I. Premessa: fondamento normativo. Norme operanti in sede civile
Molti sono stati gli sforzi compiuti, sia in ambito giurisprudenziale che dottrinale, circa la definizione, sotto il profilo concettuale, del nesso di causalità. Questo perché le norme non forniscono una esaustiva qualificazione, limitandosi, invero, a discorrere in maniera generica di “rapporto causale ed eziologico intercorrente tra la condotta e l’evento”.
In tal senso, è possibile guardare alle disposizioni normative positivizzate tanto nel codice civile quanto nel codice penale.
Partiamo dall’ambito civilistico.
Il referente normativo è sicuramente rappresentato dall’art. 2043 c.c., il quale riconduce tra i requisiti fondanti la responsabilità extra-contrattuale o aquiliana proprio il nesso causale, facilmente desumibile dall’assunto secondo cui “l’autore del fatto, doloso o colposo, causativo di un danno ingiusto, è tenuto a risarcire il danno”. Il tutto in piena osservanza del principio del “neminem laedere”.
Dunque, tale norma è importante perché va ad elencare quelli che vengono propriamente definiti come i criteri di attribuzione del fatto illecito[1], tra cui un ruolo centrale spetta sicuramente al nesso e/o rapporto eziologico di causalità.
Vi è un ulteriore previsione da tenere a mente. Si tratta dell’art. 1223 c.c., il quale, invero, nel regolamentare il risarcimento del danno conseguente all’inadempimento o al ritardo nell’adempimento[2], statuisce espressamente che esso deve ricomprendere la perdita subita dal creditore o il mancato guadagno sempre che “ ne siano conseguenza immediata e diretta”. Proprio quest’ultimo inciso risulta particolarmente significativo, laddove è da esso che discende la necessità che ricorra un nesso causale tra inadempimento o ritardo e danno, affinchè il pregiudizio possa ritenersi passibile di risarcimento.
Non sono mancate tuttavia delle obiezioni, mosse per lo più dalla dottrina, nonostante la collocazione sistematica di entrambe le previsioni nell’ambito del codice civile nonché la pari ed indubbia valenza delle stesse nella definizione del rapporto di causalità.
Più precisamente, si è giunti ad inserire le stesse in due ordini di raggruppamenti. Un primo gruppo in cui ricomprendere gli artt. 1223 e seguenti del codice civile; un secondo nucleo in cui, invece, collocare gli articoli 2043 e 1227 del codice civile.
Andiamo per gradi e analizziamo, in prima battuta, gli artt. 1223 e ss. che, come già sopra sottolineato, vanno a disciplinare la tematica del risarcimento del danno in relazione all’inadempimento o ritardato adempimento nella esecuzione di una prestazione. Nel far ciò, tali norme si preoccupano non di delineare il nesso di causalità ma finiscono con il porre l’accento sulla questione riguardante l’estensione dell’imputazione.
In altri termini, esaminano non un problema di natura causale bensì vanno a regolamentare un diverso profilo, qual è quello del quantum debeatur, preoccupandosi di procedere ad una perimetrazione e/o valutazione dell’ammontare del danno oggetto di risarcimento.
Su un piano diametralmente opposto si pongono, invece, gli artt. 1227 e 2043 c.c., atteso che entrambe utilizzano il verbo “cagionare” al fine di strutturare il rapporto tra fatto (colposo o doloso) e l’evento danno. Quindi, queste ultime forniscono dichiaratamente la definizione giuridica di nesso di causalità, ricollegando propriamente l’evento alla condotta e non già al danno o ai danni-conseguenza[3]. Più semplicemente, rispondono ad una finalità puramente strutturale e non già di natura risarcitoria.
II. Norme operanti in sede penale
Spostiamo ora l’attenzione verso l’ambito penalistico, dovendo, al riguardo, volgere lo sguardo agli articoli 40 e 41 c.p..
L’art. 40 c.p., intitolato “Rapporto di causalità”, statuisce espressamente quanto segue: “Nessuno può essere punito se l’evento da cui dipende l’esistenza del reato non è conseguenza della sua azione od omissione”.
La ratio è facilmente deducibile: la punibilità opera quando l’evento (da intendersi in senso giuridico e, dunque, come lesione o messa in pericolo del bene protetto dalla norma) risulta connesso, in termini causali, al fatto, indipendentemente che si tratta di condotta commissiva/attiva od omissiva/passiva. In sostanza, il primo comma dell’art. 40 c.p., ricollega l’evento al comportamento sulla base di una causalità giuridica, atteso che è proprio dall’evento che dipende l’esistenza del reato.
