Secondo l’orientamento giurisprudenziale tuttora maggioritario l’identificazione dei soggetti tenuti a presentare le dichiarazioni di cui si discute in quanto amministratori muniti di poteri di rappresentanza “deve essere effettuata non solo in base alle qualifiche formali rivestite ma anche alla stregua dei poteri sostanziali attribuiti, con conseguente inclusione, nel novero dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, delle persone fisiche in grado di impegnare la società verso i terzi e dei procuratori ad negotia laddove, a dispetto del nomen, l’estensione dei loro poteri conduca a qualificarli come amministratori di fatto; … detta interpretazione estensiva del dettato di legge affonda le sue radici nell’esigenza di evitare la partecipazione alle gare pubbliche di soggetti che non diano le garanzie di affidabilità morale e professionale necessarie ai fini della piena tutela dell’interesse pubblico” (così Consiglio di Stato, Sez. V, 20 ottobre 2010 n. 7578; nello stesso senso cfr. Sez. V, 9 marzo 2010 n. 1373);
– di tale orientamento questa Sezione ha fatto applicazione nelle sentenze 1 aprile 2010 n. 895 e 23 febbraio 2010 n. 451 in cui si è fatto riferimento, tra le altre, alle decisioni del Consiglio di Stato, Sez. V, 27 gennaio 2009 n. 375 e 15 gennaio 2008 n. 36, nonché Sez. IV, ord.9 gennaio 2010 n. 43; e non si vedono ragioni per discostarsi dal rigoroso indirizzo già seguito, pur nella consapevolezza delle diverse conclusioni a cui è recentemente giunta la Sez. V del Consiglio di Stato nella sentenza 25 gennaio 2011 n. 513;
– nel caso in esame gli ampi poteri di gestione, tra l’altro riferiti anche allo specifico settore delle pubbliche gare, affidati ai quattro procuratori speciali di cui sopra imponevano che anche i medesimi rendessero le dichiarazioni ex art. 38 comma 1 lett. b), c) e m-ter; la mancata osservanza di quanto prescritto in proposito dal disciplinare di gara doveva quindi comportare l’esclusione del consorzio inadempiente e del raggruppamento dal medesimo capeggiato;
Ritenuto:
– che dalla doverosa esclusione del raggruppamento in questione dalla gara originariamente svolta deriva la legittimità dell’esito della stessa e della sua aggiudicazione all’odierna ricorrente, come disposto con provvedimento dirigenziale n. 45 del 7/1/2011;
– che conseguentemente risultano illegittimi sia il provvedimento dirigenziale n. 278 del 27/1/2011 di annullamento d’ufficio dell’originaria procedura di gara, sia gli atti con cui è stata indetta una nuova procedura.
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