Pur essendo vero che la valutazione dell’anomalia non dipende direttamente dall’entità del ribasso, è anche vero che in alcun modo la disciplina vigente prevede espressamente che per giustificare la congruità di una offerta si debba necessariamente indicare costi e utile previsto._ il concorrente non aggiudicatario ha la facoltà, ma non l’onere, di impugnare l’aggiudicazione provvisoria, ben potendo optare per la diversa soluzione di impugnare la successiva aggiudicazione definitiva; l’aggiudicazione provvisoria non è, infatti, l’atto conclusivo del procedimento, bensì atto preparatorio che produce solo effetti prodromici e, di conseguenza, non vi è un onere di immediata impugnazione della stessa: Tuttavia, una volta che l’impresa scelga di impugnare l’aggiudicazione provvisoria ha l’onere di formulare ogni contestazione avverso tale atto e la successiva impugnazione dell’aggiudicazione definitiva non può costituire motivo per proporre censure, che già potevano essere mosse all’aggiudicazione provvisoria
Merita di essere segnalata la decisione numero 1434 del 4 aprile 2008, inviata per la pubblicazione in data 10 aprile 2008, emessa dal Consiglio di Stato da cui è tratto il seguente passaggio:
< Come correttamente rilevato dal TRGA, a giustificazione della congruità del ribasso (intorno al 7%) sul prezzo a base di asta, la ditta aggiudicataria ha esposto un’articolata serie di indicazioni tra cui, in particolare,
di avere in dotazione una serie di automezzi di proprietà dedicati esclusivamente ai trasporti d’arte tutti completamente ammortizzati a fine anno, senza dunque incidenza di costo sui servizi ai quali sono dedicati;
che detti mezzi, per soddisfare le esigenze operative del settore arte, coprono quotidianamente l’intero territorio nazionale ed effettuano consegne e ritiri in Europa ogni settimana con la conseguenza che il cronoprogramma dei ritiri e delle riconsegne della mostra in questione si inserisce nella normale attività ed una precisa programmazione consente di contenere al massimo i costi sfruttando trasporti di ritorno vuoti;
di avere la possibilità di ottimizzare, grazie alla presenza di proprie filiali nelle maggiori città italiane, le date dei ritiri e riconsegne, con risparmio anche nell’impiego di personale, senza bisogno di maggiorazioni per spese di trasferta, vitto e alloggio;
di gestire in proprio una falegnameria specializzata nella realizzazione di casse in legno per l’imballaggio delle opere da trasportare;
di aver considerato i costi di manodopera sulla base delle tabelle allegate alla relazione e di potersi giovare, grazie ad un particolare accordo sindacale, di taluni risparmi per le ore di straordinario pari al 13% e al 30% (a seconda che trattasi di prolungamento orario o straordinario del sabato).
Si tratta con evidenza di giustificazioni dettagliate, e non certo generiche, del tutto idonee a giustificare un ribasso peraltro contenuto nella misura del 7 %.>
Ed ancora:
<Con riferimento al secondo motivo diretto a censurare la mancata esclusione per anomalia della seconda classificata, si rileva la carenza di interesse da parte dell’appellante, che non può trarre alcuna utilità dall’esclusione della seconda classificata, soprattutto ora che il contratto è stato interamente eseguito e non può residuare alcun giovamento alcun da una eventuale collocazione in seconda posizione>
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