Quali siano le finalit? ispiratrici della contestata norma ? dato desumere, del resto, dagli stessi lavori parlamentari, che evidenziano l?intento di predisporre, nei confronti degli amministratori e dei dipendenti pubblici, un assetto normativo in cui il timore delle responsabilit? non esponga all?eventualit? di rallentamenti ed inerzie nello svolgimento dell?attivit? amministrativa
?
?
Attenzione pero??????.
?
Il pagamento del relativo premio deve essere a carico del singolo dipendente!
?
?
Precedenti giurisprudenziali:
?
???????? Sez. Giuris.le Friuli-Venezia Giulia?? Corte dei Conti – Sentenza del 19 10.2000 n. 489/EL/2000;
???????? Sez. Terza? Giuris.le? Centrale? D? Appello Corte dei Conti – Sentenza del 13.03.2002 n. 78/2002;
???????? Sez. Giuris.le Lombardia Corte dei Conti ? sentenza del 9.05.2002 n. 942
???????? Sez. Giuris.le Umbria Corte dei Conti –? sentenza del 10.12.2002 n.553/E.L./2002
???????? Corte? dei? conti sezione? terza? giurisdizionale? centrale? d’appello, numero 509 del 28 settembre 2004
???????? Sez. Giuris.le Puglia??? Corte dei Conti – Sentenza del 7 febbraio 2004 n. 95/EL/2004
?
Inoltre non ? da dimenticare
?
Corte dei conti – Sezione centrale di controllo di legittimit? su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato – ?adunanza congiunta del I e II Collegio del 13 gennaio 2005 depositata il 9 febbraio 2005
?
E ci sono anche alcune sentenze molto recenti:
?
Corte dei Conti- Sezione giurisdizionale per
?
Corte dei Conti? Sezione giurisdizionale del Friuli Venezia Giulia – Sentenza numero 519 del 19 luglio 2005
?
Da Ultimo:
Corte dei Conti? Sezione giurisdizionale della Puglia – Sentenza numero 582 del 2 agosto 2005 il cui pensiero viene cos? riassunto:
< ? evidente che la contrazione della polizza assicurativa a favore dei dipendenti e/o degli amministratori contro i rischi derivanti dalla responsabilit? amministrativo-contabile con oneri a carico dell’Amministrazione di appartenenza, si risolve nell’assunzione, a carico dell’ente, del rischio stesso e nella sua contestuale traslazione onerosa sulla Compagnia assicuratrice e, pertanto, in definitiva, in una non consentita limitazione, sino alla concorrenza del massimale di polizza, della responsabilit? del dipendente per colpa grave>
?
a cura di Sonia LAZZINI
-
allegato
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento