Nel certificato penale del casellario giudiziale non devono essere riportate le iscrizioni dell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato

Nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall’interessato non devono essere riportate le iscrizioni dell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato ai sensi dell’art. 464-quater, del codice di procedura penale e della sentenza che dichiara l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 464-septies, cod. proc. pen.

Il fatto e le argomentazioni prospettate nell’ordinanza di rimessione

Con ordinanza del 18 novembre 2016 (r.o. n. 47 del 2017), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze sollevava questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)» (d’ora in poi, anche: t.u. casellario giudiziale), nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 (Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103), in riferimento al «principio di eguaglianza e conseguentemente di ragionevolezza» di cui all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui «non prevedono che nel certificato generale del casellario giudiziale e nel certificato penale chiesto dall’interessato non siano riportate le ordinanze di sospensione del processo emesse ai sensi dell’art. 464-quater c.p.p.».

Il giudice a quo, dopo aver premesso di essere chiamato a pronunciarsi, ai sensi dell’art. 464-septies del codice di procedura penale, sull’esito della messa alla prova dell’imputato, riteneva che la questione fosse rilevante, dal momento che la disciplina sopra richiamata si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie nei confronti dell’imputato.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo evidenziava come la mancata inclusione, da parte delle disposizioni censurate, delle ordinanze di sospensione del processo con messa alla prova tra quelle la cui menzione deve essere omessa nei certificati richiesti dai privati, determinasse una irragionevole disparità di trattamento rispetto a «quanto stabilito dal legislatore per percorsi processuali che pure addivengono a provvedimenti definitori non radicalmente diversi», come la sentenza pronunciata su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 445 cod. proc. pen. o il decreto penale di condanna (art. 460 cod. proc. pen.) e, con particolare riferimento a quest’ultimo provvedimento, il giudice a quo sottolineava la maggiore meritevolezza del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale per chi, anziché prestare mera acquiescenza a un decreto penale, si fosse «attivato in un comportamento di utilità sociale che gli vale una sentenza di estinzione del reato ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen.».

Oltre a ciò, il giudice a quo era consapevole che i due tertia comparationis individuati avevano ad oggetto «procedimenti definitori […] ritenuti meritevoli dal legislatore che ha previsto delle premialità, tra le quali la non iscrizione del provvedimento definitorio sul certificato del casellario giudiziale richiesto dall’interessato» ma, tuttavia, si riteneva incompatibile con il principio di eguaglianza che il beneficio della non menzione fosse negato proprio rispetto al provvedimento di messa alla prova, il quale, tra i tre considerati, è quello che, perseguendo uno scopo parimenti deflattivo, «prevede una condotta attiva dell’imputato in lavori socialmente utili, in un percorso di sensibilità e di recupero sociale tutt’altro che indispensabile negli altri due procedimenti considerati».

Con ordinanza del 19 marzo 2018 (r.o. n. 91 del 2018), il Tribunale ordinario di Palermo, in composizione monocratica, aveva a sua volta sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 25 del d.P.R. n. 313 del 2002, nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal d.lgs. n. 122 del 2018, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale del casellario giudiziale e nel certificato penale chiesto dall’interessato non siano riportate l’ordinanza di sospensione del processo emessa ai sensi dell’art. 464-quater cod. proc. pen. e la sentenza che dichiara l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen..

In questo caso, il giudice a quo era chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un procedimento di esecuzione instaurato da un soggetto nei cui confronti era stata pronunciata, all’esito positivo della messa alla prova, sentenza di estinzione del reato ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen., al fine di ottenere la cancellazione delle iscrizioni di entrambi i provvedimenti dai certificati richiesti dai privati.