Nonostante la chiarezza espositiva della norma, non si è fatto attendere l’intervento della dottrina che ha tentato di fornire una propria chiave di lettura in merito all’individuazione e qualificazione del rapporto di causalità. Ciò in ragione del fatto che se è vero che risulta semplice spiegare il nesso causale guardando ad una dimensione strettamente naturalistica, per altro, la situazione diviene complessa se, invece, spostiamo l’indagine della causalità in una direzione giuridica.
Difatti, da un punto di vista naturalistico, il nesso causale sta semplicemente ad indicare l’insieme delle condizioni antecedenti dalle quali dipende il verificarsi dell’evento. Diversamente, la valutazione di tale relazione appare problematica in sede penale e, dunque, giuridica, in quanto non sempre risulta agevole l’individuazione dell’autore del reato.
Per ovviare a tali difficoltà, gli studiosi sono intervenuti, procedendo alla elaborazione di diverse ricostruzioni.
Una prima tesi è quella definita condizionalistica, nota ai più sia come teoria della “condicio sine qua non” sia come teoria della “equivalenza della cause”.
Tale concezione si fonda su una premessa basilare: l’evento è il risultato dell’insieme degli antecedenti senza i quali non si sarebbe verificato, dovendosi considerare equivalenti tutte le condizioni. A tal fine, si sostiene che l’interprete debba fare ricorso ad un procedimento particolare, definito giudizio controfattuale. In altre parole, se eliminando mentalmente la condotta rimane l’evento, allora dovrà optarsi per la non ricorrenza del nesso di causalità. Contrariamene, dovrà ritenersi pienamente sussistente il rapporto di natura causale qualora l’evento permanga nonostante l’eliminazione mentale del fatto. Solo in quest’ultimo caso potrà affermarsi con certezza che l’evento è causalmente legato alla condotta.
Tale impostazione non è rimasta esente da critiche, ritenendosi che la stessa presenti un grave difetto. Conduce ad una espansione della responsabilità, poiché finisce con il considerare equivalenti tutte le condizioni, ivi comprese quelle più remote, con il rischio di adottare soluzioni paradossali.
Ecco che, sempre nell’ampio e variegato panorama dottrinale, si sono fatte strada diversi ed ulteriori filoni interpretativi.
Il riferimento è, rispettivamente, alla teoria della causalità adeguata nonché alla tesi della causalità umana. I sostenitori del primo filone interpretativo guardano alla “comune esperienza” per individuare la condizione atta a produrre l’evento. In altre parole, affinchè possa dirsi pienamente sussistente un nesso di causalità occorre che il soggetto abbia causato l’evento con un’azione adeguata a produrlo, sulla base dello sviluppo normale della vicenda (il c.d. “id quod plerumque accidit”).
Anche tale impostazione presenta punti deboli. Difatti, fa ricorso a dati empirici (comune esperienza e sviluppo eziologico della vicenda), tralasciando così aspetti di natura scientifica.
Per tale ragione, altra parte della dottrina (Antolisei), nell’ottica di un vero e proprio revirement, ha finito con il sostenere che, per potersi dire pienamente sussistente il nesso di causalità, è necessario che l’uomo abbia posto in essere una condizione dell’evento e che questo non sia il risultato del concorso di fattori eccezionali, quali forza maggiore o caso fortuito ex art. 45 c.p… In sostanza, solamente i risultati che rientrano nella sfera di azione dell’uomo possono ritenersi causati dallo stesso. Di qui, si è giunti all’adozione di un importante concetto: la “suitas”.
Si ritiene che anche questa interpretazione presenti un limite: non è in grado di superare le problematiche, di carattere dogmatico, poste dalla tesi condizionalistica. Più nel dettaglio, non fornisce una risposta in merito alla dimostrabilità del nesso causale nell’ipotesi in cui non si conosca a monte la idoneità della condizione a cagionare il fatto.
Per sopperire a tali difficoltà, è stato successivamente elaborato un diverso criterio, quello relativo alla sussunzione delle leggi scientifiche. In parole semplici, le critiche mosse alle teorie di cui sopra possono essere superate facendo ricorso ad una spiegazione causale che tenga conto di leggi valide scientificamente, quali leggi di copertura normativa.
Va compiuta una indagine che tenga in considerazione non solo la comune esperienza dei soggetti bensì la scienza, intesa quale esperienza di quel particolare momento storico in quella determinata materia. Si è parlato di tesi condizionalistica orientata, secondo il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche.
