Nel procedimento di prevenzione quando è ammesso il ricorso per Cassazione?

Indice:

Il fatto 

La Corte di Appello di Messina confermava un provvedimento del Tribunale di quella città con cui era stata applicata al prevenuto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni 2 e disposto il versamento di una cauzione pari ad Euro 1.000.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il provvedimento summenzionato il difensore del prevenuto proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 4 D. Lg.vo 159 del 2011, rilevandosi a tal proposito il carattere apodittico del provvedimento impugnato.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso era ritenuto fondato per i seguenti motivi.

Si osservava a tal proposito che nel procedimento di prevenzione il ricorso per Cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo quanto disposto dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 e, oggi, dagli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, del D.Lg.vo 159 del 2011 e, quindi, da ciò la Corte di legittimità giungeva alla conclusione secondo la quale, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (cfr, così, tra le tante, Cass. SS.UU., 29.5.2014 n. 33.451; conf., Cass. Pen., 1, 7.1.2016 n. 6.636; Cass. Pen., 6, 15.6.2016 n. 33.705), tenuto conto altresì del fatto che nella nozione di violazione di legge va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre anche quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo in quanto, singolarmente considerato, avrebbe stato in grado di determinare un esito opposto del giudizio (cfr., Sez. 6 – , Sentenza n. 21525 del 18/06/2020; Sez. 2 – , Sentenza n. 20968 del 06/07/2020).

Oltre a ciò, era altresì fatto presente che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è compatibile con la sottoposizione del soggetto ad una misura alternativa alla detenzione, quale l’affidamento in prova al servizio sociale e che le due misure possono essere eseguite contemporaneamente, qualora il giudice della prevenzione rilevi la sussistenza dell’attuale pericolosità sociale del proposto, fornendo adeguata motivazione anche alla luce degli elementi sopravvenuti all’esecuzione della misura (cfr., in tal senso, Sez. 1, Sentenza n. 27667 del 17/05/2013), così come, non di meno, la compatibilità astratta tra il regime di affidamento in prova al servizio sociale e l’applicabilità di una misura di prevenzione non esime il giudice del procedimento di prevenzione dal dovere di valutare la possibilità in concreto della contemporanea esecuzione nei confronti dello stesso soggetto di misure coercitive diverse in quanto, pur restando ferma la plausibilità di un giudizio di pericolosità compiuto sugli stessi presupposti fattuali, ma a fini diversi, è purtuttavia necessario che il giudice del procedimento di prevenzione, adito in sede di impugnazione, sia in grado di supportare con elementi concreti il giudizio sulla attuale pericolosità del preposto, adeguando la motivazione provvedimento alla situazione concreta ed attuale (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 3681 del 18/01/2007; Sez. 5, Sentenza n. 8119 del 19/11/2003).

Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, gli Ermellini rilevavano come la Corte di Appello avesse totalmente omesso di confrontarsi con il dato fornito dalla difesa e, per l’appunto, rappresentato dal provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che, nel giugno del 2021, aveva espresso una valutazione positiva, ai fini della ammissione alla misura alternativa, della personalità del ricorrente e con cui i giudici del gravame avrebbero dovuto confrontarsi per confermare il giudizio di attualità della pericolosità sociale atteso che l’ultimo episodio considerato ai fini della misura di prevenzione era quello del 2018.

Il provvedimento impugnato era dunque annullato con rinvio alla Corte di Appello di Messina che avrebbe dovuto procedere ad un nuovo giudizio tenendo conto dei rilievi suesposti e dei principi richiamati. 

Leggi anche: Nel procedimento di prevenzione il ricorso per Cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge o nel caso di motivazione inesistente o meramente apparente

Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando è ammesso il ricorso per Cassazione nel procedimento di prevenzione.

Difatti, in tale pronuncia, sulla scorta di un precedente orientamento nomofilattico, si afferma che nel procedimento di prevenzione il ricorso per Cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo quanto disposto dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 e, oggi, dagli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, del decreto legislativo 159 del 2011 fermo restando che nella nozione di violazione di legge va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre anche quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo in quanto, singolarmente considerato, avrebbe stato in grado di determinare un esito opposto del giudizio.

Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione quando si deve ricorrere per Cassazione avverso un provvedimento emesso in subiecta materia.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, dunque, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su codesta tematica procedurale, non può che essere positivo.

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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