Quanto alla rilevanza delle questioni, il giudice rimettente riteneva di «essere chiamato ad esercitare una effettiva e attuale potestas decidendi proprio in relazione alle norme sospettate di incostituzionalità» posto che, ove la questione non fosse stata prospettata, egli avrebbe dovuto respingere l’istanza della parte, stante il tenore letterale delle disposizioni impugnate che non contemplano, tra le eccezioni alle iscrizioni nel casellario da riportarsi nei certificati a richiesta dell’interessato, i provvedimenti relativi alla messa alla prova così come non sarebbe stato possibile, ad avviso del giudice a quo, «addivenire a una interpretazione conforme, a meno di non cedere ad una manipolazione additiva delle previsioni relative a casi analoghi espressamente contemplati fra le “eccezioni” previste dai due articoli».

Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni con riguardo all’art. 3 Cost., il giudice a quo palermitano richiamava l’ordinanza del 18 novembre del 2016 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze (r.o. n. 47 del 2017) sulle stesse disposizioni, ribadendo l’irragionevolezza di una disposizione che impone la menzione nei certificati del casellario di vicende giudiziarie meno gravi di altre per le quali è invece prevista la non menzione fermo restando che un ulteriore motivo di irragionevolezza veniva ravvisato rispetto al diverso e più favorevole trattamento riservato ai provvedimenti che dichiarano la non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale, anch’essi esclusi dalla menzione nei certificati del casellario giudiziale atteso che, dinanzi a fatti di identico disvalore, ben potrebbe infatti il giudice applicare la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, così come accogliere la richiesta di messa alla prova e ciò perché «l’area di applicazione dei due istituti – prima nella legge e poi nella prassi – appare in gran parte coincidente».

Da ciò se ne faceva conseguire l’irragionevolezza consistente nel riservare un trattamento deteriore, rispetto alla menzione nei certificati del casellario, all’ipotesi in cui l’imputato, per ottenere l’estinzione del reato, si impegna in condotte risocializzatrici.
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ispetto poi all’art. 27 Cost., il giudice a quo siciliano riteneva che l’iscrizione dei provvedimenti relativi alla messa alla prova in relazione a un reato dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova avrebbe fatto permanere «l’onta legata al trascorso giudiziale […] così vanificando la positiva esperienza risocializzatrice» del soggetto interessato e ciò perché «l’ingiustizia delle conseguenze legate alle proprie azioni è di ostacolo alla funzione rieducatrice alla quale è finalizzato l’intervento statuale per il tramite della sanzione penale, con considerazioni che devono essere estese anche agli effetti penali della non-condanna in discorso».

Con ordinanza del 20 marzo 2018 (r.o. n. 117 del 2018), il Tribunale ordinario di Genova, dal canto suo, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 2, e 24 del d.P.R. n. 313 del 2002, nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal d.lgs. n. 122 del 2018, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. nei seguenti termini: la prima disposizione nella parte in cui non prevede l’eliminazione dal casellario giudiziale dell’iscrizione dell’ordinanza che, ai sensi dell’art. 464-quater cod. proc. pen., dispone la sospensione del processo per messa alla prova, allorché il procedimento penale venga concluso con sentenza che dichiara l’estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova; e l’art. 24 nella parte in cui non prevede, tra i provvedimenti che non devono essere riportati nel certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall’interessato, la sentenza che dichiara l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.

Il giudice a quo ligure riferiva di essere stato chiamato a pronunciarsi, in sede di esecuzione, su un ricorso proposto da un soggetto nei cui confronti è stata emessa una sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ex art. 464-septies cod. proc. pen. osservandosi al contempo come il ricorrente avesse chiesto, in particolare, la cancellazione dell’iscrizione tanto dell’ordinanza che aveva sospeso il processo ai sensi dell’art. 464-bis cod. proc. pen., quanto della successiva sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato.

Dopo avere evidenziato la rilevanza della questione – posto che, in assenza dell’intervento caducatorio richiesto a questa Corte, il ricorso avrebbe dovuto essere respinto –, il giudice genovese osservava, con riguardo al principio d’eguaglianza, che l’art. 24 del d.P.R. n. 313 del 2002 dispone la non menzione nel certificato del casellario a richiesta dell’interessato di una serie di provvedimenti – quali, in particolare, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e i decreti penali di condanna – relativi a situazioni ben più gravi di quella della messa alla prova con esito positivo, nella quale non viene neppure emessa una sentenza di condanna mentre, con riguardo poi alla funzione rieducativa della pena, di cui all’art. 27, comma terzo, Cost., il Tribunale rimettente osservava che il soggetto, che pure aveva beneficiato con esito positivo della messa alla prova, non solo non avrebbe agevolato nel proprio percorso di reinserimento sociale, ma addirittura avrebbe finito per essere «quasi pregiudicato dalla menzione sia dell’ordinanza che della sentenza in oggetto, riguardante peraltro un reato estinto», con particolare riguardo al rischio che tale menzione avrebbe potuto influire negativamente sulle sue prospettive lavorative.

Con successiva ordinanza del 27 marzo 2018 (r.o. n. 118 del 2018), sempre il Tribunale ordinario di Genova aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 25 del d.P.R. n. 313 del 2012, nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal d.lgs. n. 122 del 2018, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., articolando argomentazioni, in punto di non manifesta infondatezza, che ricalcavano quelle della già menzionata ordinanza del 20 marzo 2018 sollevata dallo stesso ufficio giudiziario (r.o. n. 117 del 2018) mentre, rispetto al contrasto tra le disposizioni impugnate e l’art. 3 Cost., questo giudice a quo evidenziava, altresì, l’ulteriore profilo di disparità di trattamento tra l’obbligo di menzionare i provvedimenti relativi alla messa alla prova nei certificati richiesti dai privati e la non menzione delle sentenze di condanna per le quali il giudice abbia espressamente disposto tale beneficio ai sensi dell’art. 175 cod. pen.

Le argomentazioni sostenute dalle parti

Rispetto alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze, con atto depositato il 26 aprile 2017, interveniva in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale fosse dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

A tal proposito l’Avvocatura generale dello Stato eccepiva anzitutto che il giudizio a quo sarebbe stato destinato a concludersi con una pronuncia di estinzione del reato, stante l’esito favorevole della messa alla prova, senza che le disposizioni censurate possano trovare in alcun modo applicazione in quella sede, tali disposizioni concernendo piuttosto una fase procedimentale successiva; dal che l’irrilevanza delle questioni proposte.

Nel merito, invece, l’Avvocatura generale dello Stato osservava che «la scelta delle decisioni giurisdizionali da riportare nei certificati a richiesta dell’interessato rientra nella piena discrezionalità del Legislatore», come già affermato in passato dalla Consulta con la sentenza n. 223 del 1994, e che tale discrezionalità incontrasse l’unico limite della manifesta irragionevolezza, nel caso di specie, stimata non ravvisabile.

Invece, in relazione alla questione di legittimità costituzionale dedotta dal Tribunale di Palermo, con atto depositato il 10 luglio 2018, interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri, assistito e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venisse dichiarata infondata alla luce di una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni impugnate.

L’Avvocatura generale dello Stato, in particolare, riteneva che l’ipotesi di estinzione del reato in esito a messa alla prova fosse assimilabile a quella dell’estinzione del reato in esito al periodo di sospensione condizionale della pena, in assenza di commissione di delitti o contravvenzioni della stessa indole e in presenza dell’adempimento degli obblighi imposti da parte del condannato a pena condizionalmente sospesa, ai sensi dell’art. 167, primo comma, cod. pen.; ipotesi, quest’ultima, la cui non menzione nei certificati richiesti dal privato è espressamente prevista dalle disposizioni censurate e dunque, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, sarebbe «il genus dell’estinzione del reato che “eccepisce” all’iscrizione, indipendentemente dalla sua species».

