Nel Decreto Ristori-ter introdotte nuove misure urgenti di solidarietà alimentare: il ruolo dei Comuni

Redazione 25/11/20
Scarica PDF Stampa
Il decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 è stato pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale: la prima analisi del nostro esperto
di AMEDEO SCARSELLA
L’art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 (cd. Decreto Ristori-ter), recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 291 del 23 novembre 2020, prevede una disposizione rubricata “Misure urgenti di solidarietà alimentare”.
La norma dispone che “1. Al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. 2. Per l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020. 3. Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all’emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta”.
Nei tre commi la disposizione, che replica l’esperienza già effettuata nella prima fase dell’emergenza pandemica, prevede innanzitutto l’attribuzione entro 7 giorni a ciascun Comune di un contributo pari all’importo ottenuto sulla base ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 2020, contributo determinato nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2 alla citata ordinanza (comma 1).
I Comuni sono chiamati ad utilizzare le risorse nel rispetto della “disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020” (comma 2).
Pertanto, le risorse debbono essere destinate, come previsto dall’art. 4, comma 2, della citata ordinanza, all’acquisto e alla successiva erogazione:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.
La giurisprudenza ha evidenziato che “non si tratta di prestazioni assistenziali ordinarie, volte a sostenere semplicemente il reddito della popolazione, ma di prestazioni tese a soddisfare un bisogno primario quale è quello all’alimentazione, che costituisce il presupposto per un’esistenza dignitosa, nonché la base stessa per il diritto alla salute” (TAR Lazio, sentenza n.11581 del 9 novembre 2020).
Inoltre, il richiamo alla disciplina di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658/2020 comporta che “ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50” (sulla legittima deroga al codice dei contratti, anche nel caso in cui è stata disposta con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, si veda la citata sentenza del TAR Lazio n.11581/2020).

Bilancio di previsione

Per consentire la necessaria flessibilità al bilancio di previsione è, infine, previsto che gli enti possono effettuare le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all’emergenza COVID-2019 “sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta”. La disposizione non chiarisce, per le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all’emergenza COVID-2019, se:
a) si tratta di un’attribuzione di una competenza straordinaria attribuita ex lege alla giunta comunale che sostituisce la generale competenza consiliare (le delibere di giunta approvate per tali fini non richiederebbero quindi la successiva ratifica consiliare);
b) si tratta di una deroga esclusivamente legata al fattore tempo, consentendosi variazioni di giunta fino al 31 dicembre 2020, ferma comunque la necessità di successiva ratifica consiliare.
Personalmente opterei per la prima delle soluzioni proposte, anche in considerazione del carattere “doveroso” delle variazioni, ma appare quanto mai opportuno aspettare interpretazioni ufficiali sul punto.

Volume consigliato

Le responsabilità della pubblica amministrazione

L’opera nasce con l’intento di offrire al lettore (Magistrato, Avvocato, Funzionario pubblico) una guida indispensabile per affrontare un tema cui sono sottese sempre nuove questioni: quello delle ipotesi di responsabilità dell’amministrazione pubblica. Avuto riguardo ai più recenti apporti pretori e alla luce degli ultimi interventi del Legislatore (L. 9 gennaio 2019, n. 3, cd. Legge Spazzacorrotti), il taglio pratico-operativo del volume offre risposte puntuali a temi dibattuti sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto il profilo processuale. L’opera, che si articola in 23 capitoli, tratta i temi della responsabilità della P.A. da provvedimento illegittimo, da comportamento illecito, per l’inosservanza del termine del procedimento, sotto il profilo amministrativo-contabile, in materia urbanistica ed edilizia, per attività ablative, nella circolazione stradale, per danno da illecito trattamento dei dati personali, di tipo precontrattuale, in ambito scolastico. Si affrontano ancora, oltre al tema del danno all’immagine della P.A., i temi della responsabilità: disciplinare del dipendente pubblico; dirigenziale; dei dipendenti pubblici per la violazione delle norme sulla incompatibilità degli incarichi; delle Forze armate; della struttura sanitaria pubblica per attività posta in essere dal medico; delle authorities finanziarie; nell’amministrazione della giustizia. Affiancano la materia dell’amministrazione digitale – i cui profili di novità ne rendono indispensabile la conoscenza – i temi della responsabilità nel diritto europeo, della responsabilità dello Stato per la violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e, infine, della responsabilità penale della pubblica amministrazione. Il lettore che voglia approfondire temi di suo interesse è aiutato nell’attività di ricerca dalla presenza di una “Bibliografia essenziale” che correda ogni capitolo del volume.   Giuseppe CassanoDirettore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato nell’Università Luiss di Roma. Studioso dei diritti della personalità, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato oltre un centinaio di opere in tema, fra volumi, trattati, saggi e note.Nicola PosteraroAvvocato, dottore e assegnista di ricerca in Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Milano, è abilitato allo svolgimento delle funzioni di professore associato di diritto amministrativo e collabora con le cattedre di diritto amministrativo, giustizia amministrativa e diritto sanitario di alcune Università. Dedica la sua attività di ricerca al diritto amministrativo e al diritto sanitario, pubblicando in tema volumi, saggi e note.

Giuseppe Cassano, Nicola Posteraro (a cura di) | 2019 Maggioli Editore

88.00 €  70.40 €

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento