L’Amministrazione ha operato legittimamente valutando nel complesso l’attendibilità dell’offerta e ritenendola congrua rispetto ai valori di mercato ed alla media dei prezzi offerti dalle singole imprese partecipanti all’appalto
la verifica di anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando, invece, ad accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile o inattendibile, e dunque se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell’appalto (Cons. Stato, sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3146; Cons. St., sez. VI, 11 dicembre 2001 n. 6217; Cons. St., sez. V, 29 luglio 2003 n. 4323).
Sotto tale profilo, quindi, appare pacifico come il giudice amministrativo possa sindacare le valutazioni compiute dalla P.A. sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e della congruità dell’istruttoria, ma non possa operare autonomamente la verifica della congruità dell’offerta presentata e delle sue singole voci, poiché, così facendo, invaderebbe una sfera propria della Amministrazione, in esercizio di discrezionalità tecnica.
Tale principio, già affermato dalla giurisprudenza nel vigore della l. n. 109/1994, risulta ora codificato dall’art. 88, co. 7, d.lgs. n. 163/2006.
Da tale principio, che estrinseca lo scopo della verifica di anomalia, discende che:
– il procedimento di verifica di anomalia è avulso da ogni formalismo inutile ed è invece improntato alla massima collaborazione tra stazione appaltante e offerente;
– il contraddittorio deve essere effettivo;
– non vi sono preclusioni alla presentazione di giustificazioni, ancorate al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte;
– mentre l’offerta è immodificabile, modificabili sono le giustificazioni, e sono ammesse giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l’offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione, e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto.
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