A sostegno di tale prospettazione, l’Avvocatura generale dello Stato richiamava la giurisprudenza con la quale la Corte di Cassazione aveva ritenuto applicabile il beneficio della non menzione nei certificati del casellario anche all’ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all’art. 444, comma 1, cod. proc. pen. (cosiddetto patteggiamento allargato), la cui introduzione è sopravvenuta allo stesso t.u. casellario giudiziale e, pertanto, ben avrebbe potuto il giudice a quo ricondurre la fattispecie a quella prevista espressamente nella richiamata lettera b) (estinzione del reato ai sensi dell’art. 167, primo comma, cod. pen.) e accogliere l’istanza del ricorrente.

Per di più, a proposito della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Genova nel procedimento di cui al r.o. 117 del 2018), con atto depositato il 26 settembre 2018, si costituiva la parte privata C. F. a mezzo del proprio difensore, rilevando, in riferimento all’art. 5, comma 2 del d.P.R. n. 313 del 2002, l’irragionevolezza del mantenimento dell’iscrizione dell’ordinanza di sospensione con messa alla prova, posto che il procedimento penale in questione si chiude una volta intervenuta la sentenza di estinzione del reato fermo restando che tale irragionevolezza sarebbe stata aggravata dal fatto che detta iscrizione permane anche in caso di revoca dell’ordinanza di sospensione mentre, in riferimento all’art. 24 del d.P.R. n. 313 del 2002, la parte privata aveva sostanzialmente ribadito le argomentazioni svolte dal giudice rimettente con riguardo a entrambi i parametri di costituzionalità da questi evocati.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Consulta

Prima di entrare nel merito del tema sottoposto al suo vaglio giudiziale, la Corte costituzionale, con riguardo alla questione sollevata dal GIP del Tribunale di Firenze (r.o. n. 47 del 2017), riteneva fondata l’eccezione avanzata dall’Avvocatura generale dello Stato in ordine alla sua irrilevanza nel giudizio a quo, che appare destinato a concludersi con pronuncia di estinzione del reato per esito favorevole della messa alla prova, senza che le disposizioni censurate avrebbe potuto trovare in alcun modo applicazione in tale sede, concernendo tali disposizioni piuttosto una fase procedimentale successiva atteso che, come chiarito dalla stessa Consulta in altra vicenda analoga, nel giudizio di cognizione il giudice «non può in nessun caso ritenersi investito della applicazione di una disciplina […] come quella relativa alle iscrizioni nel casellario giudiziale», le cui questioni «potranno […] venire in discorso e assumere correlativa rilevanza soltanto in executivis» (ordinanza n. 414 del 2000) posto che, ai sensi dell’art. 40 del t.u. casellario giudiziale, spetta soltanto al giudice dell’esecuzione, in composizione monocratica, pronunciarsi «[s]ulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti».

Si dichiarava altresì l’inammissibilità, per totale carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, del t.u. casellario giudiziale sollevate dal Tribunale di Genova (r.o. n. 117 del 2018), nella parte in cui la disposizione censurata non prevede l’eliminazione dal casellario giudiziale dell’iscrizione dell’ordinanza che, ai sensi dell’art. 464-quater cod. proc. pen., dispone la sospensione del processo per messa alla prova, allorché il procedimento penale venga concluso con sentenza che dichiara l’estinzione del reato a seguito dell’esito positivo della messa alla prova atteso che, sebbene il giudice rimettente avesse fatto oggetto di censura sia tale disposizione sia quella di cui all’art. 24 del t.u. casellario giudiziale, la motivazione sulla non manifesta infondatezza era riferita esclusivamente al citato art. 24.

