della parte meridionale del paese (
[2]). Nel 1972 viene sottoscritto un accordo di pace ad
Addis Abeba tra governo e ribelli (
[3]) con il quale si garantì al Sud una sorta di autonomia attraverso la costituzione di un’assemblea regionale con facoltà di elezione del Presidente dell’alto consiglio esecutivo – HEC (organo locale situato a
Juba) – (
[4]), garanzie previste anche nella successiva Costituzione sudanese che venne adottata nel 1973 (
[5]).
Successivamente, il 12 aprile 1978, venne concluso l’Accordo di Riconciliazione nazionale fra opposizione politica (Fronte Nazionale) e governo sudanese.
Dopo un periodo di pace e stabilità riprende la guerra civile tra il governo sudanese e il costituito
Sudan People’s Liberation Movement (SPLM) (
[6]). Il colpo di stato del 1989 instaurò una dittatura militare guidata dal generale
Omar Hassn Ahmed al Bashir – dominata dal Fronte nazionale islamico (NIF) – e inasprì ulteriormente il conflitto (
[7]).
Di fronte all’intensificarsi del conflitto la diplomazia ha tentato di mediare tra le due parti in lotta con scarsi risultati (
[8]). Solo nel giugno del 2002, grazie al lavoro di mediazione svolto dall’incaricato speciale delle Nazioni Unite (
John C. Danforth), presero inizio le trattative di pace fra il governo sudanese e il SPLM.
Il 20 luglio 2002 il governo e il SPLA (Sudan People’s Liberation Army) sottoscrivono il Protocollo di Machakos con il quale si riconosce il diritto del Sud ad autodeterminarsi dopo un periodo di interim della durata di sei anni, mentre i ribelli del Sud accettano l’applicazione della legge islamica al Nord. Successivamente, nell’ottobre del 2002, il governo e il SPLA si accordano per l’applicazione del cessate-il-fuoco per l’intera durata delle negoziazioni. Ciononostante le ostilità non si placano.
Infatti il conflitto intestino si concentrò (principalmente) nel
Darfur – che in arabo significa “paese dei
Fur” – (regione situata all’ovest del Sudan, nel deserto del Sahara) nel febbraio del 2003 nel momento in cui le milizie del SPLMe quelle del JEM (
Justice and Equality Movement) attaccarono alcuni insediamenti governativi. Nel gennaio del 2004 l’esercito si dirige nella regione occidentale del
Darfur unendosi alle forze filogovernative “
janjaweed” (uomini a cavallo reclutati fra gli appartenenti ad una tribù nomade di religione islamica) e nel maggio dello stesso anno gli scontri sconfinano in
Ciad – Stato in cui si erano rifugiate circa 100.000 persone che erano fuggite dall’avanzata governativa del gennaio 2004 (
[9]) – dove le forze armate si scontrano con le milizie arabe vicine al governo di
Kharthoum (
[10]).
Il 05 giugno 2004 le due parti in lotta (governo del Sudan e il SPLA) sottoscrivono a Nairobi una dichiarazione nella quale si esprime la volontà di confermare un loro precedente accordo di cessate-il-fuoco (unitamente ai sei protocolli allegati) (
[11]) concluso a Nairobi l’8 aprile 2004 e quindi di proseguire i negoziati in buona fede per arrivare ad una pace stabile (
[12]).
Nel settembre del 2004 l’inviato delle Nazioni Unite ha sostenuto che il Sudan non ha mantenuto l’impegno di disarmare le milizie arabe del Darfur e che quindi la situazione necessita di una missione umanitaria che il governo sudanese dovrebbe accettare.
Nell’ottobre 2004 riprendono i colloqui di pace tra il governo e il SPLM dopo un’interruzione di due mesi. Sempre nell’ottobre 2004 l’Unione Africana decide di incrementare la sua presenza in Darfur e di inviare una forza di polizia civile. Il 7 novembre 2004 il governo sudanese accetta di porre fine ai raids aerei sul Darfur e firma una serie di accordi nella città nigeriana di Abuja riguardanti aspetti militari ed umanitari.
Il 19 novembre 2004 il governo sudanese e il SPLM firmano un protocollo di intesa nel quale si impegnano, davanti alle Nazioni Unite, a concludere un accordo di pace totale entro la fine dell’anno.
Il 9 gennaio 2005 viene sottoscritto a Nairobi (Kenya) l’accordo di pace che avrebbe dovuto porre fine ad una delle guerre più lunghe e sanguinose nel continente africano.
I.
L’Operato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in relazione alla soluzione della situazione in sudan
I-1. Contenuto delle Risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza relative alla situazione nel Sudan
Richiamando le dichiarazioni del Presidente del CdS manifestate in data 10 ottobre 2003 (S/PRST/2003/16) e 25 maggio 2004 (S/PRST/2004/18), il CdS condanna tutti gli atti di violenza e le violazioni dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale umanitario perpetrate dalle parti in conflitto (
[13]) e si esprime preoccupazione per il prolungamento del conflitto, in particolare per la popolazione civile del Sudan, compresi le donne i bambini, i rifugiati (
[14]), le persone deportate (
[15]) e il personale umanitario (
[16]). Si sottolinea che, il ritorno dei rifugiati e dei deportati nei loro focolari domestici deve avvenire volontariamente e con tutta l’assistenza possibile e in condizione di sicurezza soddisfacente (
[17]).
Il CdS richiede a tutte le parti di adottare delle disposizioni necessarie per prevenire e far cessare le violazioni dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale umanitario (
[18]), sottolineando che gli autori di
gross violations non beneficeranno dell’impunità (Risoluzione CdS 30 luglio 2004, n. 1556, par. 10 del preambolo).
Basandosi sul par. 22 del Rapporto del Segretario generale delle Nazioni Unite – sulla situazione nel Sudan ed in particolare sul
Darfur e nell’
Haut-Nil – il CdS chiede: a) alle parti di utilizzare la loro influenza affinché si ponga immediatamente fine ai combattimenti in questi luoghi; b) a coloro che hanno sottoscritto a
N’djamena l’Accordo di cessate-il-fuoco (in data 8 aprile 2004)di rispettarlo, concludendo, senza indugio, un accordo politico (
[19]).
Pertanto, il CdS chiede alle due parti in lotta di concludere, nel più breve tempo possibile, un accordo di pace totale (
[20]).
A tal fine il CdS, con risoluzione 11 giugno 2004, n. 1547 (parr. 3-4), dichiara di essere disposto a prendere in considerazione la proposta del Segretario generale delle Nazioni Unite di istituire una peace-keeping per contribuire all’applicazione di un accordo di pace totale (successivamente affidata alla missione dell’Unione Africana) e quindi prega il Segretario generale delle Nazioni Unite di presentargli, possibilmente dopo la conclusione del predetto accordo di pace, delle raccomandazioni concernenti il livello, la struttura e il mandato di questa operazione di mantenimento della pace, e quindi di predisporre delle misure di natura organizzativa per l’insediamento rapido della missione di pace e per metterla in condizione di poter operare.
Sottolinea l’opportunità di disporre di mezzi d’informazione efficaci (specialmente attraverso la radio, la televisione e i giornali locali e nazionali) per pubblicizzare il processo di pace e il ruolo positivo che potrà avere una missione di pace per le comunità locali e le parti (
[21]).
Ai sensi del cap. VII della Carta delle Nazioni Unite il CdS:
1) chiede alle parti che hanno sottoscritto l’Accordo di pace in data 9 gennaio 2005 di onorare immediatamente tutti gli impegni annunciati con il comunicato del 3 luglio 2004. In particolare: a) facilitando l’accesso dei soccorsi internazionali alle vittime della catastrofe umanitaria, ponendo in essere una moratoria su tutte le restrizioni suscettibili di ritardare la consegna degli aiuti umanitari e l’accesso alle popolazioni toccate; b) favorendo la realizzazione, in cooperazione con l’ONU, di inchieste indipendenti sulle violazioni dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale umanitario; c) stabilendo delle condizioni di sicurezza credibili per la protezione della popolazione civile e del personale occupato in operazioni umanitarie; d) riprendendo le trattative politiche, per quanto concerne il
Darfur, con i gruppi dissidenti di questa regione, vale a dire con il “
Justice and Equality Movement”, il “
Sudan People’s Liberation Army” e il “
Sudan People’s Liberation Movement” (
[22]); e) di procedere a ristabilire la linea di frontiera nord/sud tracciata già nel 1° gennaio del 1956, come richiesto nel Protocollo di Machakos del 20 luglio 2002 (Risoluzione CdS 30 aprile 2007, n. 1755, par. 3).
Esige che il governo sudanese onori l’impegno di disarmare le milizie
janjaweed e di arrestare e tradurre davanti ai tribunali competenti i capi
janjaweed e i loro complici, che hanno incoraggiato e commesso delle violazioni dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale umanitario e altre atrocità (
[23]). Minaccia il governo sudanese di adottare delle misure previste dall’art. 41 della Carta delle Nazioni Unite se non rispetterà i suoi impegni (
[24]). Quindi prega il Segretario generale di fornirgli – entro trenta giorni (e poi tutti i mesi) – informazioni sull’ottemperanza o meno del governo sudanese alle (sue) richieste riportate sopra (
[25]).
2) ai gruppi ribelli di rispettare il cessate-il-fuoco e di porre immediatamente fine agli atti di violenza, e di impegnarsi, senza pregiudizio,nelle trattative di pacee di predisporsi in maniera positiva e costruttiva per la soluzione del conflitto (
[26]).
3) agli (altri) Stati membri delle Nazioni Unite di prendere misure necessarie per impedire la vendita o la fornitura a tutti gli individui ed entità non governative (ivi compresi i
janjaweed) – operanti negli Stati del
Darfur delNord, del
Darfur del Sud e del
Darfur dell’Ovest – da parte dei propri cittadini o al di fuori del loro territorio, o ancora attraverso delle navi o aeronavi battenti la loro bandiera, di armi e di materiale connesso di ogni tipo, ivi comprese le armi e munizioni, i veicoli e i materiali militari, il materiale paramilitare e i pezzi di ricambio per il materiale summenzionato, che provengono o non provengono dal loro territorio Ed ancora, di vietare che, attraverso i propri cittadini o al di fuori del loro territorio, le entità non governative e gli individui di cui al par. 7 beneficino di una formazione o di un’assistenza tecnica concernente la consegna, la fabbricazione, la manutenzione, o l’utilizzo degli articoli summenzionati al par. 7 (Risoluzione 30 luglio 2004, n. 1556 parr. 7-8) (
[27]).
I-2. L’istituzione delle peace-keeping operations per la soluzione della crisi nel Sudan (Darfur)
Con la risoluzione CdS 1547 del 2004 è stata istituita la Squadra preparatoria delle Nazioni Unite nel Sudan (UNAMIS) (
[28]), la cui missione viene prorogata per un periodo di tre mesi (e quindi fino al 10 marzo 2005) su proposta del Segretario generale, espressa nei rapporti del 28 settembre e del 2 novembre 2004 (Risoluzione CdS 19 novembre 2004, n. 1574, par. 7). Successivamente, con Risoluzione CdS 10 marzo 2005, n. 1585, il CdS decide di prorogare la missione fino al 17 marzo 2005. La risoluzione CdS 17 marzo 2005, n. 1588, modifica la data di proroga della missione dell’UNAMIS stabilendola al 24 marzo 2005.
Con risoluzione CdS 24 marzo 2005, n. 1590, viene istituita la Missione delle Nazioni Unite nel Sudan (MINUS) (
[29]) per un periodo iniziale di sei mesi (
[30]), composta da 10.000 militari che opererà inizialmente per un periodo di 12 mesi. È prevista inoltre una componente civile di 715 uomini e donne (al massimo) (par. 1) (
[31]). La risoluzione CdS 31 agosto 2006, n. 1706 (par. 3) prevede successivamente un potenziamento della MINUS (
[32]).
La MINUS dovrà tenersi in stretto contatto (continuativo) con la Missione dell’Unione africana nel Sudan (MUAS) (
[33]) e coordinare con quest’ultima la sua azione allo scopo di rafforzare la missione di pace nel
Darfur (Ris. CdS 1590/2005, par. 2; Ris. CdS 1663/2006, par. 3) (
[34]).
Alla MINUS (
[35]) sono assegnati i seguenti compiti: 1) contribuire alla realizzazione di un accordo di pace e quindi, una volta realizzato: a) sorvegliare e verificare sull’applicazione dell’accordo sul cessate-il-fuoco e fare inchieste su ogni violazione; b) tenersi in contatto con i
donateurs di programmi di assistenza bilaterale a proposito della formazione di unità comuni integrate; c) osservare e sorvegliare i movimenti dei gruppi armati e eventuali nuovi spiegamentidelle forze nei settori in cui questa è impiegata conformemente all’Accordo del cessate-il-fuoco; d) contribuire alla realizzazione del programma di disarmo, di smobilitazionee reinserimento previsto dall’Accordo di pace totale, e la cui attenzione dovrà concentrarsi specialmente sui bisogni particolari delle donne e dei bambini combattenti. Questo programma si esegue procedendo ad un disarmo volontario e alla raccolta e distruzione delle armi; e) aiutare le parti contraenti dell’Accordo di pace totale a far comprendere il processo di pace, oltre che l’importanza del suo ruolo, attuando un campagna di informazione a tappeto in cooperazione con l’Unione africana; f) aiutare le parti contraenti dell’Accordo di pace totale a coinvolgere nel processo di riconciliazione e di pace tutti i militanti delle parti in conflitto ivi comprese le donne; g) aiutare le parti contraenti all’Accordo di pace totale, in cooperazione con i programmi di assistenza bilaterale e multilaterale, a ristrutturare la polizia sudanese (regolare) e quindi elaborare un programma di formazione e valutazione di questa e aiutare, mediante ulteriori mezzi, a formare il personale di polizia civile; h) aiutare le parti contraenti all’Accordo di pace totale a promuovere lo stato di diritto, una giustizia indipendente, una protezione dei diritti fondamentali della popolazione sudanese, applicando una strategia comune diretta a lottare contro l’impunità; i) contribuire alla realizzazione di una pace stabile e duratura, sviluppare e consolidare il quadro giuridico del paese; j) munirsi, in materia di diritti dell’uomo, dei mezzi, delle capacità e delle competenze sufficienti per condurre in questo ambito delle attività di promozione, di difesa dei civili e di controllo; k) fornire, alle parti contraenti dell’Accordo di pace totale, dei consigli sulle modalità di preparazione e indizione delle elezioni (
[36]) e dei
referendum previsti dall’Accordo, oltre che un’assistenza tecnica in collaborazione con gli altri paesi partecipanti.
