Giova osservare come il giudice, nell’imputare ad un soggetto, convenuto in giudizio, la responsabilità per il danno ingiusto subito dall’attore, non sia tenuto a motivare circa l’assenza di colpa di altri soggetti, soprattutto se non hanno assunto la qualità di parte in quel processo._ In altri termini il giudice, investito di una domanda di risarcimento, una volta accertato il danno è chiamato ad accertare anche se lo stesso sia imputabile al convenuto._ Nel procedere a tale accertamento il giudice, una volta giunto alla conclusione dell’imputabilità del danno al convenuto, non è affatto tenuto a discutere tutte le possibili ipotesi di imputazione della responsabilità ad altri soggetti._ E’’ invece necessario giustificare i motivi in base ai quali si è giunti ad una sentenza di condanna al risarcimento, ma nel caso di specie non è in discussione che la decisione in epigrafe contenga la necessaria motivazione.
Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 619 del 21 febbraio 2008 inviata per la pubblicazione in data 26 febbraio 2008 emessa dal Consiglio di Stato:
<Con la decisione di cui si chiede la revocazione è stata riconosciuta l’esistenza del danno, lamentato dalla resistente (la pronuncia non è contestata sul punto) ed è stato stabilito che il ritardo nel rilascio dell’autorizzazione in parola è imputabile al Comune.
Giova osservare come il giudice, nell’imputare ad un soggetto, convenuto in giudizio, la responsabilità per il danno ingiusto subito dall’attore, non sia tenuto a motivare circa l’assenza di colpa di altri soggetti, soprattutto se non hanno assunto la qualità di parte in quel processo.
In altri termini il giudice, investito di una domanda di risarcimento, una volta accertato il danno è chiamato ad accertare anche se lo stesso sia imputabile al convenuto.
Nel procedere a tale accertamento il giudice, una volta giunto alla conclusione dell’imputabilità del danno al convenuto, non è affatto tenuto a discutere tutte le possibili ipotesi di imputazione della responsabilità ad altri soggetti.
E’ invece necessario giustificare i motivi in base ai quali si è giunti ad una sentenza di condanna al risarcimento, ma nel caso di specie non è in discussione che la decisione in epigrafe contenga la necessaria motivazione.
Di conseguenza nel caso di specie il giudice d’appello accollando al Comune la responsabilità del danno subito dalla parte attrice ha implicitamente escluso la responsabilità di altri soggetti.
In realtà, il Comune denuncia l’erroneità della sentenza contestando la correttezza del giudizio conclusivo, ma ciò costituisce palesemente tentativo di introdurre un terzo grado di appello, non consentito dall’ordinamento.
Le sue argomentazioni non costituiscono, quindi, denuncia di errore di fatto, e non possono costituire presupposto per la revocazione della decisione in epigrafe.>
A cura di *************
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.619/2008
Reg.Dec.
N. 9024 Reg.Ric.
ANNO 2006
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 9024/2006, proposto dal Comune di San Michele al Tagliamento in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. ******************* e dall’avv. *********** ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Confalonieri n. 5;
contro
la sig.ra *******, rappresentata e difesa dagli avv.ti ******************* e ************************* ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Cosseria n. 5;
e nei confronti
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del Ministro in carica e della Capitaneria di Porto di Venezia in persona del legale rappresentante, non costituiti in giudizio;
per la revocazione
della decisione di questa Sezione n. 4634/2006 in data 25 luglio 2006, resa inter partes;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della sig.ra *******;
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle loro rispettive ragioni;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla udienza pubblica dell’11 dicembre 2007 il Consigliere *************** ed uditi altresì l’avv. **************** per delega dell’avv. ************************* e l’avv. ***********;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
Con ricorso al Tribunale Amministrativo per il Veneto la sig.ra ******* impugnava il provvedimento in data 9 luglio 1980 con il quale il Comune di San Michele al Tagliamento aveva respinto la sua domanda di rilascio della licenza per l’apertura di un chiosco bar su roulotte, da installare sull’arenile della frazione di Bibione di quel Comune.
Con sentenza 24 dicembre 1996, n. 2314, il Tribunale Amministrativo per il Veneto accoglieva il ricorso, annullando il diniego impugnato; in esecuzione della sentenza il Comune in data 24/7/1997 rilasciava licenza di commercio per l’attività stagionale.