In via ancora preliminare, si prendeva atto che, nelle more del presente giudizio, fosse sopravvenuto il già citato d.lgs. n. 122 del 2018 con cui il Governo aveva provveduto a riformare, tra l’altro, anche le disposizioni oggetto delle censure formulate nelle ordinanze dei giudici a quibus il quale, oltre a rendere esplicito, all’art. 1, comma 1, l’obbligo di iscrivere nel casellario giudiziale – accanto alle ordinanze che sospendono il processo e concedono la messa alla prova ai sensi dell’art. 464-quater cod. proc. pen. – anche le sentenze che dichiarano estinto il reato in seguito all’esito positivo della messa alla prova ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen., faceva confluire in un unico documento i certificati generale e penale del casellario giudiziale, rilasciati a richiesta dell’interessato, previsti dalla previgente normativa (art. 4, comma 1, lettera b); e escludeva la menzione in tale certificato unico di entrambi i provvedimenti concernenti la messa alla prova (art. 4, comma 1, lettera b, n. 5, che aggiunge le lettere m-bis e m-ter all’elenco contenuto nell’art. 24, comma 1, del t.u. casellario giudiziale).

Orbene, ad avviso della Corte, l’esclusione della menzione di tali provvedimenti nel certificato del casellario giudiziale a richiesta dell’interessato perseguiva lo scopo di superare i dubbi di costituzionalità relativi alla disciplina previgente atteso che nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 122 del 2018, in riferimento ai due menzionati provvedimenti sulla messa alla prova, si affermava che la decisione «di razionalizzare il sistema delle iscrizioni e dell’oscuramento parziale di tali indicazioni nelle certificazioni rilasciate su richiesta dell’interessato» è stata ispirata proprio dall’esigenza di superare le «irragionevoli disparità di trattamento e [la] violazione del principio rieducativo della pena già denunciate da più autorità giurisdizionali alla Corte costituzionale» ma, tuttavia, sempre a giudizio del giudice delle leggi, la sopravvenuta modifica legislativa non imponeva la restituzione degli atti ai giudici remittenti, essendo essa ininfluente nei giudizi a quibus dato che il decreto legislativo n. 122 del 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 ottobre 2018, n. 250, Supplemento ordinario n. 50) prevede che le disposizioni in esso contenute «acquistano efficacia decorso un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale» (art. 7).

Chiarito ciò, i giudici di legittimità costituzionale ritenevano che, nel merito, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, t.u. casellario giudiziale, nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal d.lgs. n. 122 del 2018, fossero fondate.

Si reputava anzi tutto come dovesse essere esclusa la proposta interpretativa che, nell’atto di intervento relativo all’ordinanza del Tribunale ordinario di Palermo, era stata avanzata dall’Avvocatura generale dello Stato al fine di superare i dubbi di costituzionalità che concernono le disposizioni censurate attraverso una loro interpretazione conforme e, in particolare, l’estensione analogica ai provvedimenti sulla messa alla prova della previsione della non menzione, nei certificati del casellario giudiziale, delle condanne per reati estinti a norma dell’art. 167, primo comma, del codice penale (ossia per i reati dichiarati estinti una volta decorso il periodo di sospensione condizionale della pena in assenza di commissione di nuovi delitti o contravvenzioni della stessa indole, e in presenza dell’adempimento degli obblighi imposti) atteso che le disposizioni relative al contenuto dei certificati del casellario giudiziale, oggetto delle censure dei giudici a quibus, erano articolate attorno a una regola generale – quella per cui tutti i provvedimenti iscritti nel casellario vanno riportati nei certificati – assistita da una serie di puntuali deroghe (le lettere dalla a alla m dell’art. 24, comma 1, e dalla a alla o dell’art. 25, comma 1, del t.u. casellario giudiziale), che costituiscono altrettante eccezioni a tale regola generale e dunque, ad avviso della Consulta, in omaggio al criterio ermeneutico di cui all’art. 14, secondo comma, delle Preleggi, queste deroghe non possono che intendersi come tassative, e insuscettibili pertanto di estensione analogica, tanto più a fronte delle importanti differenze normative e concettuali tra gli istituti della sospensione condizionale della pena e della messa alla prova.