2) Agevolare e coordinare, entro i propri limiti, mezzi e competenze assegnate, il ritorno dei rifugiati e delle persone deportate, oltre che l’assistenza umanitaria, contribuendo specialmente ad istituire le condizioni necessarie di sicurezza (
[37]).
3) Aiutare le parti contraenti dell’Accordo di pace totale, in cooperazione con gli altri partenaires internazionali, attraverso delle attività di natura umanitaria, nell’ambito delle operazioni di sminamento, del consiglio tecnico e del coordinamento alle operazioni.
4) Contribuire all’azione condotta su scala internazionale per difendere e promuovere i diritti dell’uomo nel Sudan, e coordinare l’attività internazionale diretta alla protezione dei civili, interessandosi particolarmente alla sorte dei gruppi deboli, ivi comprese le persone deportate, i rifugiati le donne e i bambini, entro i propri limiti, e in stretta cooperazione con gli altri organismi delle Nazioni Unite, le organizzazioni affini e le ONG.
Si invitano le parti in lotta a cooperare pienamente allo spiegamento e alle attività della MINUS, garantendo, in particolare al personale delle Nazioni Unite e a quello associato, di circolare liberamente e senza pericoli nel territorio del Sudan (par. 6) (
[38]).
A tal fine, il 28 marzo 2007 il governo sudanese e le Nazioni Unite hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta a
Khartoum nella quale il governo s’impegna ad appoggiare, proteggere e facilitare tutte le operazioni umanitarie a
Darfur. In particolare, il governo sudanese ha promesso di prorogare fino al gennaio 2008 i visti e i permessi del personale umanitario (
[39]).
Infine, con la Risoluzione CdS 31 luglio 2007, n. 1769 si prevede l’istituzione di una missione di pace congiunta Onu-Unione Africana (MINUAD) (par. 1) (
[40]) – che assorbirà i 7000 soldati dell’Unione Africana presenti sul campo già da tempo – composta da 19.555 militari, di 360 osservatori, agenti di polizia divisi in 19 unità, che opererà inizialmente per un periodo di 12 mesi. È prevista inoltre una componente civile di 3.722 uomini e donne (par. 2) (
[41]). La Risoluzione, ai sensi del cap. VII della Carta delle Nazioni Unite, autorizza l’uso della forza per legittima difesa, per assicurare libertà di movimento ai cooperanti di organizzazioni umanitarie e per proteggere i civili dagli attacchi (par. 15).
I-3. Istituzione della Commissione di inchiesta sul Darfur
Constatato che le parti in conflitto non hanno la volontà di ottemperare ai loro impegni, il CdS ha deciso di istituire (con Risoluzione 29 marzo 2005, n. 1591, par. 3) – conformemente all’art. 28 del suo (provvisorio) regolamento interno – una Commissione di inchiesta sul Darfur composta da tutti i suoi membri incaricata:
1) di seguire l’applicazione delle misure che gli Stati saranno tenuti a prendere: a) per impedire l’entrata nel loro territorio o il transito (attraverso il loro territorio) degli individui indicati dal Comitato (
[42]) salvo che il viaggio sia giustificato da motivi umanitari, religiosi, o da esigenze strettamente legate alla soluzione della crisi nel Sudan e nella regione; b) per congelare tutti i fondi, gli averi di natura finanziaria e le risorse economiche che si trovino nel loro territorio (dal 29 marzo 2005 in poi) appartenenti o gestiti (direttamente o indirettamente) dagli individui indicati dal Comitato, o che siano detenuti da entità appartenenti o controllate (direttamente o indirettamente) dai predetti individui o dalle persone che agiscono a loro nome o in base alle loro direttive; c) per impedire che i loro residenti, o chiunque altro si trovi nel loro territorio, mettano a disposizione di questi individui, o di queste “entità di fondo”, averi finanziari o risorse economiche, o ne permettano l’utilizzo per un loro profitto (
[43]);
2) di segnalare gli individui sospetti, di stabilire i principi che saranno necessari per facilitare l’applicazione delle misure restrittive, di sottoporre al CdS un rapporto sul proprio operato (almeno) ogni 90 giorni, di esaminare ed approvare, tutte le volte che lo si ritenga opportuno, il movimento del materiale e delle forniture militari nel
Darfur del governo sudanese conformemente all’art. 7 della presente risoluzione. Ed ancora, di valutare i rapporti periodici (sul proprio operato) che il Gruppo di esperti – composto da quattro individui, insediato ad
Addis-Abeba (o a
El Kasher in Sudan o in altre parti del Sudan), nominato per un periodo di sei mesi dal Segretario generale delle Nazioni Unite e sotto la direzione del Comitato – è tenuto a presentare ogni 90 giorni, o il rapporto finale che è tenuto a presentare (al Comitato) entro trenta giorni dalla fine del suo mandato (
[44]).
I-4. Deferimento della questione alla Corte penale internazionale
Esaminato il Rapporto della Commissione internazionale – incaricata di indagare sulle violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti dell’uomo perpetrate nel
Darfur – e constatato che la situazione in Sudan continua a costituire una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali (par. 5 del preambolo) il CdS, con la Risoluzione 31 marzo 2005, n. 1593 (adottata ai sensi del cap. VII della Carta delle Nazioni Unite) (
[45]), decide di deferire al Procuratore della Corte penale internazionale (
[46]) (con efficacia retroattiva) il compito di indagare sulle violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti dell’uomo commesse nel
Darfur a partire dal 1° luglio 2002 (par. 1) (
[47]).
Il CdS decide che il governo sudanese e tutte le altre parti del conflitto in corso debbano cooperare pienamente con la Corte penale internazionale e con il suo Procuratore fornendo tutta l’assistenza necessaria conformemente alla presente risoluzione.
Per facilitare il lavoro del Procuratore e della Corte, il CdS invita la stessa Corte e l’Unione africana a esaminare insieme delle modalità operative (par. 3) ed invita la CPI ad appoggiare le azioni concernenti la promozione dello stato di diritto, la difesa dei diritti dell’uomo (
[48]) e la lotta all’impunità nel
Darfur (par. 4).
Dopo due mesi dall’incarico affidato dal CdS, il procuratore generale aveva già compilato una lista di 51 presunti criminali di guerra (tra i quali alcuni esponenti del governo) (
[49]) e successivamente dei mandati di arresto internazionale (
[50]).
Il governo sudanese, comunque, ha dichiarato che non consegnerà mai alla Corte penale internazionale i propri cittadini e, che semmai, solo i tribunali sudanesi avrebbero titolo per processare eventuali criminali di guerra (
[51]). Stessa posizione è stata assunta dal governo sudanese in seguito ai primi mandati di arresto internazionale esperiti dalla Corte penale internazionale (
[52]).
I-5. Le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza adottate dopo l’accordo di pace concluso a Nairobi in data 09 gennaio 2005
Nonostante si sia raggiunto un accordo di pace totale (a Nairobi, il 9 gennaio 2005) tra le forze ribelli e il governo sudanese che viene accolto favorevolmente dal CdS (
[53]) si ravvisa una preoccupazione (da parte del CdS) per il traffico di armi e le violazioni dei diritti dell’uomo perpetrate dai gruppi armati (specialmente dell’Armata di resistenza del Signore, che nel quadro di un’insurrezione lunga e brutale, ha ucciso e rapito numerosi civili sudanesi innocenti e costretto altri a spostarsi). Quindi il CdS condanna energicamente i continui attacchi perpetrati contro i civili e le violazioni dei diritti dell’uomo nel Sudan da parte dell’Armata di resistenza del Signore (
[54]).
Ed infine la Risoluzione del CdS 25 aprile 2006, n. 1672, la quale, considerando la situazione nel Sudan come una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale nella regione (par. 3), ed agendo in virtù del cap. VII della Carta delle Nazioni Unite (par. 4), decide che tutti gli Stati applichino le misure enunciate nel par. 3 della risoluzione 1591/2005 (
[55]) nei confronti degli individui seguenti: a) Generale di divisione
Gaffar Mohamed Elhassan (comandante della regione militare occidentale del corpo d’armata sudanese); b)
Cheikh Musa Hilal (Capo supremo della tribù
Jalul nel
Darfur del Nord); c)
Adam Yacub Shant (comandante dell’Armata di liberazione del Sudan); d)
Gabril Abdul Kareem Badri (comandante delle operazioni del Movimento nazionale per la riforma e lo sviluppo) (par. 1). Individui che vengono inquadrati implicitamente dal CdS come oppositori al processo di pace, come colpevoli di atti atroci e violenze contrari al diritto internazionale umanitario e ai diritti dell’uomo, come responsabili della violazioni degli accordi stipulati (di cessate-il-fuoco e di pace), e quindi costituenti una minaccia per la stabilità nel
Darfur e nell’intera regione (
[56]).
II
Osservazioni Critiche
II-1. L’operato del Consiglio di Sicurezza nella soluzione della crisi interna nel Sudan
Il CdS qualifica la crisi interna sudanese come una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali (
[57]). È pur vero che il CdS gode di un’ampia discrezionalità nel delineare se una situazione costituisca una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali, per poi eventualmente adottare delle misure idonee al caso esaminato (
[58]).
Tuttavia, se si rimane (come si dovrebbe) strettamente legati allo Statuto delle Nazioni Unite, un conflitto intestino potrebbe configurare una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali solo quando evolutivamente si trasformi in un conflitto internazionale (es., estensione di un conflitto interno in un altro paese). Solo in questa ipotesi sarebbe del tutto legittimo che il CdS agisse ai sensi del cap. VII del suo Statuto.
È pur vero che dalla prassi precedente (
[59]), ma soprattutto di questi ultimi anni, emerge una tendenza del CdS ad interpretare la nozione di minaccia alla pace in modo estensivo come se fosse materia acefala (o materia fluida), e tale da costituire un contenitore che via via è riempito a seconda della valutazione che viene fatta di una determinata situazione da parte del CdS (
[60]).
Probabilmente la frase “minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali”, in questo caso – anche se il CdS sembra non imputare una piena responsabilità-complicità al governo sudanese per le incursioni di milizie incontrollate per i fatti che emergono dalla risoluzione 30 luglio 2004, n. 1556 (
[61]) – si riferisce alla constatazione che alcune milizie
janjaweed del Sudan hanno fatto incursione nei territori del Ciad (
[62]).
Non potrebbe essere diversamente poiché un’interpretazione della Carta di San Francisco (come dovrebbe essere) non consente, a nostro parere, un’applicazione delle misure restrittive di natura economica (al Sudan) per violazione dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale umanitario (come sembra emergere dalle risoluzioni del CdS/Sudan che fondano l’utilizzo del cap. VII della Carta su tali violazioni). La posizione che gli organi delle Nazioni Unite dovrebbero assumere in materia dei diritti dell’uomo è solo quella di promozione e non di “repressione”.
Lo Statuto delle Nazioni Unite, così com’è strutturato attualmente, non prevede l’ingerenza umanitaria (non prevista nella Carta) (
[63]) ad appannaggio (o in deroga) di (ad) un principio incardinato nell’art. 2, par. 7, dello Statuto/ONU (principio della non ingerenza negli affari interni di uno Stato) (
[64]) – e ribadito in dichiarazioni di principi dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite (
[65]) – che inibisce l’attività dell’ONU in presenza di materie rientranti nella c.d.
domestic jurisdiction (e tra le quali la gestione del rapporto Stato-sudditi, scelte del governo nel reprimere insurrezioni).
Sull’applicazione a scacchiera delle missioni di pace (o dell’ingerenza umanitaria) si è occupata anche l’Assemblea generale delle Nazioni Unite rilevando, con inquietudine, che il Segretario generale “
n’ait pu qu’avec retard déployer certaines missions de maintien de la paix récentes, en Afrique en particulier, et les doter de ressources nécessaires” (
[66]) e sottolineando che tutte le “
missions de maintien la paix, en cours et futures, doivent être traitées de la même manière, sans discrimination, pour ce qui est des arrangements financiers et administratifs” (
[67]). Per questo si sottolinea che qualsiasi missione di mantenimento della pace non dovrà essere finanziata con i fondi (non impiegati) stanziati per le altre missioni di pace (
[68]).
Se consideriamo che gli Stati membri delle Nazioni Unite sono circa 190 e che circa un terzo di questi, secondo il Rapporto della
Freedom House (organizzazione americana indipendente che si occupa del monitoraggio del grado di libertà esistente nei vari paesi) (
[69]), sono da annoverarsi come forme di governo dittatoriale, l’intera ONU considera questa componente compatibile con i requisiti di ammissione (e permanenza) richiesti per entrare a far parte dell’organizzazione (o per mantenere lo
status di membro).
In buona sostanza la presenza dei c.d. “Stati dittatoriali” sono condivisi dagli altri Stati membri c.d. democratici proprio perché si è tenuti a tener fede a quel principio fondamentale (principio della non ingerenza negli affari interni di uno Stato e “cristallizzato” nell’art. 2, par. 7, della Carta delle Nazioni Unite (
[70]) e ribadito in numerose dichiarazioni dell’Assemblea generale e del Consiglio di Sicurezza) che a nostro parere è stato codificato dai redattori dello Statuto ONU come “norma sentinella” affinché nessun Stato membro, o le stesse Nazioni Unite, potesse avocarsi il diritto di entrare in merito alle questioni interne di uno Stato, per poi criticare la forma di governo attuata, le scelte di politica economica e il trattamento riservato ai sudditi, o magari utilizzarle (le critiche) come pretesto per giustificare azioni unilaterali (o di legittima difesa preventiva) illegittime o per interessi economici (
[71]) com’è avvenuto, ad esempio, con la seconda guerra nel Golfo tutt’ora in corso.
