Nei rapporti di conto corrente bancario, è illegittima la capitalizzazione se il tasso nominale e il tasso effettivo annuo creditore coincidono

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Con ordinanza del 10 febbraio 2022 n. 4321, la Corte di Cassazione, I sezione civile, è tornata a pronunciarsi in materia di anatocismo riconoscendo un principio di particolare importanza ed interesse per i rapporti di conto corrente sottoscritti nel periodo successivo alla (prima) modifica dell’art. 120 d.lgs. 385/1993 e all’entrata in vigore della delibera Cicr del 9 febbraio 2000 ([2]).

Oggetto dell’esame e della conseguente decisione è stata la verifica della corretta applicazione della norma di cui all’art. 120, secondo comma, d.lgs. 385/1993 sotto un profilo che finora non risultava giunto sotto la lente dei Giudici di legittimità.

E’ stato riconosciuto ([3]), in sostanza, che la clausola che preveda la “pari periodicità” di capitalizzazione, contenuta nei contratti sottoposti alla disciplina di cui alla delibera Cicr del 9 febbraio 2000 (attuativa della norma di cui all’art. 120 d.lgs. 385/1993), non può ritenersi idonea a legittimare l’anatocismo se, di fatto, è “sconfessata” dall’indicazione di un tasso di interesse effettivo annuo creditore (per il correntista) identico a quello nominale.

Indice:

  1. Il quadro normativo
  2. Tasso nominale ed effettivo annuo identici: approvazione di “pari periodicità” o “confessione” di mancanza di vantaggio per il correntista?
  3. Alcuni precedenti della giurisprudenza di merito
  4. La pronuncia della Corte di Cassazione del 10 febbraio 2022, n. 4321
  5. Il principio di diritto affermato da Cass. civ., ord. 4321/2022
  6. Conclusioni

Il quadro normativo

Per comprendere la rilevanza del recente arresto della Suprema Corte appare utile ricordare che con l’art. 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), così come modificato dall’art. 25 del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 342, è stata introdotta una deroga al divieto di anatocismo prescritto nella norma di cui all’art. 1283 cod. civ: modifica intervenuta, come ormai noto, dopo pochi mesi dal revirement della Corte di Cassazione che, con due pronunce nel marzo 1999 ([4]), riconoscendo la natura di meri “usi negoziali” e non, invece, “normativi” nelle clausole contenute nei contratti bancari, aveva riconosciuto -o, forse, meglio, ricordato- la nullità della capitalizzazione (spesso, trimestrale ma, a volte, perfino mensile) con il conseguente diritto alla ripetizione di quanto corrisposto dal correntista o, comunque, alla rideterminazione contabile ([5]).

Il legislatore del 1999 ([6]), modificando la disposizione di cui all’art. 120 d.lgs. 385/1993, non ha legittimato la capitalizzazione in modo assoluto e incondizionato ma, conferendone al Cicr la regolamentazione, ha sottoposto la validità della clausola contrattuale a determinate condizioni al fine di assicurare la pari periodicità, e cioè la stessa “frequenza” sia a favore della banca sia a favore del correntista ([7]). La disposizione è stata attuata con la delibera Cicr del 9 febbraio 2000 prevedendosi, all’art. 2, primo comma, che “Nel conto corrente l’accredito e l’addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità” e, al secondo comma, che “Nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. Ma non solo. L’esigenza di “trasparenza contrattuale”, imprescindibile per un valido consenso ancor prima della necessaria e specifica approvazione per iscritto, è stata sancita nell’art. 6, prescrivendosi, nei rapporti con capitalizzazione infrannuale, la necessaria indicazione del “valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” ([8]). E’ evidente, quindi, che affinché possa ritenersi valido l’anatocismo, per il periodo successivo all’entrata in vigore della suddetta delibera, tali indicazioni devono essere indicate nel modulo contrattuale con riferimento sia al tasso di interesse debitore sia a quello creditore ([9]).

Tasso nominale ed effettivo annuo identici: approvazione di “pari periodicità” o “confessione” di mancanza di vantaggio per il correntista?