Precisato tale aspetto normativo, la Corte costituzionale osservava inoltre che, rispetto alle censure formulate in relazione all’art. 3 Cost., l’implicito obbligo di includere i provvedimenti relativi alla messa alla prova nei certificati del casellario richiesti da privati finiva per risolversi in un trattamento deteriore dei soggetti che beneficiano di questi provvedimenti, orientati anche a una finalità deflattiva con correlativi risvolti premiali per l’imputato, rispetto a coloro che – aderendo o non opponendosi ad altri procedimenti, come il patteggiamento o il decreto penale di condanna, ispirati essi pure alla medesima finalità – beneficiano già oggi della non menzione dei relativi provvedimenti nei certificati richiesti dai privati facendosi presente al contempo che, per quel che riguarda il patteggiamento, la stessa Consulta avesse avuto già modo di qualificare il beneficio ex lege della non menzione delle sentenze ex art. 444 e seguenti cod. proc. pen. nel certificato del casellario giudiziale come un incentivo finalizzato a indurre «l’imputato a pervenire sollecitamente alla definizione del processo» (sentenza n. 223 del 1994).

E pertanto, alla luce del fatto che tanto la messa alla prova quanto il patteggiamento costituiscono procedimenti «diretti ad [assicurare all’imputato] un trattamento più vantaggioso di quello del rito ordinario» (sentenza n. 91 del 2018), si stimava non conforme a ragionevolezza che il beneficio della non menzione venisse riconosciuto ex lege a chi si limiti a concordare con il pubblico ministero l’applicazione di una pena sulla base di un provvedimento equiparato a una sentenza di condanna, salve le eccezioni previste dalla legge (art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen.), e non – invece – a chi eviti la condanna penale attraverso un percorso che comporta l’adempimento di una serie di obblighi risarcitori e riparatori in favore della persona offesa e della collettività, per effetto di una scelta volontaria, e con esiti oggettivamente e agevolmente verificabili: e ciò nella medesima ottica di risocializzazione cui avrebbe dovuto tendere la pena, qualora il processo si fosse concluso con una condanna.

Oltre a ciò, si evidenziava inoltre che, mentre per la generalità dei casi esiste la possibilità di beneficiare della non menzione della condanna nei certificati qualora si sia ottenuta la riabilitazione (art. 24, comma 1, lettera d e art. 25, comma 1, lettera d, del t.u. casellario giudiziale), nel caso dei provvedimenti relativi alla messa alla prova la riabilitazione, tale possibilità è per definizione esclusa, non trattandosi di condanne il che, sempre ad avviso della Corte, costituiva un ulteriore profilo di irragionevolezza ingenerato dalla disciplina censurata.
Posto ciò, si consideravano altresì fondate le questioni sollevate in relazione all’art. 27, terzo comma, Cost..

La Consulta, difatti, una volta rilevato che, come affermato da una recente sentenza delle Sezioni unite dalla Corte di cassazione, già citata in senso adesivo dalla medesima Corte nella sentenza n. 91 del 2018, la sospensione del procedimento con messa alla prova costituisce «istituto che persegue scopi specialpreventivi in una fase anticipata, in cui viene “infranta” la sequenza cognizione-esecuzione della pena, in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 31 marzo 2016, n. 36272)», metteva in risalto che in tale ottica, l’istituto – al quale va riconosciuta una dimensione processuale e, assieme, sostanziale – costituisce parte integrante del sistema sanzionatorio penale, condividendo con il patteggiamento la base consensuale del procedimento e del trattamento che ne consegue (così, ancora, la sentenza n. 91 del 2018) e dunque detto istituto non può, pertanto, che essere attratto dal finalismo rieducativo, che l’art. 27, terzo comma, Cost. ascrive all’intero sistema sanzionatorio penale.