Un principio che è stato consacrato nella Carta delle Nazioni Unite proprio per evitare tensioni tra Stati dovute a critiche di natura politica allo scopo di screditare un paese, per rispettare le diverse forme di governo, evitando discriminazioni di trattamento sulla base delle scelte governative di ogni Stato, perché si evitasse che ogni Stato si avocasse il diritto di “togarsi” per giudicare sulle questioni interne di un altro Stato, per impedire che pretestuose accuse promananti da uno o più Stati facessero da volano per l’adozione di misure restrittive nei confronti di un paese che viene ritenuto “scomodo” da chi lo accusa (vedi Iraq).
La forma di governo dittatoriale, che certamente non è morbido con i propri sudditi, è condivisa (almeno) nel quadro ONU visto che, come si è detto, una parte cospicua di Stati “dittatoriali” costituisce l’organizzazione la quale, se ritenesse esistente la violazione dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale umanitario da parte di uno Stato membro come una violazione persistente dello Statuto stesso, avrebbe il diritto di espellere un paese (contraente) dalla stessa organizzazione ai sensi dell’art. 6 (
[72]).
Non sembra che ciò sia mai accaduto. Si sono adottate poche risoluzioni di condanna (contestabili) da parte del CdS che ha posto in essere misure di pressione, ai sensi dell’art. 41 della Carta delle Nazioni Unite (
[73]).
Occorre infine aggiungere alcune considerazioni sulle modalità di spiegamento della Missione delle Nazioni Unite nel Sudan (MINUS). Questa è stata istituita, come si è detto, con la risoluzione del CdS 24 marzo 2005, n. 1590 e opererà nel Sudan, come da ultimo atto ufficiale acquisito (Risoluzione CdS 29 marzo 2006, n. 1655, par. 1), sino al 29 settembre 2006.
Se consideriamo che il mandato della MINUS (è stato prorogato una prima volta fino al 24 marzo 2006 (con la Risoluzione CdS 23 settembre 2005, n. 1627, par. 1) e in successive sedute del CdS, siamo certi che la MINUS appariva già dal marzo 2005. A ciò va aggiunto che l’Assemblea generale si è occupata con la Risoluzione 21 aprile 2005, n. 59/292 (e in successive deliberazioni) del finanziamento della Missione delle Nazioni Unite.
In virtù dell’accordo tra il governo del Sudan e l’ONU relativo allo
status della Missione delle Nazioni Unite in Sudan del 28 dicembre 2005 (
[74]), si consente solo la presenza di personale (attualmente circa 10.000) e non militare nel territorio sudanese. In virtù dell’accordo (del 28 dicembre 2005) la MINUS non può svolgere un’operazione di mantenimento della pace. Ha il ruolo essenziale di verificare l’applicazione del cessate-il-fuoco previsto dall’Accordo di pace concluso il 9 gennaio 2005 tra il governo sudanese e l’Esercito di liberazione popolare del Sudan (SPLA, il principale dei movimenti politico-militari indipendentisti del sud del Paese). Ma anche di assistere la Missione dell’Unione Africana presente nella regione.
Se da un lato la diplomazia e l’ONU premono per uno spiegamento di forze militari ONU e l’attribuzione alla MINUS di un mandato per il mantenimento della pace e quindi per un avvicendamento alla MUAS (forza di pace africana) – come il CdS auspica in alcune risoluzioni analizzate sopra – il governo sudanese, a tutt’oggi, ha sempre rifiutato una tale possibilità (
[75]).
Com’è noto, un’operazione di mantenimento della pace/ONU nel territorio di un paese indipendente e sovrano, può essere consentito – secondo quanto emerge anche dalla prassi delle Nazioni Unite – dopo che il paese (o le parti coinvolte in un conflitto intestino), nel quale dovrebbe operare una peace-keeping, abbia espresso (abbiano espresso) liberamente il proprio (loro) consenso.
Solo il consenso espresso può derogare al principio del non intervento – che risulta indissolubile dal principio della non ingerenza negli affari interni di uno Stato incardinato dall’art. 2, par. 7, della Carta di San Francisco (
[76]) – e a far sì che l’ingresso di personale civile/militare in un paese sovrano ed indipendente (
[77]) non assuma la forma di un atto di aggressione. Perché un intervento umanitario (in virtù della prassi) possa essere legittimato, dev’essere preceduto da un consenso (o richiesta) espresso(a) dallo Stato territoriale il quale, fino a prova contraria, esercita il proprio “
imperium” sulla comunità stanziata nel proprio territorio.
Il requisito indispensabile del previo consenso dello Stato, oltre a riscontrarsi nella prassi consolidata, è previsto in alcune convenzioni internazionali (
[78]) e, altresì, da un Rapporto del Segretario generale delle Nazioni Unite (
[79]).
II-2. Il deferimento della situazione nel Darfur alla Corte penale internazionale
Con la Risoluzione 31 marzo 2005, n. 1593 (adottata ai sensi del cap. VII della Carta delle Nazioni Unite) il CdS ha deciso di deferire la situazione alla competenza della Corte penale internazionale (
[80]) dopo aver preso atto del Rapporto stilato nel gennaio 2005 dalla Commissione internazionale da esso nominata (
[81]).
La risoluzione 1593/2005 rinvia la questione del Darfur al Procuratore generale della Corte penale internazionale ai sensi del cap. VII della Carta di San Francisco basandosi su un rapporto della Commissione di inchiesta nella quale si ritiene che la giurisdizione sudanese non sembra in grado di poter indagare, perseguire e giudicare i (presunti) colpevoli che si sono macchiati del crimine contro l’umanità e dei crimini di guerra.
Si pone il problema di chi dovrebbe decidere sul fatto che uno Stato non sia in grado di “fare giustizia” presupposto per l’esercizio della competenza della CPI. Certamente non ci sembra indicativo affidare tale compito ad un rapporto della commissione di inchiesta (seppure fatto proprio dal CdS) in quanto, a nostro parere, il ruolo attribuito al CdS nel qualificare la situazione nel
Darfur – come una minaccia alla pace, una violazione della pace o un atto di aggressione – non può costituire un vaso comunicante (o
jato) con lo Statuto istitutivo della CPI che, oltre a sancire il principio di complementarietà tra la giurisdizione statale e quella della CPI (
[82]), determina i casi per i quali uno Stato non sia in grado o non intenda condurre un’inchiesta o un procedimento di natura giudiziaria (
[83]).
Del resto le autorità competenti sudanesi avevano già perseguito dei presunti responsabili dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra perpetrati nel
Darfur così che non sembra potesse configurarsi un’acquiescenza o un’inattività del proprio sistema investigativo-giurisdizionale (
[84]).
Il CdS ricorda che lo Statuto di Roma non vincola gli Stati che non ne sono parti (par. 2), dimenticandosi che lo Statuto è un accordo internazionale che vincola i paesi che lo hanno ratificato. (
[85]). La ratifica, infatti, è l’unico atto con il quale ciascun Stato manifesta la propria volontà di vincolarsi al trattato precedentemente concluso in forma solenne (
[86]).
Proprio attraverso la ratifica il Sudan potrebbe (mediante successivo adattamento) “congelare” l’attività dei propri organi giurisdizionali (per quei reati previsti dalla CPI) ad appannaggio della competenza assunta dalla CPI.
Non varrebbe neppure appellarsi all’art. 103 della Carta delle Nazioni Unite la quale stabilisce che, in caso di contrasto tra gli obblighi assunti dai membri delle Nazioni Unite mediante un trattato internazionale e lo Statuto/ONU (di cui sono parti), prevarranno gli obblighi derivanti da quest’ultimo.
Anche in questo caso varrebbero le stesse considerazioni di cui sopra: gli obblighi assunti “in base a qualsiasi altro accordo internazionale” diventano concreti per uno Stato membro dopo che questo abbia depositato la propria ratifica (come membro).
In buona sostanza ad uno Stato membro delle Nazioni Unite (CdS) – terzo o firmatario (ma non ratificante) dello Statuto della Corte penale internazionale – non si può imporre il contenuto di un trattato successivo così pesante e tale da limitare l’esercizio del potere giurisdizionale previsto nella sua Costituzione. Essendo l’Organizzazione delle Nazioni Unite fondata su di un trattato, il CdS non può imporre a Stati terzi (o non ratificanti) dello Statuto/CPI, misure nei loro confronti a prescindere da una loro dichiarazione di volontà consenziente espressa in accordo tra tali Stati terzi o non ratificanti (allo/dello Statuto/CPI) e l’ONU.
È pur vero che l’art. 13 b) dello Statuto della Corte penale internazionale prevede l’attivazione della Corte anche nei confronti di paesi che non abbiano ratificato lo Statuto qualora vi sia il consenso del CdS e l’unanimità dei cinque membri permanenti (
[87]).
Tuttavia, si tratterebbe a nostro parere di una norma arbitraria (o per usare un termine di contrattualistica privata, di una clausola vessatoria) in quanto si vincola uno Stato, che seppur membro delle Nazioni Unite, non è ancora vincolato dallo Statuto della Corte penale internazionale perché ancora non ha deposito lo strumento della ratifica.
Una norma che tra l’altro amplia “arbitrariamente” la giurisdizione della CPI oltre le condizioni previste dall’art. 12 dello Statuto/CPI (
[88]).
Pertanto essa lascia (al Sudan) la possibilità di contestare, non solo la legittimità dell’iniziativa del CdS, ma anche l’operato del Procuratore (o della stessa CPI). Quindi, a nostro parere, le eventuali misure (specialmente implicanti o non implicanti l’uso della forza) che il CdS potrebbe adottare nei confronti del Sudan, basandosi sull’operato della CPI, sarebbero del tutto illegittime (
[89]).
A ciò si aggiunge un problema di ordine generale già precedentemente rilevato dalla dottrina e precisamente che la Corte penale internazionale (istituita con lo Statuto di Roma del 17 luglio 1998) non è un organo sussidiario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (istituite nel 1945 con la Carta di San Francisco), ma un organo indipendente ed autonomo se si tiene conto soprattutto del fatto che i due Tribunali
ad hoc (per il Ruanda e la
ex-Jugoslavia) istituiti illegittimamente dal CdS (
[90]), sono da considerarsi come organi indipendenti giacché le loro decisioni (vincolanti per gli Stati e per lo stesso CdS) non sono soggette a revisione o cancellazione da parte dell’organo istituente (
[91]).
La Corte penale internazionale è stata istituita in modo autonomo dagli Stati con un trattato internazionale
ad hoc e i paesi contraenti (del suo Statuto) non sono tutti quelli che fanno parte delle Nazioni Unite (CdS). Ciò esclude la possibilità di “commistionare” i compiti affidati principalmente al CdS (in tal caso la discrezionalità di qualificare una situazione come minaccia alla pace, violazione della pace, atto di aggressione) con i compiti assegnati per Statuto alla Corte penale internazionale (
[92]).
Solo un (precedente) emendamento o meglio una (precedente) revisione (
[93]) che includesse nella Carta di San Francisco la Corte penale internazionale come organo delle Nazioni Unite avrebbe potuto consentire una “commistione” dei poteri del CdS con la CPI anche nei confronti di Stati che non hanno ratificato o accettato (
[94]) (o aderito) (al)lo Statuto/CPI (
[95]).
Peraltro, anche una proposta di revisione o di emendamento, quand’anche espressamente legittima dal punto di vista dello Statuto/ONU (anche se porrebbe delle problematiche di ordine dogmatico al pari dei tribunali penali internazionali
ad hoc), oltre a non aver raccolto probabilmente la maggioranza richiesta, avrebbe creato una lacerazione all’interno dell’ONU quand’anche fosse stata accettata dai due terzi dei membri. Una maggioranza così ampia non avrebbe certo rappresentato i 192 Stati che compongono le Nazioni Unite e soprattutto i paesi dissenzienti (soprattutto quelli che non hanno sottoscritto lo Statuto della CPI) i quali si sarebbero visti “imporre passivamente” un blocco di norme così pesanti che avrebbe avuto un impatto devastante nei loro rispettivi sistemi costituzionali (limitazione del potere giurisdizionale). L’unica via di opporsi ad un cambiamento così radicale dello Statuto/ONU per gli Stati membri dissenzienti sarebbe stato quello di esercitare un diritto di recesso che esplicitamente non è previsto dalla Carta delle Nazioni Unite (anche se nella prassi riscontriamo il caso di recesso indonesiano nel 1965) (
[96]).
II-3. L’inedita Risoluzione del CdS 25 aprile 2006, n. 1672 che estende le misure restrittive a singoli individui
Come si è riportato sopra, la risoluzione in questione estende delle misure restrittive (congelamento dei fondi, accesso libero nei territori degli Stati membri delle Nazioni Unite) ad alcuni individui specificatamente indicati nella risoluzione stessa adottata dal CdS.
Il problema che si pone dal punto di vista giuridico è quello di stabilire se misure di questo tipo possono essere applicate anche nei confronti dei singoli individui. Misure che probabilmente secondo la prassi e la dottrina sarebbero inquadrate sotto l’art. 41 della Carta delle Nazioni Unite non prevedendo, questa norma, in modo esaustivo (
[97]), tutte le misure non implicanti l’uso della forza.
Devesi rilevare che anche precedentemente il CdS ha adottato delle risoluzioni ai sensi dell’art. 41 dello Statuto che direttamente si rivolgevano ad alcuni Stati membri chiedendo loro di eseguire delle misure (
[98]) nei confronti di alcuni terroristi (
[99]). Ma mai il CdS ha chiesto a tutti gli Stati membri di applicare delle misure restrittive di natura economica nei confronti di alcune persone individuate, in una risoluzione, con nome, cognome e professione.
È da premettere che la non tassatività dell’articolo in questione non può certamente autorizzare il CdS a prendere delle misure restrittive (nuove) non collimanti con lo Statuto delle Nazioni Unite e con i principi del diritto internazionale ai quali gli stessi organi sono tenuti ad ispirarsi nell’adozione di risoluzioni.
Partendo dal presupposto che nessuna norma del diritto internazionale (e né tantomeno un accordo internazionale o una norma derivante da un trattato internazionale) possa scardinare l’intero paradigma del diritto internazionale, non ci sembra legittima una risoluzione con la quale si vincolino tutti gli Stati membri ad applicare delle restrizioni nel proprio territorio, di questo tipo, a persone fisiche esplicitamente individuate.
Le misure non implicanti l’uso della forza (ma anche le altre) non possono assumere una funzione punitiva nei confronti di singoli individui al pari di una norma penale (come accade nel diritto interno); né la risoluzione può essere paragonata ad una sentenza di diritto interno con la quale si condannino (seppure indirettamente) singoli individui. Una sentenza di colpevolezza, semmai, sarebbe spettata alla Corte penale internazionale dopo lunghe indagini condotte dal procuratore generale (e che non vi è ancora nei confronti delle 4 persone indicate nella presente risoluzione). Quindi il CdS ha illegittimamente imposto agli Stati membri di attuare delle misure restrittive nei confronti di (presunti) colpevoli avocandosi il ruolo di organo deputato a giudicare e a condannare (senza processo) degli individui negando loro alcuni diritti (libertà di espatriare, diritto di disporre dei propri averi in altri paesi da quello in cui sono residenti).
Il diritto internazionale e la stesso Statuto delle Nazioni Unite hanno come destinatari gli Stati e non gli individui. Una risoluzione del CdS (che non è un organo legislativo-giurisdizionale all’interno dell’ONU, bensì un organo politico) non può configurarsi come una legge di revisione dell’intero fondamento del diritto internazionale.
Pertanto, a nostro parere, si tratterebbe di una risoluzione illegittima (e quindi non attuabile ai sensi del cap. VII dello Statuto/ONU) che consentirebbe agli Stati membri (interessati) di non ottemperare alle richieste del CdS (
[100]). Essendo una risoluzione illegittima viene a cadere quella eccezione (attuazione del cap. VII della Carta di San Francisco) al principio della non ingerenza negli affari interni di uno Stato. Ne deriva che, in tal caso, uno Stato membro potrebbe liberamente far transitare, o far soggiornare nel proprio territorio, gli individui indicati nella risoluzione in questione, ovvero consentire la libera circolazione dei capitali appartenenti a questi ultimi.
* Ricercatore di diritto internazionale e Professore supplente di organizzazione internazionale nella Facoltà di Scienze Politiche della Università degli studi di Teramo.
[1]) Nel 1930 il Sudan era stato diviso in due distinte colonie, il Sud e il Nord (di influenza islamica) (v.
Sudan, in
http://it.wikipedia.org/wiki/Sudan).
[2]) Il sollevamento popolare del 21 ottobre 1964 (c.d. rivoluzione di ottobre) porta all’instaurazione di un governo transitorio incaricato di controllare le elezioni e il ritorno alla democrazia. Il 25 maggio 1969 viene sostituito il (precedente) governo, dopo il colpo di Stato (c.d. rivoluzione di maggio), con un regime dittatoriale presieduto (dal 19 luglio 1971) da Gaafer Mohamed Nimeiri ed alleato col partito comunista sudanese (v. Sudan: quadro d’insieme, in www.komera.it/pro/sudinfo.htm).
[3]) Parte dell’Accordo prevedeva l’accorpamento delle forze Anya Nya nelle forze governative.
[4]) Nell’Ottobre del 1972 dopo le elezioni dell’Assemblea regionale del sud viene istituito il primo governo presieduto da Abel Ariel.
[5]) Nel 1998 è stata adottata una nuova Costituzione. Nel gennaio del 1999 una legge prevede diversi partiti (Date principali della storia moderna del Sudan, in www.campagnasudan.it/scheda.asp.).
[6]) I motivi che hanno scatenato il conflitto possono ridursi ai seguenti: a) trasferimento al nord di milizie ex Anya-Nya; b) decisione del Presidente Nimeiri di dividere il governo del sud in tre governi regionali; c) decisione di introdurre le sanzioni previste dalla Shari’a nel codice penale. A ciò si aggiungono le rivolte e gli scioperi a Kartoum e in altre città (a partire dal 1979) a rivendicazione di salari più alti e minor costo della vita, cortei di studenti che rivendicavano la libertà di stampa (v. Sudan. Scheda Paese 2005, in www.lanostrafamiglia.it/news/dossier_sudan_2005.pdf).
[7]) Nel dicembre del 1999
Al-Beshir scioglie il parlamento e dichiara lo stato di emergenza. L’anno successivo le nuove elezioni (boicottate dall’opposizione) riconfermarono il Presidente
Beshir per altri cinque anni il quale ripristina lo stato di emergenza. Il piano libico-egiziano che riguardava una conferenza di riconciliazione nazionale ed una serie di riforme, per porre fine alla guerra civile, non ebbe successo (luglio del 2001).
[8]) Nel giugno del 2001 falliscono a Nairobi i colloqui di pace tra il Presidente Al-Beshir e il leader ribelle John Garang.
[9]) Il 23 dicembre 2005 il Sudan riceve la dichiarazione dello stato di guerra da parte del Ciad per le (asserite) aggressioni avvenute presso villaggi di confine. Il 26 maggio 2006 è stato siglato un accordo tra il Sudan e il Ciad per la soluzione delle questioni sospese.
[10]) Nel settembre 2004 il Segretario di Stato americano
Colin Powell dichiara che la tragedia del
Darfur può essere inquadrata come genocidio. Riteniamo che non si tratti di genocidio contrariamente a quanto (è stato) affermato da
Colin Powell, e tanto meno di pulizia etnica, ma di una guerra civile cruenta e sanguinosa, di un conflitto che urta con i principi umanitari e nel quale le parti in lotta non hanno alcuna intenzione di eliminare un gruppo su base etnica, religiosa o razziale. Del resto l’ipotesi di genocidio è stata “cassata” dal Rapporto della Commissione internazionale di inchiesta sul
Darfur nel quale (appunto) si dice che le azioni commesse durante la guerra dalle truppe governative delle milizie
Janjaweed sostenute da
Khartoum ai danni della popolazione civile non possono essere inquadrate come atti di genocidio, ma come crimini contro l’umanità e crimini di guerra (
http://www.un.org/News/dh/sudan/com_inq_darfur.pdf.).
[11])
Sudan: i responsabili dei crimini di guerra devono rispondere del loro operato, chiede Amnesty International, in
http://library.amnesty.it/it_news.nsf/viewdoc?OpenForm&ParentUNID=8E0CFBEBA63ECEA2C1256EC3004F9D2B.
[12]) L’8 aprile 2004 il governo del Sudan ed i ribelli del
Darfur hanno firmato a
N’Djamena, la capitale del
Ciad, un accordo per il cessate il fuoco umanitario. Tale accordo è finalizzato a consentire l’accesso alle organizzazioni umanitarie nella regione e prevede una missione di 120 osservatori militari dell’Unione africana per il suo monitoraggio. L’operazione di monitoraggio fa capo ad una commissione sul cessate il fuoco e ad una di riferimento politico, con rappresentanti delle parti, dell’Unione europea e degli Stati Uniti. Il 28 maggio 2004 il Governo sudanese ed i ribelli hanno firmato ad
Addis Abeba un altro accordo per le modalità del dispiegamento della commissione di monitoraggio del cessate il fuoco e degli osservatori internazionali. I primi 40 osservatori dell’Unione africana sono già arrivati a
Darfur, ma allo stato attuale non sono evidentemente in grado di dare avvio all’operazione di monitoraggio per la mancanza di adeguate misure di sicurezza. A questo proposito, l’Unione africana ha disposto l’invio di un’unità composta da 300 militari, per proteggere gli osservatori del cessate-il-fuoco (in
www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stenografici/sed487/s030.htm).
[13]) Risoluzione CdS 11 giugno 2004, n. 1547 (par. 5 del preambolo). Nella Risoluzione CdS 30 luglio 2004, n. 1556 (par. 8 del preambolo) si condannano, in particolare, gli atti di violenza e le violazioni perpetrate dagli
Janjaweed, e specialmente gli attacchi vilicondotti contro i civili, gli stupri, le deportazioni forzate e gli atti di violenza, e quelli che rivestono natura etnica. Nella Risoluzione CdS 18 settembre 2004, n. 1564 (par. 1) si condannano, altresì, le persistenti depredazioni, gli attacchi condotti con elicotteri da parte del governo sudanese e gli attacchi perpetrati dai
janjaweed nei villaggi di
Yassin,
Hashaba e
Gallab il 26 agosto 2004. Risoluzione CdS 19 novembre 2004, n. 1574 (par. 9 del preambolo). Nella Risoluzione CdS 24 marzo 2005, n. 1590 (parr. 12 e 18 del preambolo) si condannano esplicitamente anche le violenze e gli abusi di natura sessuale nei confronti dei membri del personale delle operazioni di pace. Nella Risoluzione CdS 29 marzo 2005, n. 1591 (par. 1): a) si deplora che il governo sudanese, le forze ribelli e tutti gli altri gruppi armati presenti sul
Darfur, non abbiano ottemperato pienamente ai loro impegni né alle esigenze dettate dal CdS in precedenti risoluzioni (1556/2004, 1564/2004, 1574/2004); b) e quindi si condannano le violazioni persistenti dell’Accordo del cessate-il-fuoco sottoscritto a
N’Djamena in data 8 aprile 2004 e dei Protocolli
d’Abuja firmati il 9 novembre 2004, i
raids aerei dell’aviazione militare del governo sudanese (effettuati nel dicembre 2004 e gennaio 2005), gli attacchi perpetrati dai ribelli in alcuni villaggi del
Darfur nel gennaio 2005, e la mancata volontàdel governo sudanese di disarmare le milizie
janjaouid, di arrestare e tradurre in giudizio i capi
janjaouid e i loro complici che hanno violato i diritti dell’uomo e il diritto internazionale umanitario e commesso altre atrocità; c) si esige che tutte le parti si adoperino immediatamente per onorare gli impegni che hanno preso con l’Accordo sottoscritto che prevede il cessate-il-fuoco (
N’Djamena e
Protocolli d’Abuja), specialmente l’impegno d’indicare l’ubicazione delle loro forze militari, di agevolare l’assistenza umanitaria e di cooperare pienamente con la Missione dell’Unione africana. Risoluzione CdS 29 settembre 2006, n. 1713 (par. 4 del preambolo).
[14]) Nella Risoluzione 30 luglio 2004, n. 1556 (par. 20), il CdS esprime la propria preoccupazione sul fatto che circa 200.000 rifugiati sono fuggiti nello Stato vicino (
Ciad) costituendo un pesante fardelloper questo paese, e soprattutto perché, dalle informazioni possedute, si verificano delle incursioni delle milizie
janjaweed del Sudan nei territori chadiani. Risoluzione CdS 24 marzo 2005, n. 1590 (parr. 8 e 10 del preambolo). Risoluzione CdS 29 marzo 2005, n. 1591 (par. 6 del preambolo). Risoluzione CdS 29 marzo 2005, n. 1591 (parr. 7-8 del preambolo). Risoluzione CdS 30 aprile 2007, n. 1755 (par. 11 del preambolo).
[15]) Risoluzione CdS 11 giugno 2004, n. 1547 (par. 6 del preambolo). A tal fine il CdS – nella Risoluzione 30 luglio 2004, n. 1556 (par. 13 del preambolo) – ricorda alle parti in conflitto alcune risoluzioni da essa adottate. In particolare: a) Risoluzione CdS 31 ottobre 2000, n. 1325, sulle donne, la pace e la sicurezza; b) Risoluzioni CdS – 20 novembre 2001, n. 1379, 30 gennaio 2003, n. 1460, 22 aprile 2004, n. 1539 – sui bambini nei conflitti armati; c) Risoluzioni CdS – 17 settembre 1999, n. 1265, 19 aprile 2000, n. 1296 – sulla protezione dei civili nei conflitti armati; d) Risoluzione CdS 26 agosto 2003, n. 1502 sulla protezione del personale umanitario e del personale delle Nazioni Unite (Risoluzione CdS 29 marzo 2005, n. 1591 (par. 15 del preambolo).
[16] ) Risoluzione CdS 31 luglio 2007, n. 1769 (par. 13 del preambolo).
[17]) Risoluzione 30 luglio 2004, n. 1556 (par. 19 del preambolo). Risoluzione CdS 18 settembre 2004, n. 1564 (par. 6).
[18]) Nella Risoluzione CdS 29 marzo 2005, n. 1591 (par. 3 del preambolo).
[19]) Risoluzione CdS 11 giugno 2004, n. 1547 (par. 6). Nella risoluzione CdS 30 luglio 2004, n. 1556 (par. 14 del preambolo) si sottolinea di nuovo la necessità che le parti dell’Accordo di N’djamena rispettino tutte le disposizioni in esso contenute. Nel par. 5 della stessa risoluzione si nota con rammarico che un accordo politico tra le parti non è stato raggiunto nella riunionetenutasi ad Addis-Abeba per l’assenza dei leaders dei ribelli. Si chiede, quindi, che siano intavolate delle nuove trattativesotto l’egida dell’Unione africana e del suo mediatore in capo, M. Hamid Algagib, per giungere ad un regolamento pacifico della situazione di tensione in atto nel Darfur. Nella Risoluzione CdS 18 settembre 2004, n. 1564 (par. 10) e nella Risoluzione CdS 31 luglio 2007, n. 1769 (par. 14 del preambolo), si chiede, altresì, che il governo sudanese si astenga dall’effettuare dei raids aerei nella regione del Darfur. Risoluzione CdS 6 ottobre 2006, n. 1714 (par. 8). Si ribadisce, infine, nella Risoluzione CdS 31 luglio 2007, n. 1769 (par. 13), l’invito alle parti del conflitto di cessare immediatamente tutte le ostilità e di aderire permanente alla richiesta del cessate-il-fuoco (parr. 21-22).
