Nel quid del mantenimento è ininfluente il tempo trascorso presso il genitore non affidatario

Come nel caso di Re Salomone i Giudici della Cassazione hanno posto la parola fine alla vicenda del figlio conteso. Infatti con sentenza 15566/2011 hanno respinto il ricorso di un uomo divorziato che proponeva diverse soluzioni al fine di poter ottenere: o l’affido congiunto con collocazione del minore presso di sé o l’affido esclusivo e, in entrambi i casi, revisione dell’assegno di mantenimento posto a suo carico.

Tra le motivazioni addotte, al fine di perorare la sua richiesta, si evince quella di analizzare i tempi di permanenza del minore presso di sé.

A prescindere che non è la quantità temporale ma la qualità, cioè come s’impegna il tempo che si trascorre insieme, a creare e/o fortificare un rapporto genitore-figlio, ma è impensabile definire l’entità del tributo sulla base cronologica. Nel giudizio della Corte d’Appello di Catania si conferma:

  • l’affido congiunto del minore, con collocamento presso la madre, specificando dettagli per l’esercizio della potestà genitoriale;

  • l’incremento dell’assegno a euro 1000,00 mensili (precedentemente ammontava ad euro 500,00), oltre al 50% delle spese straordinarie, a carico del padre per il mantenimento del figlio.

Avverso tale provvedimento l’uomo ricorre alla Corte di Cassazione per violazione dell’art. 155 cod. civ., come modificato dalla legge 54/2006, “ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità”. Perché lui aveva esibito, su richiesta della Corte d’appello, “le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2006, 2007 e 2008, la controparte non aveva ottemperato al relativo ordine, cosicché la Corte d’appello, pur dovendo quantificare l’assegno in proporzione dei redditi di ciascun genitore, aveva aumentato l’assegno senza tenere conto dei redditi attuali della madre del minore.” Gli Ermellini respingono il ricorso motivando : “avendo la Corte d’appello fatto esatta applicazione del principio della soccombenza complessiva ed utilizzato, con discrezionalità incensurabile in questa sede, i suoi poteri di compensazione in relazione all’intero giudizio. Essa, infatti, ha statuito non solo sull’appello dell’odierno ricorrente, ma anche su quello incidentale della controparte e su due subprocedimenti ex art. 709 ter c.p.c., compensando le spese di primo grado e dei due subprocedimenti, ponendo a carico di entrambe le parti quelle della CTU effettuata, e a carico dell’odierno ricorrente, in forza del principio della soccombenza complessiva, le spese del giudizio d’appello”.

Al di là del rapporto giuridico intercorrente tra genitori e figli c’è da dire che il ruolo del papà è fondamentale, come quello materno.

Vanno quindi valorizzati funzioni e ruoli diversi, sottolineando l’importanza della relazione tra il codice materno e quello paterno. Questa può essere l’occasione per distinguere, forse per la prima volta, il ruolo coniugale e quello genitoriale, che spesso si sovrappongono piuttosto che procedere paralleli. Si arriva a distinguere le realtà individuali, coniugali, genitoriali. Da questa chiarezza di solito emerge la figura del figlio in precedenza nascosta dalle difficoltà degli adulti; finalmente si può essere in grado di considerarlo come individuo e riconoscere i suoi bisogni.

La separazione, nonostante tutte le problematiche a lei collegate, in alcuni casi potrebbe non rappresentare il male maggiore per i figli che vivono costantemente bersagliati dalle tensioni e dai conflitti dei genitori e può addirittura trasformarsi in una dura iniziazione alla realtà della vita. Tutto questo nella consapevolezza che ogni separazione significa dolore, ogni divorzio rappresenta una lacerazione e, quindi, comporta sofferenza, malessere, disagio; ma non sempre implica, soprattutto per i minorenni, gravi disagi psichici.

Sentenza collegata

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Corbi Mariagabriella

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