Al contrario si evidenziava che, alla stregua della normativa vigente, la menzione dei provvedimenti concernenti la messa alla prova nei certificati richiesti dai privati apparisse disfunzionale rispetto a tale obiettivo, costituzionalmente imposto anzi si denotava come tale menzione risultasse, anzi, suscettibile di risolversi in un ostacolo al reinserimento sociale del soggetto che abbia ottenuto, e poi concluso con successo, la messa alla prova, creandogli – in particolare – più che prevedibili difficoltà nell’accesso a nuove opportunità lavorative, senza che ciò possa ritenersi giustificato da ragioni plausibili di tutela di controinteressi costituzionalmente rilevanti, dal momento che l’esigenza di garantire che la messa alla prova non sia concessa più di una volta (art. 168-bis, comma 4, cod. pen.) è già adeguatamente soddisfatta dall’obbligo di iscrizione dei menzionati provvedimenti sulla messa alla prova e della loro indicazione nel certificato “ad uso del giudice” (rispettivamente artt. 3, comma 1, lettera i-bis, e 21, comma 1, del t.u. casellario giudiziale).

A fronte di ciò, si osservava come non vi fosse viceversa alcuna ragione plausibile perché si sarebbe dovuto menzionare anche sui certificati richiesti dai privati – con gli effetti pregiudizievoli di cui si è detto, a carico di un soggetto che la Costituzione pur vuole sia presunto innocente sino alla condanna definitiva – un provvedimento interinale come l’ordinanza che dispone la messa alla prova, destinata comunque a essere travolta da un provvedimento successivo (la sentenza che dichiara l’estinzione del reato, nella normalità dei casi; ovvero l’ordinanza che dispone la prosecuzione del processo, laddove la messa alla prova abbia avuto esito negativo) e ciò anche perché, una volta che il processo si sia concluso con l’estinzione del reato per effetto dell’esito positivo della messa alla prova, la menzione della vicenda processuale ormai definita avrebbe contrastato con la ratio della stessa dichiarazione di estinzione del reato, che comporta normalmente l’esclusione di ogni effetto pregiudizievole – anche in termini reputazionali – a carico di colui al quale il fatto di reato sia stato in precedenza ascritto.

Tal che, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, la Corte costituzionale dichiarava l’illegittimità costituzionale degli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)», nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 (Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103), nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall’interessato non siano riportate le iscrizioni dell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato ai sensi dell’art. 464-quater, del codice di procedura penale e della sentenza che dichiara l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 464-septies, cod. proc. pen..

Conclusioni

La sentenza si appalesa del tutto condivisibile.

Il raffronto comparativo, di ordine procedurale, tra i provvedimenti relativi alla messa alla prova e il c.d. patteggiamento, ambedue accumunati nell’essere orientati a una finalità deflattiva con correlativi risvolti premiali per l’imputato e dunque non giustifica, rispetto al tema trattato in questa pronuncia, un diverso regime giuridico.

Allo stesso modo, come evidenziato in questa stessa pronuncia, è del tutto ragionevole iscrivere nel casellario giudiziale per uso fra privati un provvedimento interinale come l’ordinanza che dispone la messa alla prova, destinata comunque a essere travolta da un provvedimento successivo (la sentenza che dichiara l’estinzione del reato, nella normalità dei casi; ovvero l’ordinanza che dispone la prosecuzione del processo, laddove la messa alla prova abbia avuto esito negativo) e ciò anche perché, una volta che il processo si sia concluso con l’estinzione del reato per effetto dell’esito positivo della messa alla prova, la menzione della vicenda processuale ormai definita contrasterebbe con la ratio della stessa dichiarazione di estinzione del reato, che comporta normalmente l’esclusione di ogni effetto pregiudizievole – anche in termini reputazionali – a carico di colui al quale il fatto di reato sia stato in precedenza ascritto.

In altri termini, ragionando a contrario, l’iscrizione di un provvedimento provvisorio in cui risulta taluno solo come imputato non può che ledere la stessa reputazione di costui (e quindi in senso nettamente antitetico a qualsivoglia finalità rieducativa) nella misura in cui tale reato venga successivamente dichiarato estinto per esito positivo della prova.

Valutazioni giuridiche di tal fatta, di conseguenza, ad avviso di chi scrive, sono del tutto corrette e quindi idonee a determinare tale declaratoria di illegittimità costituzionale.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in questa pronuncia, pertanto, si ribadisce, non può che essere favorevole.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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