[20]) Risoluzione CdS 11 giugno 2004, n. 1547 (par. 7 del preambolo). Risoluzione CdS 18 settembre 2004, n. 1564 (par. 5). Risoluzione CdS 19 novembre 2004, n. 1574 (par. 7 del preambolo). Nel par. 1 della Ris. 1574/2004 il CdS si compiace della sottoscrizione a Nairobi (in data 19 novembre 2004) di un Protocollo di intesa intitolato “Dichiarazione sulla conclusione dei negoziati dell’IGAD per la pace nel Sudan” che, insieme alla precedente Dichiarazione di Nairobi del 5 giugno 2004, costituisce il pilastro essenziale per un trattato di pace. Si ribadisce, quindi, che si debba pervenire ad un accordo finale e completo, entro il 31 dicembre 2004, e che dovrà essere applicato integralmente e nella piena trasparenza dalle parti contraenti e sotto una sorveglianza internazionale appropriata.
[21]) Risoluzione CdS 11 giugno 2004, n. 1547 (par. 5).
[22]) Risoluzione CdS 30 luglio 2004, n. 1556 (par. 1).
[23]) Risoluzione CdS 30 luglio 2004, n. 1556 (par. 6). Risoluzione CdS 18 settembre 2004, n. 1564 (par. 7). Si chiede, altresì, al governo sudanese, di fornire alla missione dell’Unione africana delle prove – specialmente i nomi dei soldati janjaweed disarmati e di quelli che sono stati arrestati per violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti dell’uomo (par. 9, Ris. CdS 1564/2004). Risoluzione CdS 19 novembre 2004, n. 1574 (par. 10 del preambolo). Risoluzione CdS 31 luglio 2007, n. 1769 (par. 12 del preambolo).
[24]) È da ricordare che nel 1996
, con la sola astensione degli Stati Uniti, il Consiglio di sicurezza ha approvato la revoca delle misure restrittive imposte nel 1996 al Sudan con lo scopo di costringere il governo di
Khartum a consegnare quanti erano sospettati per il fallito attentato in Etiopia contro il presidente egiziano
Hosni Mubarak. Si trattava di misure più che altro simboliche, nel senso che gli Stati membri dovevano ridurre il numero del personale diplomatico sudanese presente sul loro territorio e limitare l’ingresso e il transito di esponenti governativi di
Khartum. Successivamente (settembre 1998) gli Stati Uniti revocarono la legge della “Pace in Sudan” (adottata nel giugno dalla Camera e dal Senato statunitensi) che impediva la quotazione in borsa di titoli posti sul mercato dalle compagnie petrolifere straniere che lavoravano in Sudan. Revoca dovuta probabilmente, all’indomani degli attacchi terroristici alle ambasciate americane in Tanzania e Kenya, per cooperazione del Sudan alla lotta alle attività terroristiche (
M. Muindi, Per gli USA il Sudan è ora “meno cattivo”, in http://italy.peacelink.org/africanews/articles/art._677.html).
[25]) Risoluzione CdS 30 luglio 2004, n. 1556 (par. 6). Risoluzione CdS 18 settembre 2004, n. 1564 (par. 14). Nella Risoluzione 19 novembre 2004, n. 1574 (par. 11), il CdS esige che, sia le forze ribelli che quelle governative, rispettino tutti gli impegni presi (porre immediatamente fine alle violenze, agli attacchi perpetrati e alle deportazioni; favorire, e quindi non impedire, l’accesso ai soccorsi umanitari e al personale delle organizzazioni umanitarie). In caso di inadempimento di una delle parti, il CdS si riserva la facoltà di prendere tutte le misure che ritenga necessarie (par. 12). Nella Risoluzione CdS 29 marzo 2005, n. 1591 (adottata dopo aver posto delle misure restrittive ai sensi dell’art. 41 dello Statuto ONU) si ribadisce che il CdS esaminerà l’opportunità di adottaredelle misure supplementari a quelle già previste dall’art. 41 della Carta delle Nazioni Unite nell’ipotesi in cui le parti (in lotta) non ottempereranno ai loro impegni e alle esigenze riportate nei parr. 1-6, o la situazione nel
Darfur continui a peggiorare.
[26]) Risoluzione CdS 30 luglio 2004, n. 1556 (par. 5). Risoluzione CdS 19 novembre 2004, n. 1574 (par. 10).
[27]) Le restrizioni, comunque, non sono applicabili nei casi seguenti: a) quando l’approvvigionamento, oltre che la formazione e l’assistenza tecnica, siano necessarie per operazioni di controllo, di verifica o di sostegno alla pace, comprese le operazioni condotte dalle organizzazioni regionali su autorizzazione del CdS o su consenso delle parti in conflitto; b) quando la fornitura del materiale militare “non offensivo”èdestinato esclusivamente per fini umanitari, o per la protezione, la formazione e all’assistenza tecniche, o attività simili; c) quando la fornitura degli indumentidi protezione, ivi compresi i giubbotti anti-proiettilee i caschi militari, destinati all’uso personale dei funzionari delle Nazioni Unite, degli osservatori, dei mediatori, del personale di organizzazioni umanitarie e del personale associato.
[28]) Con la risoluzione 3 dicembre 2004, n. 58/98, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha deciso di approvare il budget della squadra preparatoria delle Nazioni Unite nel Sudanper un periodo di tempo che va dall’11 settembre al 10 dicembre 2004, e ammontante a 21.789.400 $ (ammontare netto 21.008.100 $) (par. 2). Una parte delle spese saranno coperte dai fondi (già) stanziati per la missione e non utilizzati e ammontante a 998.600 $. La somma pari a 3.002.600 $ (per il credito aperto per la missione politica speciale) sarà imputata nel cap. 3 (Affari politici) del budget-programme dell’esercizio finanziario biennale 2004-2005 (par. 4). Infine sarà aperto un credito pari a 17 006 900 $ al cap. 3 (Affari politici) del budget-programme dell’esercizio finanziario biennale 2004-2005 e un credito di 781.300 $ al cap. 34 (Retribuzione del personale) (par. 5).
[29]) Il CdS prega il Segretario generale delle Nazioni Unite di adoperarsi affinché vengano trasferite alla MINUS (alla data della sua istituzione) tutte le funzioni assicurate dalla missione politica speciale nel Sudan (UNAMIS), il personale e la
logistique du bureau(a seconda delle esigenze) e di fare in modo che la fase di transizione tra le missioni di controllo– l’
Équipe di controllo e di verifica, la Commissione mista di sorveglianza e l’
équipe di controllodella protezione civile – e le Nazioni Unite operi senza urtarsi (par. 10).
[30]) La Risoluzione CdS 6 ottobre 2006, n. 1714 (par. 1) proroga il mandato della MINUS fino al 30 aprile 2007, con l’intenzione di rinnovarlo alla scadenza. La Risoluzione CdS 30 aprile 2007, n. 1755 (par. 1) proroga il mandato al 31 ottobre 2007.
[31]) Il personale della MINUS deve comportarsi in modo irreprensibile. A tal fine il CdS prega il Segretario generale di adottare le misure necessarie per far rispettare nei fatti la politica della tolleranza zero dell’ONU in materia di sfruttamento e abusi sessuali, specialmente attuando delle strategie e dei dispositivi appropriati per prevenire e ridurre tutte le forme di condotta reprensibile, ivi compresa lo sfruttamento e gli abusi sessuali. Inoltre, chiede al Segretario generale delle Nazioni Unite, di intervenire con tutti i mezzi necessari per evitare abusi sessuali e sfruttamenti e di tenerlo al corrente sui fatti accaduti. Si chiede, infine, agli Stati contraenti che forniscono il personale per la creazione della MINUS, di preparare e sensibilizzare i propri contingenti ad una condotta irreprensibile, e di prendere le misure appropriate, specialmente di natura disciplinare, qualora il personale siano implicato in tali atti (par. 14).
[32]) Il Consiglio di Sicurezza «Décide que les effectifs de la MINUS seront renforcés par du personnel militaire jusqu’à concurrence de 17 300 soldats et par une composante civile correspondante comptant jusqu’à 3 300 membres de la police civile et jusqu’à 16 unités de police constituées, et exprime sa volonté d’examiner régulièrement les effectifs et la structure de la MINUS, compte tenu de l’évolution de la situation sur le terrain et sans préjudice de ses opérations et de son mandat actuels au titre de la
résolution 1590 (2005)».
[33]) Come si evince in alcune Risoluzioni del CdS – [Risoluzione CdS 18 settembre 2004, n. 1564 (parr. 3-4 del preambolo). Risoluzione CdS 19 novembre 2004, n. 1574 (par. 12 del preambolo). Risoluzione CdS 29 marzo 2005, n. 1591 (par. 13 del preambolo)] – il ruolo primario per la soluzione della crisi in Sudan (e specialmente nel
Darfur) è stato assunto (o affidato dal CdS) principalmente dall’Unione africana. LA MUAS, come si ribadisce nella Risoluzione CdS 31 luglio 2007, n. 1769 (par. 8 del preambolo), facilita l’applicazione dell’Accordo di pace per il
Darfur fino alla fine del suo mandato (almeno fino al 31 dicembre 2007). Contrariamente, la Risoluzione CdS 31 agosto 2006, n. 1706 (par. 5) specificava che il passaggio delle consegne – dalla MUAS alla MINUS – sarebbe stato effettuato alla data di scadenza del mandato della MUAS e comunque non più tardi del 31 dicembre 2006. La proroga del termine nasce dall’esigenza di consentire il passaggio delle consegne alla nuova Missione di pace (MINUAD) (Risoluzione CdS, 31 luglio 2007, n. 1769, par. 12).
[34]) Il 10 marzo 2006 la 46esima sessione del Consiglio di pace e di sicurezza dell’Unione Africana ha deciso di adoperarsi per agevolare il passaggio (dalla MUAS alla MINUS) nel quadro di un partenariato tra l’Unione africana e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per la promozione della pace, della sicurezza e della stabilità in Africa e quindi di prorogare il mandato della MUAS fino al 30 settembre 2006. Tale decisione viene accolta con soddisfazione dal Consiglio di Sicurezza la quale prega il Segretario generale, congiuntamente all’Unione africana, di attuare un piano [indicando in particolare i mezzi attraverso i quali la MINUS potrebbe potenziare l’azione di pace nel
Darfur apportando un’assistenza supplementare e transitoria alla MUAS sul piano logistico, della mobilità e della comunicazione (Risoluzione 24 marzo 2006, n. 1663 (par. 7 del preambolo; par. 4)].
[35]) Agendo in virtù del Cap. VII della Carta delle Nazioni Unite, il CdS decide che la MINUS è autorizzata ad intervenire nei settori nei quali il suo personale sarà impiegato ed entro i propri limiti [par. 16- i)]. Il mandato della MINUS viene prorogato: a) una prima volta fino al 24 marzo 2006 (Risoluzione CdS 23 settembre 2005, n. 1627, par. 1); b) una seconda volta fino al 29 marzo 2006 (Risoluzione CdS 21 dicembre 2005, n. 1651, par. 1); c) una terza volta fino al 24 settembre 2006 (Risoluzione CdS 24 marzo 2006, n. 1663, par. ); d) una quarta volta fino al 29 settembre 2006 Risoluzione (CdS 29 marzo 2006, n. 1665, par. 1).
[36]) Nella Risoluzione CdS 30 aprile 2007, n. 1755, si ribadisce la necessità di arrivare al più presto alle elezioni politiche (par. 6 del preambolo) e si chiede, pertanto, al governo sudanese e alla comunità internazionale, di appoggiare le elezioni per assicurarne il buon esito (par. 7 del preambolo).
[37]) La Risoluzione CdS 31 agosto 2006, n. 1706 (par. 8 – d) aggiunge che il mandato della MINUS consisterà anche nel «Prêter concours pour la recherche de solutions aux problèmes de sécurité régionale en liaison étroite avec l’action menée à l’échelon international pour améliorer les conditions de sécurité dans les régions voisines, le long des frontières entre le Soudan et le Tchad et entre le Soudan et la République centrafricaine, notamment par la mise en place d’une présence multidisciplinaire comprenant des spécialistes des affaires politiques, du personnel humanitaire et militaire et des officiers de liaison de la police civile affectés dans des lieux critiques au Tchad, y compris dans les camps de personnes déplacées et de réfugiés et, le cas échéant, en République centrafricaine, et contribuer à l’application de l’Accord entre le Soudan et le Tchad signé le 26 mai 2006».
[38]) Con Risoluzione 21 aprile 2005, n. 59/292, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite si è occupata del finanziamento della Missione delle Nazioni Unite nel Sudan (par. 2), ricordando che le spese relative alla copertura dei costi relativi alla Missione devono essere sopportate dagli Stati membri delle Nazioni Unite conformemente al par. 2 dell’art. 17 della Carta delle Nazioni Unite, essendo inquadrabili come spese dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (par. 3).
