Dal 27 aprile 2010 ci sono trenta giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva per ricorrere davanti al Tar
Nella fattispecie in esame peraltro il giudizio è stato avviato successivamente alla data di entrata in vigore del dlgs n. 53/2010 per cui è sicuramente operativo il termine breve di trenta giorni, termine che parte ricorrente non ha osservato nella proposizione del ricorso introduttivo
La P.A. resistente evidenzia che la comunicazione ex art. 79 dlgs n. 163/2006 del gravato provvedimento di aggiudicazione definitiva è stato ricevuta dalla ricorrente principale Ricorrente Italia s.p.a. in data 3.5.2010 (trattasi di circostanza non contestata, oltre che provata documentalmente con la produzione di parte resistente dell’8.9.2010).
Il ricorso introduttivo è stato notificato in data 11.6.2010, quindi oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 245, comma 2-quinquies, lett. a) dlgs n. 163/2006 (come novellato dall’art. 8 dlgs 20 marzo 2010, n. 53 ed ora confluito nella previsione di cui all’art. 120, comma 5 cod. proc. amm.) decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 dlgs n. 163/2006.
Sul punto replica la ricorrente Ricorrente Italia s.p.a. sostenendo che il bando di gara ed il provvedimento di aggiudicazione definitiva risalgono ad epoca antecedente rispetto alla data (i.e. 27 aprile 2010) di entrata in vigore del dlgs n. 53/2010; che detta disciplina non contiene disposizioni retroattive; che conseguentemente trova applicazione nella presente controversia il termine lungo di sessanta giorni; che detto termine nel caso di specie è stato rispettato.
Tuttavia va rilevato che secondo Consiglio Stato, Sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3759 “La disciplina introdotta dal d.lg. n. 53 del 2010, in difetto di norme transitorie, è di immediata applicazione ai giudizi in corso, …”.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento