Decisione: Sentenza n. 53832/2018 Cassazione Penale – Szione VI
Massima: La fattispecie di indebita restituzione dei conferimenti è un reato proprio, che può essere commesso solo dagli amministratori quali titolari dell’obbligo di garanzia sull’integrità del capitale sociale. Incriminando solo l’amministratore il legislatore non ha inteso punire anche il socio beneficiario della restituzione del conferimento o della liberazione dall’obbligo di eseguire lo stesso.
L’esclusione del concorso necessario del socio non implica anche quella del concorso eventuale nelle ipotesi nelle quali il medesimo abbia tenuto una condotta diversa ed ulteriore rispetto a quella tipizzata e non sottoposta a pena e che si risolva in un contributo di partecipazione atipico rispetto alla condotta dichiarata punibile.
Trovano, pertanto, applicazione le disposizioni sul concorso eventuale di persona qualora il socio non si sia limitato a trarre vantaggio dalla restituzione o dalla liberazione, ma abbiano fornito un effettivo contributo di volontà, qualificabile in termini di determinazione, istigazione o rafforzamento del proposito criminoso dei titolari dei poteri di gestione.
Osservazioni
La Suprema Corte ha chiarito che non è configurabile il concorso necessario del socio, ma ciò non esclude il suo concorso eventuale nei casi in cui abbia fornito un contenuto di partecipazione atipico, tenendo una condotta diversa e ulteriore rispetto a quella tipizzata dalla disposizione dell’art. 2626 c.c.
In pratica, se il socio non si limita a ricevere la indebita restituzione dei conferimenti, ma si adopera attivamente per determinare, istigare o rafforzare il proposito criminoso dell’amministratore.
Disposizioni rilevanti
Codice civile
Vigente al: 14-02-2018
Capo II – Degli illeciti commessi dagli amministratori
Art. 2626 – Indebita restituzione dei conferimenti
Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
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