La sig.ra S. proponeva successivamente nuovo ricorso al Tribunale Amministrativo per il Veneto, avanzando richiesta risarcitoria nei confronti del suddetto Comune e sostenendo che se il Comune avesse tempestivamente rilasciato la licenza molto probabilmente avrebbe ottenuto la concessione demaniale da parte della competente Capitaneria di Porto; su tale base, chiedeva il riconoscimento del suo diritto al risarcimento dei danni subiti.
Il ricorso veniva respinto con sentenza 16 luglio 2003, n. 3798.
Detta sentenza veniva appellata; questa Sezione, con decisione n. 4634 in data 25 luglio 2006, accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado, condannava il Comune a risarcire il danno dell’appellante, nei sensi e secondo le modalità di cui in motivazione.
Con il ricorso in epigrafe il Comune di San Michele al Tagliamento in persona del Sindaco in carica chiede la revocazione della suddetta decisione, che sostiene essere inficiata da errore di fatto, ed il rigetto dell’appello proposto avverso la predetta sentenza del TAR Veneto.
Si è costituita in giudizio la sig.ra ******* chiedendo la declaratoria dell’inammissibilità ovvero il rigetto dell’appello.
All’udienza dell’11 dicembre 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in revocazione sostiene che la decisione in epigrafe è inficiata da errore di fatto nella parte in cui imputa il danno subito dall’odierna resistente al ritardo con il quale è stata rilasciata l’autorizzazione commerciale da lei richiesta.
Sostiene il ricorrente in revocazione che dagli atti del giudizio emerge con palese evidenza che il danno in questione è stato provocato dall’eccezionale lunghezza (circa sedici anni) del processo svoltosi di fronte al Tribunale Amministrativo per il Veneto.
Quanto rilevato dal Comune non può comportare la revocazione della decisione in epigrafe.
Invero, il dato di fatto, costituito dalla lunghezza del processo svoltosi presso il Tribunale Amministrativo per il Veneto, è certo evidente ma dalla fattispecie non emerge affatto che tale elemento costituisca l’unica causa del danno subito dall’odierna resistente.
Con la decisione di cui si chiede la revocazione è stata riconosciuta l’esistenza del danno, lamentato dalla resistente (la pronuncia non è contestata sul punto) ed è stato stabilito che il ritardo nel rilascio dell’autorizzazione in parola è imputabile al Comune.
Giova osservare come il giudice, nell’imputare ad un soggetto, convenuto in giudizio, la responsabilità per il danno ingiusto subito dall’attore, non sia tenuto a motivare circa l’assenza di colpa di altri soggetti, soprattutto se non hanno assunto la qualità di parte in quel processo.
In altri termini il giudice, investito di una domanda di risarcimento, una volta accertato il danno è chiamato ad accertare anche se lo stesso sia imputabile al convenuto.
Nel procedere a tale accertamento il giudice, una volta giunto alla conclusione dell’imputabilità del danno al convenuto, non è affatto tenuto a discutere tutte le possibili ipotesi di imputazione della responsabilità ad altri soggetti.
E’ invece necessario giustificare i motivi in base ai quali si è giunti ad una sentenza di condanna al risarcimento, ma nel caso di specie non è in discussione che la decisione in epigrafe contenga la necessaria motivazione.
Di conseguenza nel caso di specie il giudice d’appello accollando al Comune la responsabilità del danno subito dalla parte attrice ha implicitamente escluso la responsabilità di altri soggetti.
In realtà, il Comune denuncia l’erroneità della sentenza contestando la correttezza del giudizio conclusivo, ma ciò costituisce palesemente tentativo di introdurre un terzo grado di appello, non consentito dall’ordinamento.
Le sue argomentazioni non costituiscono, quindi, denuncia di errore di fatto, e non possono costituire presupposto per la revocazione della decisione in epigrafe.
Il ricorso deve, di conseguenza, essere dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate, in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, dichiara inammissibile il ricorso in revocazione in epigrafe.
Condanna il ricorrente in revocazione al pagamento, in favore della parte resistente, di spese ed onorari del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, l’11 dicembre 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez.VI – nella Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
***************** Presidente
************** Consigliere
************** Consigliere
******************** Consigliere
*************** Consigliere Est.
Presidente
*****************
Consigliere Segretario
*************** *************
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il….21/02/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
****************
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì……………………………..copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero………………………………………………………………………………….
a norma dell’art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
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