Quindi, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite autorizza il Segretario generale ad aprire un conto speciale nel quale dovranno essere iscritti gli incassie le spese della Missione. In particolare autorizza il Segretario generale ad impegnare, per il periodo che va dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2005, delle spese per un ammontare non superiore ai 595.498.500 $ (parr. 10-11). Infine, l’Assemblea generale ha deciso, sotto riserva del CdS, di prorogare il mandato della Missione, di ripartire tra gli Stati membri le spese ammontanti a 97.625.200 $ per il periodo 24 settembre/31 ottobre 2005 (par. 14). Successivamente, con Risoluzione 8 dicembre 2005, n. 60/122, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha deciso: a) di aprire un credito di 222.031.700 $ per il periodo 1° luglio 2004/30 giugno 2005 (par. 19); b) di approvare l’aumento della somma stimata degli incassiprovenienti dai contributi del personale afferenti all’esercizio finanziario 1° luglio 2004/30 giugno 2005, che è portata da 1.635.000 $ a 2.313.100 $ (par. 20); c) di aprire un credito pari a 969.468.800 $ per l’esercizio finanziario 1° luglio 2005/30 giugno 2006, ivi compresa la somma di 315.997.200 $ che ha approvato anteriormente con la risoluzione 59/292 per il periodo 1° luglio/31 ottobre 2005 (par. 21); d) di approvare l’aumento della somma stimata per gli incassiprovenienti dai contributi del personale afferenti all’esercizio finanziario 1° luglio 2005/30 giugno 2006, che è portata da 2.955.600 $ a 12.661.600 $ (par. 22).
[39])
Point de presse quotidien du Bureau de la porte parole su Secrétaire Général de l’ONU: 28 mars 2007, in http://www.un.org/News/fr-press/docs/2007/dbf070328.doc.htm
[40]) La Risoluzione è stata adottata in seguito all’accordo raggiunto ad Addis-Abeda, tra l’Unione Africana (UA), le Nazioni Unite e il governo sudanese il 12 giugno 2007 con il quale si autorizza, appunto, l’intervento in Darfur di una forza ibrida composta dai Caschi verdi della missione di pace pan-africana Amis e Caschi blu dell’Onu. L’operazione ibrida dovrà avere un carattere essenzialmente africano (Risoluzione CdS, 31 luglio 2007, n. 1769 – parr. 6-7 del preambolo).
[41]) Al par. 5 si stabilisce che: «a) En octobre 2007 au plus tard, la MINUAD devra se doter de capacités opérationnelles initiales à son siège, notamment des structures d’administration, de commandement et de contrôle au moyen desquelles les directives opérationnelles seront appliquées, et devra mettre en place les arrangements financiers nécessaires pour couvrir les dépenses afférentes à tous les personnels affectés à la MUAS; b) En octobre 2007, la MINUAD devra finir de se préparer à assumer le commandement opérationnel des dispositifs d’appui initial et du personnel actuellement affecté à la MUAS, ainsi que des dispositifs d’appui renforcé et du personnel hybride qui pourraient être déployés à cette date, afin de s’acquitter de son mandat, pour autant que ses ressources et ses moyens le lui permettent, immédiatement après la passation des pouvoirs visée à l’alinéa c) ci-dessous; c) Dès que possible et le 31 décembre 2007 au plus tard, la MINUAD, après avoir mené à bien tout ce qui lui restait à faire pour qu’elle puisse mettre en oeuvre tous les éléments de son mandat, prendra le relais de la MUAS en vue de se doter le plus vite possible, à partir de ce moment-là, de toutes les capacités opérationnelles et des effectifs nécessaires».
[42]) Precisamente gli individui: 1) che ostacolano il processo di pace e che costituiscono una minaccia per la stabilità nel
Darfur e nell’intera regione; 2) che violano il diritto internazionale umanitario o il diritto internazionale relativo ai diritti dell’uomo, o che abbiano commesso altre atrocità; 3) o che siano responsabili dei sorvoli militari di natura offensiva nella regione del
Darfur e al di sopradella regione; 4) che abbiano contravvenuto alle misure riportate nei parr. 7-8 della risoluzione 1556/2004 e conformemente al paragrafo 7 della presente risoluzione. In particolare misure miranti ad impedire la vendita o la fornitura a tutti gli individui ed entità non governative (ivi compresi i
janjaweed), operanti negli Stati del
Darfur del Nord, del
Darfur del Sud e del
Darfur dell’Ovest, da parte dei propri cittadini o al di fuori del loro territorio, o ancora attraverso delle navi o aeronavi battenti la loro bandiera, di armi e di materiale connesso di ogni tipo, ivi comprese le armi e delle munizioni, dei veicoli e materiali militari, del materiale paramilitare e dei pezzi di ricambio per il materiale summenzionato, che provengono o non provengono dal loro territorio Ed ancora, misure atte ad impedire che, attraverso i propri cittadini o al di fuori del loro territorio, le entità non governative e gli individui di cui al par. 7 beneficino di una formazione o di un’assistenza tecnica concernente la
livraison, la fabbricazione,
l’entretien, o l’utilizzo degli articoli summenzionati al par. 7. Naturalmente queste misure, come stabilito al par. 8 dalla (presente) risoluzione 1591/2005, non si applicano: a) né agli approvvigionamenti, né alla formazione e all’assistenza tecnica menzionati dal par. 9 della precedente risoluzione del CdS 1556/2000 [cioè quando risultino necessari a delle operazioni di osservazione, verifica o sostegno alla pace (comprese le operazioni dirette dalle organizzazioni regionali e che sono condotte su autorizzazione del CdS o con il consenso delle parti del conflitto; o quando la fornitura del materiale militare di natura non offensivaèdestinato esclusivamente ad un uso umanitario, alla formazione e all’assistenza tecniche o attività simili; o quando la fornitura del vestiariodi protezione, ivi compresi i giubbotti anti-proiettilee i caschi militari, siano destinati all’uso personale dei funzionari delle Nazioni Unite, degli osservatori, dei mediatori, del personale di organizzazioni umanitarie e del personale associato)]; b) quando riguardino l’assistenza e l’approvvigionamento a sostegno della conclusione dell’Accordo di pace totale; c) quando i movimenti di materiale militare e degli approvvigionamenti nella regione del
Darfur sono stati approvati dal Comitato previa richiesta del governo sudanese.
[43]) Le misure di cui ai punti b/c non sono applicabili: a) quando gli Stati hanno stabilito che i mezzi finanziari e le risorse economiche (da sottoporsi alle misure restrittive) erano necessarie per regolare delle spese ordinarie (viveri,
loyer o rimborsi di prestiti ipotecari, cure o spese mediche, imposte, premi di assicurazione, bollette varie), o per versare degli onorari e rimborsare delle spese legali, o saldare delle spese di commissione di conto corrente o deposito del denaro congelato, o altri averi di natura finanziaria o risorse economiche previsti dalla legislazione nazionale.
[44] La Risoluzione CdS 29 settembre 2006, n. 1713 (par. 1) proroga il mandato del Gruppo di esperti sino al 29 settembre 2007. Precedentemente con la Risoluzione CdS 1651/2005 (par. 1) il mandato era stato prorogato al 31 marzo 2006 e con la successiva Risoluzione CdS 1665/2006 (par. 1), al 29 settembre 2006.
[45]) Il CdS (con l’astensione di tre membri permanenti – Cina, Russia, Stati Uniti – che non hanno ratificato lo Statuto della Corte penale internazionale), ha applicato per la prima volta l’articolo dello Statuto della CPI che prevede appunto che il CdS possa deferire alla Corte l’esame di crimini commessi nel territorio di un paese che non ne ha preventivamente accettato la giurisdizione.
[46]) Il CdS ha deciso che i costi derivanti dal lavoro esercitato dal Procuratore e dalla Corte penale internazionale, non saranno a carico dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, ma saranno sopportati dagli Stati parte dello Statuto della Corte penale internazionale che vorranno contribuire volontariamente al loro finanziamento (par. 7).
[47]) Il CdS invita il Procuratore ad informarlo degli sviluppi dell’indagine – inizialmente dopo tre mesi dalla data di adozione della presente risoluzione, e successivamente ogni sei mesi – degli sviluppi (par. 8).
[48]) Il CdS sottolinea come sia necessario promuovere la distensione e la riconciliazione nel Darfur e, a tal proposito, incoraggia la creazione delle istituzioni alle quali siano associate tutte le componenti della società sudanese, per esempio delle commissioni/verità e/o di riconciliazione, che potranno servire da complemento all’azione giudiziaria (par. 5).
[49]) R. Stagliano, Darfur, indagine su un massacro, in http://web.radicalparty.org.
[50] ) La Corte penale internazionale, in data 2 maggio 2007, ha spiccato i primi mandati d’arresto internazionale nei confronti di presunti responsabili [Ahmad Muhammad Harun (Ministro sudanese) e Ali Kushayb (capo dirigente delle Milizie/Janjaouid)] di crimini perpetrati in Darfur dal 2002 (http://www.un.org/french/newscentre/pdf/2007/02052007Fr.pdf), in seguito all’indagine condotta dal Procuratore generale che nel febbraio del 2002 aveva concluso con la raccolta di 51 capi di accusa (http://www.un.org/french/newscentre/pdf/2007/2702200Fr.pdf).
[51]) M. Farina, La Corte mondiale processa il Sudan, in in http://web.radicalparty.org.
[52]) Il governo sudanese, infatti, ha respinto duramente la decisione della Cpi di emettere mandati d’arresto internazionale nei confronti del Ministro sudanese e del capo della milizia, in quanto contraria al diritto internazionale, non essendo il Sudan membro del trattato che ha istituito la Corte penale internazionale (Darfur: Khartoum si scaglia contro la Corte penale dell’Aia, in http://www.vita.it/articolo/index.php3?NEWSID=79939).
[53]) Risoluzione CdS 23 settembre 2005, n. 1627 (par. 4 del preambolo). Risoluzione CdS 24 marzo 2006, n. 1663 (par. 2 del preambolo).
[54]) Risoluzione CdS 24 marzo 2006, n. 1663 (par. 8 del preambolo; par. 7).
[55]) In particolare: a) prevenire l’entrata o il transito nel loro territorio ai suddetti soggetti; b) congelare tutti i fondi, gli averi finanziari e le risorse economiche che si trovino nel loro territorio che appartengono, o siano sotto il controllo (diretto o indiretto) di questi individui.
[56]) Risoluzione 29marzo 2005, n. 1591, (par. 3/c).
[57]) Risoluzione CdS 30 luglio 2004, n. 1556 (par. 21). Risoluzione CdS 29 marzo 2005, n. 1591 (par. 17 del preambolo). Risoluzione CdS 23 settembre 2005, n. 1627 (par. 6 del preambolo). Risoluzione CdS 21 dicembre 2005, n. 1651 (par. 7 del preambolo). Risoluzione CdS 24 marzo 2006, n. 1663 (par. 9 del preambolo). Risoluzione CdS 29 marzo 2006, n. 1665 (par. 8 del preambolo). Risoluzione CdS 25 aprile 2006, n. 1672 (par. 3 del preambolo). Risoluzione CdS 30 aprile 2007, n. 1755 (par. 18 del preambolo). nella Risoluzione CdS 31 luglio 2007, n. 1769 (par. 16 del preambolo).
[58]) L’art. 39 della Carta delle Nazioni Unite stabilisce che il Consiglio di sicurezza “accerta l’esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione alla pace, o di un atto di aggressione, e fa raccomandazione o decide quali misure debbano essere prese in conformità agli articoli 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale”.
[59]) Nelle risoluzioni 20 novembre 1965, n. 217 (sulla politica di discriminazione razziale nella Rhodesia del Sud) e 4 novembre 1977, n. 418, il CdS ha qualificato le violazioni di norme fondamentali del diritto internazionale come costituenti una minaccia alla pace. Così, in seguito, nella risoluzione 13 agosto 1992, n. 770, la situazione umanitaria in Bosnia-Erzegovina è stata valutata come una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali. Come anche le violazioni massicce dei diritti dell’uomo in Ruanda (risoluzione 22 giugno 1994, n. 929) e in Somalia (risoluzione 3 dicembre 1992, n. 794) sono state qualificate come “minaccia alla pace”.
[60]) Così, ad esempio: a) nella risoluzione 23 gennaio 1992, n. 733 (crisi interna somala), il CdS ha ritenuto che la continuazione della situazione di anarchia in Somalia costituiva “una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale”. Riferendosi sempre alla crisi somala, il CdS, nella risoluzione 18 novembre 1993, n. 886 ha ribadito che “la situazione in Somalia continua a mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionale”; b) nella risoluzione 27 novembre 1991, n. 721 (crisi interna jugoslava) ha valutato che la crisi interna jugoslava costituiva una “minaccia alla pace”; c) nelle risoluzioni 5 aprile 1991, n. 688 (Iraq), 29 novembre 1992, n. 788 (crisi somala), 22 settembre 1993, n. 886, ha inquadrato il flusso di rifugiati (in quanto avente ripercussione internazionale), come una minaccia alla pace; d) nella risoluzione 11 maggio 1993, n. 823 ha ritenuto costituisse una minaccia alla pace l’intenzione della repubblica democratica di Corea di recedere dal Trattato sulla non proliferazione di armi nucleari; e) con la risoluzione 9 novembre 1996, n. 1078, ha valutato la crisi umanitaria nello Zaire orientale come minaccia alla pace e alla sicurezza nella regione dei Grandi Laghi; f) nella risoluzione 6 maggio 1998, n. 1172, (che condanna gli esperimenti nucleari condotti dall’India in data 11 e 13 maggio 1998 e dal Pakistan il 28 e 30 maggio 1998) considera la proliferazione delle armi di distruzione di massa come una minaccia alla pace e alla sicurezza nella regione; g) nella risoluzione 28 agosto 1998, n. 1193 (crisi afgana) ha considerato, come minaccia alla pace, il conflitto interno che ha prodotto flussi di rifugiati e spostamenti forzati di molti individui dall’Afghanistan; h) nella risoluzione 16 giugno 1993, n. 841 (crisi intestina ad Haiti), si è considerata come minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali, la destituzione del legittimo presidente Aristide; i) nella risoluzione 28 marzo 1997, n. 1101 (crisi albanese), il CdS riconosceva la situazione interna albanese come una minaccia alla pace. In alcune risoluzioni ha ritenuto che il terrorismo internazionale costituisce una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali. In particolare: ris. CdS, 19 ottobre 1999, n. 1269; ris. CdS, 1373/2001; ris. CdS, 30 gennaio 2004, n. 1526; ris. CdS, 11 marzo 2004, n. 1530; ris. CdS, 26 marzo 2004, n. 1535; ris. CdS, 28 aprile 2004, n. 1540; ris. CdS, 8 ottobre 2004, n. 1566; ris. CdS, 7 luglio 2005, n. 1611; ris. CdS, 29 luglio 2005, n. 1617; ris. CdS, 4 agosto 2005, n. 1618; ris. CdS, 14 settembre 2005, n. 1624. Fino a sfociare nell’adozione in sede ONU di una convenzione globale delle Nazioni Unite per la repressione degli atti di terrorismo nucleare (non ancora entrata in vigore per il mancato raggiungimento del numero richiesto delle ratifiche). In altre risoluzioni ha ritenuto che la proliferazione di armi nucleari, chimiche, biologiche e dei loro vettori, costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali (es., ris. CdS, 28 aprile 2004, n. 1540). Nella risoluzione 19 dicembre 2000, n. 1333, il CdS ha considerato il governo talebano come una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali in quanto non si è attenuto al par. 13 della precedente risoluzione 1214/1998: “
Exige également que les Taliban cessent d’offrir un refuge et un entraînement aux terroristes internationaux et à leurs organisations, et que toutes les factions afghanes secondent l’action entreprise pour traduire en justice les personnes accusées de terrorisme” e al par. 2 della risoluzione 1267/1999 2.
