Negoziazione assistita, gratuita la fase di competenza del Pm

Redazione 02/07/18

Circolare del Ministero

Con circolare del 14 giugno 2018, il Ministero della Giustizia – Dipartimento affari di giustizia – ha affrontato il tema delle spese di giustizia in ordine al procedimento di negoziazione assistita per la parte di competenza del pubblico ministero, ed ha chiarito come, in detta fase, non sia dovuto alcun contributo unificato né imposta di bollo.

Si rammenta in proposto come la procedura di negoziazione assistita si articoli diversamente a seconda che il Pm sia chiamato a rendere un “nulla osta” (in assenza di figli minori) o un’”autorizzazione” (in presenza di figli minori). In tale ultimo caso, ove il Pm non ritenga di autorizzare l’accordo, trasmette gli atti al Presidente del Tribunale, che provvede senza ritardo.

Procedimento davanti al Pm e al Presidente del Tribunale, niente contributo unificato né imposta di bollo

Ebbene, il procedimento instaurato davanti al Procuratore della Repubblica ed eventualmente proseguito dinanzi al Presidente del Tribunale, è totalmente gratuito; non sono ossia dovuti né contributo unificato né imposta di bollo.

Più in particolare il Ministero ha chiarito – in merito alla gratuità o meno del procedimento in questione – di dover escludere la debenza del contributo unificato di iscrizione a ruolo ex art. 9 D.p.r. 115/2002, dovuto per ciascun grado di giudizio su richiesta di attività giurisdizionale delle parti. Il Procuratore della Repubblica, infatti, svolge un’attività di controllo e verifica di natura amministrativa, in sintonia con la ratio della legge che ha “degiurisdizionalizzato” la materia in oggetto. L’esenzione deve ritenersi, inoltre, estesa alla prosecuzione del procedimento davanti al Presidente del Tribunale, quale fase eventuale e, comunque, priva di autonomia rispetto alla procedura di negoziazione.

Nel senso della gratuità del procedimento in esame, si è espresso anche l’Ispettorato generale del Ministero della Giustizia con nota del 16 marzo 2018, ove ha confermato che, in tali procedimenti, il contributo unificato non deve essere versato neppure nell’eventuale fase presidenziale, fermo restando l’obbligo del contributo stesso solo quando vi sia una effettiva attività di impulso delle parti volta a promuovere provvedimenti diversi da quello in esame, ossia di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione/divorzio.

Tuttavia, essendo stata segnalata l’esistenza di prassi diverse con riferimento alla predetta fase del procedimento di negoziazione – per cui taluni uffici sono soliti richiedere il versamento del contributo unificato – il Dipartimento affari giustizia ritiene opportuno, tramite la presente circolare, rammentare il sopra enunciato orientamento.

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