Si è verificato frequentemente, tuttavia, che, a fronte dell’eccezione da parte del correntista di nullità della clausola avente ad oggetto la capitalizzazione, sia in sede stragiudiziale sia in sede giudiziale, la difesa bancaria abbia sostenuto che nel contratto fosse indicata la “pari periodicità” e che, quindi, essendo prevista la capitalizzazione con la stessa frequenza (ad esempio: trimestrale sia a favore della banca sia a favore del correntista qualora quest’ultimo avesse avuto un saldo creditore durante il rapporto), una tale indicazione sarebbe dovuta risultare sufficiente per ritenere valido l’addebito degli interessi su interessi. In merito, poi, alla coincidenza del tasso effettivo annuo creditore con quello nominale, ciò -secondo un’altrettanto frequente tesi difensiva da parte delle banche- sarebbe dovuto alla modestissima entità del tasso di interesse “convenuto” a favore del correntista.

Siffatte argomentazioni, avallate da alcune pronunce di merito, lasciano l’impressione (che ora potrebbe considerarsi superata dalla pronuncia della Corte di Cassazione) che, spesso, non sia stato ben “percepito” il “fatto” costitutivo dell’eccezione formulata dal correntista e gli effetti che ne sarebbero dovuti derivare, ossia la nullità della capitalizzazione e dei relativi addebiti. Sarebbe dovuto essere chiaro che la previsione della “pari periodicità”, quand’anche approvata per iscritto dalle parti, non può significare che sia sufficiente una tale dichiarazione (in genere, peraltro, contenuta in formulari o in contratti per adesione) per legittimare l’anatocismo se, poi, di fatto, sono le stesse indicazioni contenute nel contratto a “svelare” che non vi potrà essere reciprocità o pari periodicità: nel caso in cui sia previsto, a favore della banca, un tasso di interesse debitore annuo “in conseguenza della capitalizzazionemaggiore (e non potrebbe essere altrimenti) di quello nominale, mentre, invece, sia indicato un tasso di interesse effettivo annuo creditore (a favore, eventualmente, del correntista) identico a quello nominale, ciò rende evidente che la banca otterrà un beneficio dalla capitalizzazione (il tasso effettivo annuo conseguente alla capitalizzazione è maggiore, infatti, del tasso nominale) al contrario del correntista che, invece, non ne otterrà alcun vantaggio; quest’ultimo, infatti, “in conseguenza della capitalizzazione” avrà un tasso annuo identico a quello nominale, il che non può che significare che, quindi, la capitalizzazione non avrà significativo effetto a suo favore. Può ritenersi sufficiente, allora, l’indicazione di una “pari capitalizzazione” se il tasso di interesse nominale ed effettivo creditore coincidono? Chi scrive le presenti considerazioni ha avuto modo di evidenziare ([10]) come la previsione di un incremento, a favore del correntista, del tasso di interesse effettivo annuo creditore “in conseguenza della capitalizzazione” pari allo 0% rispetto al tasso di interesse nominale, non può che significare assenza di capitalizzazione e, quindi, mancanza di “reciprocità” o di “pari periodicità”.

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Alcuni precedenti nella giurisprudenza di merito

Non sono mancate pronunce di giudici di merito che hanno ritenuto legittima la clausola avente ad oggetto la capitalizzazione con la motivazione che la norma di cui all’art. 120 d.lgs. 385/1993, così come modificata dall’art. 25 d.lgs. 342/1999, nonché la Delibera Cicr 9 febbraio 2000, si sarebbe limitata a prescrivere una “pari periodicità”, così come alcune decisioni secondo cui l’indicazione di un tasso di entità inferiore per il correntista sarebbe determinata da una libera scelta delle parti.