Exige que les Taliban remettent sans plus tarder Usama bin Laden aux autorités compétentes soit d’un pays où il a été inculpé, soit d’un pays qui le remettra à un pays où il a été inculpé, soit d’un pays où il sera arrêté et effectivement traduit en justice”.
[61]) Si sottolinea l’impegno preso dal governo sudanese di mobilitare, senza indugio, le proprie forze armate allo scopo di disarmare le milizie
janjaweed (par. 12 del preambolo). Si prende atto dell’accordo tra il governo sudanese e il Ciad allo scopo di istituire un meccanismo congiunto di sicurezza delle frontiere (par. 20 del preambolo).
[62]) In data 11 aprile 2006 il Segretario generale delle Nazioni Unite dichiara: «Le Secrétaire général est profondément préoccupé par l’intensification, observée récemment, des combats le long de la frontière orientale du Tchad avec la région soudanaise du Darfour et du débordement des confrontations armées aux frontières sud de la République centrafricaine. Il observe que la recrudescence de la violence est aggravée par les tentions politiques au Tchad et que sa propagation compromet les efforts internationaux visant à contribuer à la stabilisation des situations dans les régions voisines, au Darfour et en République centrafricaine.
Le Secrétaire général condamne fermement les attaques menées contre les camps de réfugiés dans le sud du Tchad et souligne la nécessité de respecter la sécurité et la dignité des réfugiés et des personnes déplacées. De même, il condamne fermement le meurtre, dans le nord de la République centrafricaine, de deux médecins qui participaient à une mission appuyée par le système des Nations Unies pour fournir une assistance médicale à des millions de civils pris au piège d’une violence accrue dans cette partie du pays. Le Secrétaire général appelle les autorités à changer le cours des choses en livrant les responsables des tueries à la justice» (SG/SM/10413 AFR/1362) (www.un.org/News/fr-press/docs/2006/SGSM10413.doc.htm).
[63]) Il presunto principio, a parere di una parte della dottrina, deriverebbe o dalla prassi del CdS o addirittura da una norma consuetudinaria in via di formazione. Una prassi peraltro non univoca poiché in situazioni simili a quella del Sudan (Ruanda, Somalia) l’ingerenza umanitaria non ha trovato applicazione poiché il CdS (addirittura) non ha preso in considerazione le c.d. “guerre intestine dimenticate” e le perpetrate violazioni dei diritti umani, sistematiche e su larga scala, commesse in questi luoghi dimenticati [es.,
Chapas, Colombia, Filippine,
Nagorno-Karabak, (
Le guerre al tempo della “pace”, in
La Repubblica Dossier: 3 luglio 1999,
http://alessiaguidi.provocation.net/miscellanea/guerre.htm)].
[64]) Art. 2, par. 7, dello Statuto ONU: “Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengano essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, né obbliga i Membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento in applicazione del presente Statuto; questo principio non pregiudica però l’applicazione di misure coercitive a norma del capitolo VII”.
[65]) In particolare: a) la risoluzione 21 dicembre 1965, n. 2131 (XX) sull’inammissibilità dell’intervento negli affari interni degli Stati e sulla protezione della loro indipendenza e sovranità; b) la risoluzione 30 novembre 1966, n. 2160 (XXI) sulla rigorosa osservanza del divieto di ricorrere alla minaccia e all’uso della forza nelle relazioni internazionali e del diritto dei popoli all’autodeterminazione; c) la risoluzione 24 ottobre 1970, n. 2625 (XXV) (Dichiarazione sui principi di diritto internazionale riguardanti i rapporti amichevoli e la cooperazione fra gli Stati conformemente alla Carta delle Nazioni Unite; d) la risoluzione 17 dicembre 1973, n. 3171 (XXVIII) relativa alla sovranità permanente sulle risorse naturali; e) la risoluzione 12 dicembre 1974, n. 3281 (XXIX) (contenente la Carta dei diritti e doveri economici degli Stati – art. 32); f) la risoluzione 9 dicembre 1981, n. 36/103 (Dichiarazione sull’inammissibilità dell’intervento e dell’ingerenza negli affari interni degli Stati); g) la risoluzione 18 novembre 1987, n. 42/22 (Dichiarazione sul rafforzamento dell’efficacia del principio del non ricorso alla minaccia o all’uso della forza nelle relazioni internazionali).
[66]) Risoluzione Ag., 21 aprile 2005, n. 59/292 (par. 2). Risoluzione Ag., 8 dicembre 2005, n. 60/122 (par. 5).
[67]) Risoluzione Ag., 21 aprile 2005, n. 59/292 (par. 3). Risoluzione Ag., 8 dicembre 2005, n. 60/122 (par. 6).
[68]) Risoluzione Ag., 21 aprile 2005, n. 59/292 (par. 16). Risoluzione Ag., 8 dicembre 2005, n. 60/122 (par. 28).
[69]) www.ncgub.net/int’l%20action/FreedomHouseReport%202005.htm
[70]) La Carta delle Nazioni Unite consacra «la formalizzazione definitiva, in uno strumento pattizio sia pure a vocazione – ma solo a vocazione – universale, di principii strutturali delle relazioni internazionali moderne quali la sovrana uguaglianza e quindi l’indipendenza e la libertà di scelta del regime economico-sociale interno di ogni Stato (principio di non ingerenza) […] (di qui l’indifferenza (neutralità) giuridica del sistema ONU nei confronti dei regimi politici ed economico-sociali interni […]» A. Bernardini, – Onu non deviata o Nato (e oltre): diritto o forza. Pubblicazioni dell’Istituto di Studi Giuridici della Facoltà di Scienze Politiche. Università degli Studi di Teramo. Teramo, 2002, p. 17.
[71]) Si sostiene che un intervento nella regione del Darfur nasconda degli interessi di natura prevalentemente economica. Il Sudan, infatti, produce 209.100 barili al giorno e le riserve stimate ammontano a circa 1 miliardo di barili. Le riserve di gas naturale ammontano a circa 3000 miliardi di metri. Mike Whitney, Il Sudan nel mirino, (trad. Paolo Canton), in www.zmag.org/italy/whitney-sudannelmirino.htm: «Il fatto che Colin Powell abbia parlato di “genocidio” nel Darfur equivale a una dichiarazione di guerra, e spiana la strada a una progressiva escalation di misure repressive, ispirate dall’amministrazione Bush e messe in atto dalle Nazioni Unite, con il solo scopo di “sovvertire il regime” sudanese. [….]. La drammatica definizione di “genocidio”, utilizzata da Colin Powell, è solo una mossa tesa a indurre le Nazioni Unite a sanzioni che fermino il vitale flusso di petrolio (diretto principalmente verso la Cina) e creino il presupposto per un “intervento umanitario”. [….] La sua attenzione è attratta esclusivamente dalle vaste riserve di petrolio e di gas naturale che si trovano, per ora, al di fuori del controllo americano». Si veda anche M. Zygar, Interessi petroliferi in Sudan dietro la risoluzione Onu, in www.ecplanet/com/canale/varie-5/globalizzazione-73/1/0/14745/it/ecplanet.rxdf.
[72]) L’art. 6 della Carta delle Nazioni Unite dispone che se un Membro delle Nazioni Unite «abbia persistentemente violato i principi enunciati nel presente Statuto può essere espulso dall’Organizzazione da parte dell’Assemblea generale su proposta del Consiglio di Sicurezza»
[73]) Se durante i suoi primi quarantacinque anni di esistenza il Consiglio di sicurezza ha adottato misure restrittive (ai sensi dell’art. 41) in soli due casi (Rodesia, 1966 e Sudafrica, 1977), negli ultimi anni le misure non implicanti l’uso della forza sono state prese (in alcuni casi) come mezzo di pressione: Iraq (1990), Jugoslavia (1991, 1992 e 1998), Libia (1992), Liberia (1992), Somalia (1992), Khmer Rossi cambogiani (1992), Haiti (1993), UNITA angolana (1993, 1997 e 1998), Ruanda (1994), Sudan (1996), Sierra Leone (1997 e 2000) e talebani afgani, Bin Laden e Al-Quaïda (1999 e 2000).
[74]) Testo in www.unmis.org/english/documents/sofa.pdf.
[75]) Il portavoce del Ministero degli esteri sudanese ha dichiarato (maggio 2006): “Non so chi abbia fatto questa dichiarazione, che può essere espressa dopo una valutazione del governo sudanese: se la necessità si presenta, è il Sudan che deve decidere. Nessun altro ha il diritto di imporre forze straniere al Sudan … l’eventuale sostituzione delle forze dell’Unione africana (schierate sul
Darfur) con forze Onu è una scelta che spetta al Sudan e non può essere imposta (
Il Sudan smentisce di aver accettato forze Onu nel Darfur, in
www.arabmonitor.info/news/dettaglio.php?idnews=14108&lang=it). Parole espresse dal Presidente del Sudan e trascritte in un comunicato stampa (20 giugno 2006): “finché sarò al potere io, non ci sarà nessun intervento militare straniero in Darfur … il Sudan non vuole essere il primo Paese africano a essere ricolonizzato” (
Presidente ribadisce il no a truppe straniere in Darfur, in
www.peacereporter.net/default_news.php?idn=22700).
[76]) Alcune dichiarazioni di principi dell’Assemblea generale, oltre ad ampliare il concetto espresso nell’art. 2, par. 7, ha centrato il collegamento esistente tra il dovere di non intervento e la coesistenza pacifica tra gli Stati. La risoluzione 21 dicembre 1965, n. 2131 (Dichiarazione sul non intervento) ribadisce il principio della non ingerenza e raccomanda agli Stati di rispettare la coesistenza pacifica, il diritto di ogni Stato di scegliere il proprio sistema politico, economico, sociale, culturale, il diritto dei popoli all’autodeterminazione. La risoluzione 24 ottobre 1970, n. 2626 – Dichiarazione sui principi di diritto internazionale riguardanti i rapporti amichevoli e la cooperazione tra gli Stati conformemente alla Carta delle Nazioni Unite – afferma esplicitamente che i principi suddetti sono “principi fondamentali del diritto internazionale”. Ed ancora, un passo della sentenza della CIG del 27 giugno 1986 (Nicaragua vs. Stati Uniti) conferma l’indissolubilità del principio del non intervento e del principio della non ingerenza negli affari interni di uno Stato. 3. Le principe de non-intervention (paragraphes 202 à 209): «Le principe de non-intervention met en jeu le droit de tout Etat souverain de conduire ses affaires sans ingérence extérieure [….]. Sur le contenu du principe en droit coutumier, la Cour définit les éléments constitutifs qui paraissent pertinents en l’espèce: l’intervention interdite doit porter sur des matières à propos desquelles le principe de souveraineté des Etats permet à chacun d’eux de se décider librement (choix du système politique, économique, social et culturel et formulation des relations extérieures, par exemple). L’intervention est illicite lorsqu’à propos de choix qui doivent demeurer libres elle utilise des moyens de contrainte, notamment la force, soit sous la forme directe (action militaire) soit sous une forme indirecte (soutien à des activités subversives à l’intérieur d’un autre Etat)».
[77]) Ricordiamo che il Consiglio di Sicurezza ha espresso in alcune risoluzioni il (suo) rispettoper la sovranità l’indipendenza e la sovranità del Sudan. Risoluzione CdS 11 giugno 2004, n. 1547 (par. 4 del preambolo); Risoluzione CdS 30 luglio 2004, n. 1556 (parr. 4-5 del preambolo). Risoluzione CdS 18 settembre 2004, n. 1564 (par. 5 del preambolo). Risoluzione CdS 19 novembre 2004, n. 1574 (parr. 2-3 del preambolo). Risoluzione CdS 24 marzo 2005, n. 1590 (par. 2 del preambolo). Risoluzione CdS 23 settembre 2005, n. 1627 (par. 2 del preambolo). Risoluzione CdS 24 marzo 2006, n. 1663 (par. 2 del preambolo). Risoluzione 31 agosto 2006, n. 1706 (par. 3 del preambolo). Risoluzione CdS 6 ottobre 2006, n. 1714 (par. 2 del preambolo). Risoluzione CdS 30 aprile 2007, n. 1755 (par. 3 del preambolo). Nella Risoluzione CdS 29 marzo 2005, n. 1591 (par. 2 del preambolo), oltre al rispetto dei principi della sovranità, dell’unità, dell’indipendenza e dell’integrità territoriale del Sudan, il CdS riconosce l’importanza dei principi di buon vicinato, della non ingerenza e della cooperazione regionale. Così anche: a) nel par. 6 (preambolo) della Risoluzione CdS 21 dicembre 2005, n. 1651; b) nel par. 7 della Risoluzione CdS 29 marzo 2006, n. 1665; c) Risoluzione CdS 29 settembre 2006, n. 1713 (par. 8 del preambolo). Nella Risoluzione CdS 31 luglio 2007, n. 1769 (par. 2 del preambolo), il CdS ribadisce tale concetto ed esprime la propria volontà di lavorare con il governo sudanese, nel pieno rispetto della sovranità, per la soluzione dei problemi riguardanti il Darfur.
