In tema di applicazione della norma di cui all?art 109*** del Dpr 554/99, il Tar Lazio, Roma, con la sentenza numero 2702 del 2005, ci insegna che:
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< La finalit? della previsione normativa, evidentemente, ? quella di evitare che i procedimenti di gara siano indebitamente protratti dalle stazioni appaltanti oltre il termine indicato e deve interpretarsi nel senso di garantire alla impresa aggiudicatrice la facolt?, decorrente dal 60? giorno dalla (comunicazione della) aggiudicazione (definitiva), di sciogliersi dall?impegno assunto qualora la stazione appaltante non addivenga alla stipulazione del contratto.
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Il principio dell?affidamento che, come esplicazione dei canoni dell?imparzialit? e del buon andamento, informa anche il procedimento amministrativo, non consente infatti che la stazione appaltante possa procrastinare indefinitivamente gli adempimenti? prescritti dalla legge>
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***TITOLO VIII – IL CONTRATTO
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Art. 109 (Stipulazione ed approvazione del contratto)
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1. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata ed appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell?offerta nel caso di trattativa privata e di cottimo fiduciario.
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2. Per gli appalti di competenza di Amministrazioni statali, l’approvazione del contratto deve intervenire entro sessanta giorni dalla data di stipulazione.
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3. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, l?impresa pu?, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell?istanza, all?impresa non spetta alcun indennizzo.
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4. L?appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se ? intervenuta la consegna dei lavori in via d’urgenza, l’impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisionali.
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A cura di Sonia LAZZINI
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qui la sentenza
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