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La vicenda
I giudici d’appello, in accoglimento dell’impugnazione proposta da Tizia, dichiaravano la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra la stessa e la società Alfa a decorrere dal giugno 2011, per effetto dell’assunzione da parte della società Beta, datore di lavoro interposto, condannando, conseguentemente, la società a provvedere alla ricostituzione della carriera della lavoratrice, nonché al pagamento delle differenze retributive oltre accessori, da accertarsi in separato giudizio, ed alla rifusione delle spese.
In particolare, i giudici di secondo grado ritenevano che, nel caso di specie, ricorresse un’ipotesi di intermediazione vietata di manodopera dal momento che, in base alle risultanze istruttorie acquisite, avevano constatato che le prestazioni della ricorrente, addetta alle mansioni di guardiabarriere, costituivano attività propria della società. Altresì, la Corte distrettuale riteneva che il rapporto di lavoro fosse costituito ab origine con la società appellata.
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
A questo punto, la società Alfa si rivolgeva alla Suprema Corte di Cassazione sollevando i seguenti due motivi:
- con la prima censura, lamentava la violazione e la falsa applicazione dei principi regolanti l’interposizione di manodopera in ordine all’art. 29 D. Lgs. n. 276 del 2003;
- con la seconda censura, deduceva la violazione della stessa normativa relativamente alle conseguenze sanzionatorie dell’appalto illegittimo.
La pronuncia della Suprema Corte
La Corte di Cassazione rigettava il primo motivo di ricorso, accoglieva il secondo, cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava la causa alla Corte d’appello.
In ordine al motivo fondato, i giudici di legittimità precisavano innanzitutto che le disposizioni di cui al D. Lgs. 276/2003 non si applicano ai contratti di appalto stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni.
Inoltre, stabilivano che “In tema di società cd. “in house”, il reclutamento del personale, a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009, avviene secondo i criteri stabiliti dall’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, che impongono l’esperimento di procedure concorsuali o selettive, sicché la violazione di tali disposizioni, aventi carattere imperativo, come ha osservato questa Corte (Cass. n. 21378 del 2018) impedisce la conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato”.
Per gli Ermellini, il secondo motivo di ricorso doveva trovare accoglimento, in quanto risultava per tabulas che il contratto di lavoro dedotto in giudizio era stato stipulato in epoca successiva all’operatività delle disposizioni contenute nell’art. 18 del richiamato D.L. n. 112 del 2008 (22 ottobre 2008, sessanta giorni successivi all’entrata in vigore della legge di conversione), convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008.
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