Va ricordato, in senso contrario, che a distanza di pochi anni dall’introduzione normativa della deroga al divieto di anatocismo ([11]) già il Tribunale di Grosseto, nel valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione di decreto ingiuntivo, con due importanti pronunce ([12]) aveva correttamente affermato come non potesse esserci una pari periodicità di capitalizzazione laddove non fosse previsto un incremento del tasso effettivo annuo creditore rispetto a quello nominale dichiarando, così, la nullità della relativa clausola e rigettando, in un caso, la richiesta di provvedimento monitorio mentre, in altro caso, accogliendola sia pur nella misura decurtata degli oneri anatocistici. Il giudice toscano rilevava, in particolare, che sebbene le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della delibera Cicr 9 febbraio 2000 consentano che la banca preveda tassi creditori e debitori differenti, la rispettiva capitalizzazione, però, in virtù del criterio della cd. reciprocità sancito dalla predetta normativa, “deve comunque avvenire «secondo le medesime modalità»”. Osservava, inoltre, che “A potenziare il convincimento sulla necessità dell’identica modalità di calcolo imposta dalla richiamata normativa, sta la sua funzione, anche sostanziale, di protezione del contraente più debole, della tutela specifica del consumatore, della garanzia della trasparenza bancaria, relativamente a prassi negoziali diffuse, come quella di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti alle banche, risolventesi in una non più tollerabile sperequazione di trattamento imposta dal contraente forte in danno della controparte più debole. Ed allora, poiché le soluzioni che si danno non possono essere – per così dire – secundum eventum obligationis, non può essere consentito un criterio di calcolo elastico che si accresce in proporzione geometrica, quando si tratta di calcolare la capitalizzazione trimestrale a favore della banca, ed invece si ritrae – fino ad annullarsi – quando si deve quantificare l’anatocismo in favore del cliente” ([13]).

E’ stato evidenziato, poi, sempre dalla giurisprudenza di merito, che laddove siano previsti interessi creditori ad un tasso in misura simbolica (e, quindi, inesistente), vi sarebbe la previsione del solo tasso debitore a favore della banca che non realizza, certamente, la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi prescritta dall’art. 120 d.lgs. 385/1993 e della delibera Cicr 9 febbraio 2000, con conseguente inevitabile nullità della clausola e necessità di rideterminazione del saldo del rapporto senza capitalizzazione ([14]).

Per analoghe ragioni, in alcuni casi, già nel corso del giudizio, è stata disposta l’integrazione della consulenza tecnica d’ufficio ([15]) e, in altri, è stata ribadita la nullità della clausola anatocistica ([16]).

La correttezza del principio secondo cui non è sufficiente la mera indicazione della “pari periodicità” della capitalizzazione se, poi, è proprio l’indicazione di un tasso creditore effettivo annuo identico a quello nominale (che apparirebbe, piuttosto, una sorta di “confessione”) a “smentire” che sia possibile una capitalizzazione a favore del correntista, ha trovato, ora, conferma nella recente pronuncia da parte dell’organo apicale di Legittimità.

La pronuncia della Corte di Cassazione del 10 febbraio 2022, n. 4321

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, il correntista aveva proposto ricorso avverso la decisione con cui la Corte d’Appello aveva ritenuto legittima la capitalizzazione sebbene costituisse motivo di gravame il fatto che il tasso nominale e il tasso effettivo degli interessi attivi del correntista, indicati nel documento contrattuale, fossero numericamente identici.

La Corte territoriale aveva ritenuto irrilevante che il tasso nominale degli interessi attivi coincidesse con quello effettivo annuo: osservava che pur quando il tasso degli interessi attivi a favore del cliente sia previsto in una misura minima, tale da poterli considerare meramente simbolici, ciò non configurerebbe una violazione della disciplina in materia di anatocismo bancario, in quanto essa “non prevede una proporzionalità tra tassi di interesse attivi e passivi o il fatto che la misura del tasso attivo corrisponda ad una certa soglia, restando rimessa alla volontà delle parti la determinazione del tasso creditore”.

La Corte di Cassazione, con la recente pronuncia, ha riconosciuto non pertinente la decisione dei giudici di merito rispetto al motivo di gravame formulato dal correntista ([17]).  Ricordato il tenore delle norme di cui all’art. 120 d.lgs. 385/1993, nonché delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 6 della Delibera Cicr del 9 febbraio 2000, la Suprema Corte ha evidenziato come l’anatocismo nei rapporti di conto corrente sia stato subordinato non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, “suggerita da una esigenza di trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa”.

L’indicazione di un tasso annuo effettivo dell’interesse creditore corrispondente a quello nominale “(e cioè di un tasso annuo dell’interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi — giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione — e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art. 6” della delibera Cicr 9 febbraio 2000. “La previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale” -prosegue la Corte- “equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest’ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell’anatocismo” ([18]).

E’ stata esclusa rilevanza, poi, all’argomentazione sostenuta dalla controricorrente (che, come sopra accennato, è stata frequente nelle difese bancarie) secondo cui la coincidenza del tasso annuo nominale e del tasso annuo effettivo dipenderebbe dalla ridottissima misura degli interessi a favore del correntista. La Corte di Cassazione ha, infatti, confermato che: (…) “se si ha riguardo alla richiamata disciplina, delle due l’una. O la capitalizzazione è solo figurativa, nel senso che la misura oltremodo esigua del tasso di interesse creditore non genera, di fatto, alcun effetto anatocistico: e allora la mancata indicazione dell’incremento del tasso discende dal fatto che, in concreto, gli interessi creditori non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi, secondo quanto invece esige l’art. 3 della delibera; oppure la contabilizzazione degli interessi sugli interessi genera un qualche reale incremento: e in questo caso occorre indicare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, giusta l’art. 6 della delibera stessa”.

Il principio di diritto affermato da Cass. civ., ord. 4321/2022

La Corte di Cassazione ha, quindi, affermato il seguente principio di diritto: “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell’interesse creditore, che è richiesta dall’art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall’art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”.

Conclusioni

Una maggiore attenzione anche nella formulazione dei quesiti al consulente tecnico d’ufficio è, quindi, ora imposta anche dalla corretta decisione dei Giudici di legittimità visto che, ai fini della verifica della correttezza e validità della pattuizione della clausola anatocistica, non potrà che tenersi conto, anche sotto tale profilo, della effettività della trasparenza e della tutela del correntista attraverso la previsione di una capitalizzazione che, affinché l’indicazione della “pari periodicità” non resti solo una mera e vuota asserzione per fare apparire la clausola rispettosa della norma, deve risultare concretamente possibile anche a vantaggio del correntista (nell’ipotesi in cui esso, ovviamente, dovesse trovarsi con un saldo a credito): pattuizione di una periodicità della capitalizzazione a favore del correntista, si ripete, che, per essere “pari” a quella degli interessi debitori, sicuramente non può sussistere in presenza di un tasso effettivo annuo creditore identico a quello nominale e che il combinato disposto di cui agli articoli 120 d.lgs. 385/1993, 3 e 6 della delibera Cicr ha ritenuto conditio sine qua non affinché possa consentirsi la capitalizzazione e la deroga al generale divieto di anatocismo ex art. 1283 cod. civ. : divieto che, altrimenti, resterebbe applicabile con la conseguente necessità di rideterminazione del saldo “depurato” dagli oneri anatocistici per l’intero rapporto ([19]).

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Note:

[2] La controversia, da quanto emerge dall’ordinanza, aveva ad oggetto un rapporto di conto corrente bancario la cui previsione relativa alla capitalizzazione risultava disciplinata dall’art. 120 d.lgs. 385/1993 così come modificato dall’art. 25 d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 . Appare utile ricordare che la disciplina normativa riguardo all’anatocismo bancario ha subito, poi, due ulteriori modifiche: precisamente, in seguito all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (che, così come interpretato dalla prevalente giurisprudenza, ha reintrodotto il divieto di anatocismo a partire dal 1° gennaio 2014), nonché in seguito all’entrata in vigore del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 che, con l’articolo 17-bis, comma 1, ha disposto l’ulteriore modifica dell’articolo 120, comma 2, lettere a) e b) reintroducendo la possibile previsione della capitalizzazione sia pure alle condizioni previste dalla norma così come modificata e dalla delibera Cicr 3 agosto 2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2016  n. 212

[3] A quanto consta, per la prima volta da parte dei Giudici di legittimità visto che, in precedenza, come si dirà appresso, sulla questione si erano espresse alcune pronunce di merito.

