Il negozio di sistemazione familiare

Redazione 29/01/18
di Valeria Cianciolo

Il negozio di sistemazione familiare è una figura contrattuale da poco sviluppata dalla dottrina e dalla prassi notarile finalizzata a dare una risposta concreta alle esigenze di garantire una sistemazione dell’asse patrimoniale della famiglia tra i figli in via definitiva e con effetti immediati al momento della stipula.

L’istituto trova il suo antecedente nel patto di famiglia e nasce dalla necessità di un patto di famiglia allargato che a differenza dello schema contrattuale previsto dagli articoli 768-bis e seg. c.c. (1), si riferisce a tutte le ipotesi che prescindono dall’esistenza di un’azienda.

Dal punto di vista formale ovviamente, si tratterà di un negozio che necessita – almeno prudenzialmente – della forma pubblica con la presenza di due testimoni.

Se il contenente di questo nuovo tipo di negozio può definirsi senza dubbio atipico, il contenuto può comporsi di diversi negozi funzionalmente collegati fra di loro per l’area di realizzazione di un unico scopo che è quello della sistemazione del patrimonio familiare.

Ad esempio, qualora i genitori prima di addivenire alla sistemazione familiare abbiano già effettuato a favore di alcuni dei loro figli delle liberalità, queste ultime, benché estranee al negozio in oggetto, verrebbero richiamate utilizzando il sistema della cosiddetto expressio causae tardiva. In sostanza, si darà vita ad un’operazione complessa, di una sequenza di atti collegati e finalizzati al raggiungimento dello scopo di equità nei confronti dei soggetti legati da vincolo familiare.

Analizzando più da vicino la causa del contratto già sotto il mero profilo terminologico può affermarsi che lo scopo del negozio in oggetto consista nella e nevica inequivoca volontà dei genitori (c.d. disponenti), di sistemare secondo un determinato criterio che è quello dell’equità, il patrimonio familiare nei confronti dei propri figli che sono i beneficiari.

In questo modo, si preverrebbero potenziali contrasti e divergenze che potrebbero insorgere al momento della morte dei disponenti stessi e in funzione anti processuale verrebbe garantito un assestamento materiale giuridico dei beni e degli assetti familiari con effetto immediate (2).

L’attribuzione non può che definirsi gratuita o liberale a titolo di anticipata successione (3).

In ragione dello scopo che il negozio in esame persegue, appare opportuna la presenza in alto di tutti membri del nucleo familiare in senso stretto. Quindi, al fine di rendere stabili gli effetti del negozio e ridurre il potenziale contro il contenzioso fra le parti in un momento successivo, occorre che siano presenti il coniuge ed i figli.

Il negozio potrà essere stipulato anche in assenza di uno dei componenti del nucleo della famiglia in senso stretto o addirittura con la presenza di tutti, ma con espresso dissenso dichiarato da uno di loro ed inserito in atto.

L’assente oppure il dissenziente saranno comunque tutelati in quanto il negozio non produrrà alcun effetto nei loro confronti ed il negozio sarà valido ed efficace solo tra le parti costituite.

Con riguardo all’oggetto delle disposizioni, esso va qualificato come un negozio di sistemazione con stabile ripartizione secondo i principi di equità del patrimonio familiare. Pertanto, possono essere oggetto di tale negozio tutti bene ai diritti che lo compongono momento della stipula.

Le parti possono liberamente comporre il contenuto del negozio di sistemazione familiare. Si ritiene che il negozio in esame possa contenere clausole e/o condizioni che si riterrebbero apponibili ad un contratto di donazione.

La stipulazione di un tale negozio non presenta delle particolari difficoltà: nessun problema dunque, se i genitori non hanno mai effettuato alcuna liberalità diretta o indiretta a favore dei propri figli. Qualora, invece, i genitori abbiano effettuato precedentemente delle liberalità, sarà necessario enunciare nel negozio di sistemazione le donazioni effettuate dei genitori al fine di ricostituire il patrimonio familiare e così procedere alla ripartizione tra i figli.

Alcuni problemi, si potranno avere nel caso in cui genitori hanno fatto delle donazione ai figli aventi valore diverso.

In questo caso, non vi è problema, se vi sono nell’asse patrimoniale beni residui che possono coprire il maggior valore già avuto dal donatario e quindi, gli altri, in forza del negozio, otterranno beni per un valore complessivamente pari a quanto ottenuto dei primi con le donazioni pregresse. Nel caso in cui invece le donazioni abbiano in qualche eroso il patrimonio familiare e quindi, non vi siano beni residui sufficienti per bilanciare le ragioni familiari dei futuri legittimari, colui che abbia avuto beni per un valore maggiore, sarà tenuto ad attribuire una somma ad un fratello che all’opposto ricevuto delle liberalità per un valore inferiore ovvero non sia stato destinatario di alcuna poi liberale precedente.

In definitiva, ciò che è importante per la sistemazione del patrimonio familiare qualora siano state precedentemente effettuate delle liberalità da parte dei genitori, ciò che rileva è quello di far emergere queste liberalità all’interno del negozio al fine di riequilibrare le posizioni economiche e ridistribuire tra i figli il patrimonio in modo equo.

Il negozio di sistemazione familiare sarà così composto strutturalmente di una prima parte ricognitiva e di una seconda parte attributiva munita di scopo liberale. Una sequenza di atti collegati e finalizzati al raggiungimento dello scopo perequativo, proprio del negozio in questione, in virtù dei quali è possibile far emergere degli atti che in precedenza erano rimasti estranei al riparto del patrimonio familiare.

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(1) La figura dei così detti “patti di famiglia”, nell’ambito di un più ampio progetto di riforma della successione necessaria, che trova un significativo precedente nella novella degli artt. 561 e 563, in tema di riduzione delle donazioni, ad opera della L. 14 maggio 2005, n. 80 (che ha convertito il D.L. 14 marzo 2005, n. 35). La modifica delle disposizioni citate, risulta chiaramente ispirata alla finalità di agevolare le vicende circolatorie dei beni donativi, in funzione eminentemente di certezza e stabilità dei futuri acquisti, attraverso la previsione di un limite temporale (venti anni dalla trascrizione della donazione), per l’esercizio dell’azione di restituzione, nei confronti dei terzi aventi causa del donatario.

(2) La causa del negozio di sistemazione familiare può quindi inquadrarsi nell’alveo della cosiddetta causa in concreto.

(3) Si potrebbe ritenere tale negozio rientrante nell’area delle donazioni e delle liberalità non donative.

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