[78]) Si ricordano a titolo di esempio: a) l’art. 23 della IV Convenzione di Ginevra del 12 agosto1949 che, pur imponendo il libero passaggio per qualsiasi invio di medicamenti e di materiale sanitario, prevede, come
conditio sine qua non, la previa autorizzazione dello Stato costiero; b) l’art. 70 del I Protocollo addizionale (8 giugno 1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, il quale dispone che l’azione di soccorso in guerre internazionali avviene “previo gradimento delle Parti interessate”.
[79]) In un passo del Rapporto del Segretario generale – del 24 ottobre 1990 (A/45/587) sul “Nuovo Ordine Internazionale Umanitario” – si ritiene necessario, per instaurare dei “corridoi umanitari, il previo assenso delle parti interessate”.
[80]) Ai sensi dell’art. 13/b dello Statuto/CPI, il “Consiglio di Sicurezza, nell’ambito delle azioni previste dal capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, segnala al Procuratore una situazione nella quale uno o più di tali crimini” [per i quali la CPI ha sinora competenza ai sensi dell’art. 5 (crimine di genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra)] “appaiono essere stati commessi”.
[81]) La Commissione di inchiesta ha reso noto che erano stati perpetrati crimini contro l’umanità e crimini di guerra sia da parte delle forze militari governative sia delle milizie alleate (solo delle milizie governative/alleate. Vedi Rapporto).
[82]) Il Preambolo (art. 10) stabilisce che: “la Corte penale internazionale istituita ai sensi del presente Statuto è complementare alle giurisdizioni penali nazionali”. L’art. 1 stabilisce che è “istituita una Corte penale internazionale («la Corte») in quanto istituzione permanente che può esercitare il suo potere giurisdizionale sulle persone fisiche per i più gravi crimini di portata internazionale, ai sensi del presente Statuto. Essa è complementare alle giurisdizioni penali nazionali. La sua giurisdizione ed il suo funzionamento sono regolati dalle norme del presente Statuto”.
[83]) Spetta alla Corte (principio della
Kompetenz-Kompetenz) stabilire, ai sensi dell’art. 17, comma 1 a) “se uno Stato non intenda iniziare le indagini ovvero non abbia la capacità di svolgere correttamente o di intentare un procedimento”.
[84])
L’agenzia di stampa ufficiale sudanese Suna ha annunciato l’incriminazione di 164 persone: 150 nello Stato del Darfur del nord e 14 in quello del Darfur del sud per crimini. L’agenzia aveva citato il giudice Mohamed Abdel Rahim Ali, presidente del comitato creato dal capo dello Stato Omar al Bechir per ricevere e studiare i reclami di civili che riguarda(va)no violazioni dei diritti dell’uomo e dei crimini contro l’umanità nel Darfur, funestato dalla guerra civile da oltre due anni. Tra gli imputati figurano rappresentanti dello Stato (Khartoum, 29 marzo 2005). Le autorità sudanesi hanno arrestato quattordici persone, fra cui responsabili dell’esercito e delle forze di sicurezza, accusate di stupri e crimini di guerra nel Darfur. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia sudanese. “Quattordici persone, la maggioranza delle quali responsabili delle forze regolari (esercito, forze di sicurezza e polizia), sono state arrestate nello Stato del Darfur del Sud”, ha dichiarato Ali Mohamed Osman Yassine, “Sono accusate di stupri, crimini e incendi criminali. Saranno processate fra breve” (Darfur. Stupri e crimini di guerra: 14 arresti, in www.rainews24.rai.it/Notizia.asp?NewsID=53367). Il governo di Khartoum ha istituto una procura speciale per indagare sui crimini contro l’umanità: lo rende noto l’agenzia sudanese “Suna”’. Il ministro della giustizia, Ali Mohamed Osman Yassin, ha emesso un decreto che sancisce la nascita dell’Ufficio del Procuratore per i Crimini contro l’umanità che avrà’ giurisdizione sui reati previsti sia dalla normativa nazionale sia dal diritto umanitario internazionale e in altri trattati internazionali di cui il Sudan è firmatario [Sudan – Khartoum istituisce procura per crimini contro l’umanità (in www.missionaridafrica.org/news/PAESI/2005/SUDAN-news.htm#t43)].
[85]) Anzi, al par. 6 il CdS decide che i residenti (responsabili, personale attivo,vecchi responsabili o il vecchio personale) di uno Stato contribuente, che non è parte dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, siano sottomessi alla competenza esclusiva del predetto Stato per ogni
allegation d’acteso omissione
decoulantdelle operazioni in Sudan stabilite o autorizzate dal CdS o dall’Unione africana o da entrambi, salvo deroga formale dello Stato contribuente.
[86]) Art. 14, comma 1, della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969: “Il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato si esprime con la ratifica”. L’articolo 14 ha codificato la norma consuetudinaria che disciplina lo strumento della ratifica.
[87]) Ai sensi dell’art. 13/b) «il Consiglio di Sicurezza, nell’ambito delle azioni previste dal capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, segnala al Procuratore una situazione nella quale uno o più di tali crimini appaiono essere stati commessi».
[88]) Come si osserva, l’art. 12 stabilisce la giurisdizione automatica della CIP per i crimini rientranti nella sua competenza, ma quando l’iniziativa è di uno Stato contraente o del Procuratore è necessaria almeno la presenza dei due criteri o links per procedere, cioè il criterio territoriale o personale. Nel caso del CdS questi presupposti vengono meno con la conseguenza dell’ampliamento della sfera di applicazione dello Statuto/CPI a Stati terzi (o almeno agli Stati membri delle Nazioni Unite) – e aggiungeremo non ratificanti – senza che questi abbiano espresso la propria volontà di vincolarsi (con ratifica o accettazione della giurisdizione della CPI).
[89]) Allo stessa conclusione si arriverebbe qualora il CdS imponesse con una risoluzione (adottata ai sensi del cap. VII della Carta) agli Stati terzi rispetto alla CPI (ma membri delle Nazioni Unite) un obbligo di cooperare con questa (come si richiede al Sudan), o addirittura di aderire allo Statuto. La Carta delle Nazioni Unite (compresi i suoi organi) è tenuta ad ispirarsi ai principi del diritto internazionale (principio della libertà degli Stati di aderire ai trattati internazionali e di cooperare senza alcuna costrizione, principio del rispetto della sovranità e dell’eguaglianza ecc.).
[90]) L’istituzione dei due Tribunali (Tribunale internazionale dell’Aja competente per la repressione dei crimini compiuti nel territorio della ex Jugoslavia con la Risoluzione CdS 25 maggio 1993, n. 827; Tribunale penale internazionale dell’ONU per i crimini del Ruanda con la Risoluzione CdS 8 novembre 1994, n. 1168) è stata criticata da una buona parte della dottrina la quale ha basato le proprie considerazioni sui seguenti punti: a) lo Statuto/ONU non contempla tra le sue norme la possibilità di istituire tribunali penali internazionali; b) essendo (state) due guerre civili, la giurisdizione affidata a due tribunali penali internazionali ad hoc, violano il principio della non ingerenza negli affari interni di uno Stato (potere giurisdizionale) cristallizzato nell’art. 2, par. 7, della Carta di San Francisco – secondo cui “nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato” – che inibisce l’applicazione dell’eccezione al principio prevista nella parte finale della norma in questione “questo principio [della non ingerenza negli affari interni di uno Stato] non pregiudica però l’applicazione di misure coercitive a norma del capitolo VII” che in questo caso non sono previste dal cap. VII dello Statuto/ONU. Norme specifiche di competenza giurisdizionale penale, infatti, non sono configurabili in nessun caso nelle norme della Carta, ma solo nel potere sovrano di ogni Stato (secondo quanto previsto nelle loro rispettive Costituzioni); c) l’impossibilità del diritto internazionale e delle Nazioni Unite di perseguire i singoli individui avendo questi, come destinatari, gli Stati; d) l’inidoneità del cap. VII dello Statuto/ONU a legittimare misure che non abbiano il carattere della temporaneità come quella dell’istituzione dei due tribunali penali internazionali ad hoc (per tutti, Bernardini, Carella, Chervin, Lattanti, Palchetti).
[91]) Carella, Il Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia, in Picone (a cura), Interventi delle Nazioni Unite e diritto internazionale, Cedam, 1995, p. 501. Anche lo Statuto della CPI esclude tale possibilità prevedendo un proprio sistema di appello e revisione delle decisioni al cap. VIII (artt. 81-84). Ed ancora P. Gargiulo, The relationship between the ICC and the Security Council, in The International Criminal Court (a cura di F. Lattanzi), Editoriale Scientifica, 1998, pp. 95-96: «The Court is a jurisdictional organ that must necessarily base its actions on criteria of independence and impartiality. On the contrary, the Security Council is a political organ, whose activity is mainly based on political considerations and finalities, and evidently influenced not only by its composition (considering the narrow circle of privileged permanent members), but also by the votation procedure of its decisions (the same permanent members’ right of veto)».
[92]) L’indipendenza e l’autonomia di fatto e di diritto della CPI, esclude anche la possibilità per il CdS di adottare una risoluzione (quand’anche ai sensi del cap. VII della Carta di San Francisco) con la quale deciderebbe di modificare la giurisdizione della CPI (visto che gli scopi e i poteri sono già specificati nel suo Statuto). Solo un emendamento o una revisione approvata – secondo le procedure previste dallo Statuto/CPI (art. 121-122 per l’emendamento; art. 123 per la revisione dello Statuto) – potrebbe consentire ciò.
[93]) Ai sensi dell’art. 108 della Carta gli “emendamenti entreranno in vigore per tutti i membri delle Nazioni Unite quando saranno stati adottati alla maggioranza dei due terzi dei membri dell’Assemblea generale e ratificati, in conformità alle rispettive norme costituzionali, da due terzi dei membri delle Nazioni Unite, ivi compresi tutti i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza”. Ai sensi dell’art. 109 una “Conferenza Generale dei Membri delle Nazioni Unite per la revisione del presente Statuto potrà essere tenuta alla data e nel luogo da stabilirsi con un voto a maggioranza dei due terzi dei Membri dell’Assemblea generale e con un voto di nove membri qualsiasi del Consiglio di Sicurezza. Ogni membro delle Nazioni Unite disporrà di un voto alla Conferenza. Qualunque modificazione del presente Statuto proposta dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi entrerà in vigore quando sarà stata ratificata, in conformità alle rispettive norme costituzionali, dai due terzi dei membri delle Nazioni Unite, ivi compresi tutti i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza”.
[94]) Per gli Stati che non sono parti dello Statuto è prevista la possibilità di accettare espressamente (ma senza pressioni o imposizione mediante una risoluzione del CdS) la giurisdizione della CPI ai sensi dell’art. 12, par. 3, con dichiarazione depositata presso il Cancelliere della Corte.
[95]) Ipotesi non del tutto peregrina se si considera la proposta avanzata durante i negoziati di Roma da parte di un delegato indiano (Pemmaraju Sreenivasa Rao) secondo cui era possibile investire la CPI da parte del CdS solo attraverso una procedura di emendamento della Carta delle Nazioni Unite e non attraverso una libera interpretazione del capitolo VII (in International Law Commission Yearbook, 1999, vol. 3, p. 441.
[96]) B. Conforti, Le Nazioni Unite, Cedam, 2000, pp. 43-45.
[97]) Ai sensi dell’art. 41 della Carta di San Francisco il “Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l’impiego dell’uso della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, e può invitare i membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure. Queste possono comprendere un’interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche”.
[98]) Misure restrittive di natura economica (congelamento dei fondi e delle risorse finanziarie) al pari della risoluzione in questione si ritrovano nelle risoluzioni adottate per combattere il terrorismo. In particolare: 1) Risoluzione CdS 28 settembre 2001, n. 1373 (par. 1, lett. c/d); 2) Risoluzione CdS 30 gennaio 2004, n. 1526 (par. 1, lett. a/b); 3) Risoluzione 29 luglio 2005, n. 1617 (par. 1, lett. a). Nella lett. c si chiede altresì agli Stati membri di impedire l’ingresso e il transito sui loro territori dei terroristi talebani). Nella risoluzione CdS 31 ottobre 2005, n. 1636 il CdS ha deciso che a tutte le persone indicate dalla Commissione o dal governo libanese come sospettate di aver preparato, partecipato, finanziato, organizzato o commesso degli atti terroristici, sia impedito l’ingresso e il transito nei paesi membri delle Nazioni Unite e che siano congelati tutti i loro fondi e le risorse economiche appartenenti a tali terroristi (par. 3/a).
[99]) Con la Risoluzione 4 dicembre 1979, n. 457 il CdS chiede al governo iraniano di liberare immediatamente il personale dell’ambasciata degli Stati Uniti di America detenuti a Teheran e di assicurare loro una protezione per permettergli di lasciare in Paese (par. 1). Con la Risoluzione 31 marzo 1992, n. 731 il CdS decide che tutti gli Stati membri vietino l’ingresso nei loro territori di cittadini libici sospettati di essere coinvolti in attività terroristiche, e/o che procedano alla loro espulsione qualora si trovino già nel loro territorio (par. 6, punto c).
[100]) Partendo dal presupposto che una risoluzione del CdS adottata ai sensi dell’art. 41 dello Statuto/ONU può, secondo la dottrina maggioritaria, assumere la natura vincolante per gli Stati membri (se decisa) o non essere vincolante (se raccomandata), in tal caso la risoluzione in questione non può non essere che vincolante per la portate e il fine che s’intende perseguire da parte del CdS.
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