[4] Cass. civ., sez. I, sent. 16 marzo 1999, n. 2374 e Cass. civ., sez. III, sent. 30 marzo 1999, n. 3096

[5] Principio confermato, poi, anche da Cass., Sez. Unite civ., sent. 4 novembre 2004, n. 21095 e da copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità; vedasi anche Cass., Sez. Unite civ., sent. 2 dicembre 2010, n. 24418

[6] Ci si riferisce al soprarichiamato art. 25 d.lgs. 342/1999

[7] Art. 120, secondo comma, d.lgs. 385/1993 nel testo come sostituito dall’art. 25 d.lgs. 342/1999 prima dei successivi interventi modificativi di cui, supra, sub nota 2: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.

[8] Delibera Cicr 9 febbraio 2000, art. 6 (Trasparenza contrattuale): I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l’entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.

[9] Per il periodo anteriore vige, invece, il divieto di cui all’art. 1283 cod. civ. , Cass. civ., sez. I, sent. 16 marzo 1999, n. 2374, Cass. civ., sez. III 30 marzo 1999 n. 3096, Cass. civ. Sez. Un. civ., sent. 4 novembre 2004, n. 21095;  vd. supra

[10] Sia consentito il rinvio al mio “Anatocismo bancario e vizi nei contratti”, VI edizione, Maggioli Editore, 2020, pg. 180

[11] Sia consentito rinviare a quanto ricordato sin dalla II edizione di “Anatocismo e vizi nei contratti bancari”, Maggioli, 2007, pagine 93 e seguenti nonché, ancora più recentemente, in “Anatocismo bancario e vizi nei contratti”, VI edizione, cit. pagine 175 e seguenti.

[12] Trib. Grosseto, decr. 3 luglio 2006, Giud. Branda, in Foro It., 2006, I, col. 2525, con nota di A. Palmieri e Trib. Grosseto, decr. 28 luglio 2006, Giud. Branda, in www.filodiritto.com

[13] Trib. Grosseto, decr. 3 luglio 2006, cit.

[14] Tribunale di Imperia, Giudice dott. Colamartino, ordinanza del 31 gennaio 2014, pubblicata sulla rivista giuridica telematica ilcaso.it al seguente indirizzo http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/13465.pdf

[15] Trib. Spoleto, ord. 2 febbraio 2019, n. Cron. 1225/2019

[16] Trib. Salerno, sez. I, sent. 5 novembre 2019, n. 3507 richiamata in “Anatocismo bancario e vizi nei contratti”, cit., pg. 180 e in appendice online, ha affermato, correttamente, che “l’anatocismo è consentito solo se le clausole pattuite prevedono analoga periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori; indicano specificamente la periodicità di capitalizzazione degli interessi ed il tasso di interesse applicato; indicano specificamente, in caso di capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso rapportato su base annua tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Nel caso di specie, il contratto di conto corrente prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi, sia attivi che passivi, e indica il tasso debitore nominale (13,50%) ed il tasso effettivo globale risultante dalla capitalizzazione infrannuale (14,1989%). Anche nei contratti di aperture di credito è indicato il tasso nominale ed il tasso effettivo annuo. Il tasso creditore annuo è, però, indicato nella misura dello 0,0100% ma senza la specificazione del tasso effettivo globale risultante dalla capitalizzazione trimestrale del tasso nominale (riportato, anch’esso, nella misura dello 0,0100%). Di qui la nullità della clausola anatocistica per l’inosservanza del requisito di specificazione del valore del tasso creditore annuo effettivo e la illegittimità degli interessi anatocistici applicati al conto corrente”) pubblicata in banca dati Diritto e contenzioso bancario, richiamata anche nel mio “Anatocismo bancario e vizi nei contratti”, Maggioli Editore, VI edizione, pagina 180.

[17] Si legge, infatti, nella motivazione di Cass. civ. 4321/2022 cit.: “Tale argomento investe un profilo estraneo al motivo di appello e non si misura in modo appropriato con la censura svolta col richiamato mezzo di gravame. La censura poneva una questione di diritto che avrebbe dovuta essere altrimenti risolta”.

[18] Cass. Civ., sez. VI, ord. 10 febbraio 2022, n. 4321, cit.

[19] Salve le diverse ed eventuali pattuizioni per il periodo successivo all’entrata in vigore delle ulteriori modifiche dell’art. 120 d.lgs. 385/1993, vd., supra, nota 2

Sentenza collegata

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Avv. Roberto Di Napoli

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