Pertanto, per stabilire quando un antecedente sia idoneo a generare un evento, è opportuno accertare che lo stesso rientri nell’alveo di quegli avvenimenti che, sulla base di una successione regolare conforme ad una legge di copertura scientifica, portino ad eventi assimilabili a quello verificatosi nel concreto.
L’art. 41 c.p., invece, va a delineare il c.d. fenomeno del “concorso di cause”, altrimenti noto come concause. È importante analizzare singolarmente i due commi componenti, strutturalmente parlando, la norma in questione.
Il primo comma sembra cristallizzare la tesi condizionalistica, laddove stabilisce che il concorso di cause non vale ad escludere il nesso di causalità sempre che si tratti di cause estranee all’operato del soggetto agente (indipendentemente dal fatto che si sia in presenza di cause antecedenti, contemporanee o posteriori).
Dunque, il concorso di cause non incide negativamente sulla esistenza del rapporto eziologico di causalità, fermo restando che si tratti di cause slegate dalla volontà del soggetto agente e, come tali, di fattori eccezionali.
Diverso è il discorso se si guarda al comma successivo. Non a caso, la seconda parte dell’art. 41 c.p. regolamenta i casi in cui il nesso causale deve intendersi come escluso. Viene, in altri termini, regolamentato il principio della c.d. “interruzione del nesso di causalità” conseguente all’intervento della causa ritenuta da sola sufficiente a determinare l’evento.
Anche in tal caso non sono mancate perplessità. In particolare, ci si è chiesti quando una causa sopravvenuta possa definirsi autonomamente sufficiente a determinare l’evento, dando vita ad una rottura dell’originario nesso causale.
In proposito, diverse sono state le ricostruzioni fornite in ambito dottrinale e giurisprudenziale, con una precisa intenzione. Quella di definire l’ambito di operatività dell’art. 41, secondo comma, c.p..
La prima risposta fa capo ad una parte della dottrina sostenuta da Antolisei. Questi ritiene che la norma in oggetto ponga in essere una limitazione alla teoria della “condicio sine qua non”, con la diretta conseguenza che discorrere di concausa sufficiente da sola a determinare l’evento rappresenti una contraddizione. Dunque, l’art. 41 andrebbe interpretato nel senso di escludere il rapporto causale allorquando il risultato consegua alla sopravvenienza di un avvenimento eccezionale e straordinario. Solo in questo caso, la causa sopravvenuta può dirsi valida ad escludere il nesso eziologico di causalità.
Su una posizione del tutto opposta si colloca altra dottrina, avallata dallo studioso Vannini[4]. A detta di questi, la causa sopravvenuta idonea ad escludere il rapporto causale va ricercata nella serie causale autonoma. Essa ricorre quando all’azione finalizzata alla produzione dell’evento ne subentra un ulteriore che lo determina e che, in ogni caso, lo avrebbe determinato anche in assenza della prima[5].
Infine, sempre in ambito dottrinale, non è da sottacere la posizione di chi ha inteso propendere per un temperamento della teoria condizionalistica (Mantovani), sull’assunto che l’art. 41, 2 comma, c.p. andasse letto ed interpretato in combinato disposto con la norma di cui all’art. 45 c.p., ritenendo addirittura che si trattasse di una sorta di appendice. In altre parole, l’interruzione del nesso causale può trovare la sua ragion d’essere nelle ipotesi in cui si è presenza di un caso fortuito. Più specificatamente, quando le cause preesistenti, concomitanti o simultanee da sole sufficienti a cagionare l’evento si configurino quali ipotesi di caso fortuito[6].
Per completezza espositiva, risulta opportuno richiamare anche la risposta fornita recentemente dalla giurisprudenza in merito all’operatività del secondo comma dell’art. 41 c.p..
Rileva, in tal sede, una pronuncia del 2014, la numero 36920, ove i giudici sono stati nuovamente investiti dell’annosa questione involgente la tematica del rapporto di causalità.
La Cassazione ha finito con il ribaltare totalmente il precedente e prevalente orientamento, secondo cui la norma di cui all’art. 41 andava intesa quale regola svolgente una funzione limitatrice della tesi condizionalistica e, pertanto, del principio di equivalenza delle cause.
Infatti, ha affermato che va presupposta l’esistenza di un collegamento di tipo condizionalistico con la condotta posta in essere dall’agente affinchè possa procedersi ad una equa valutazione delle concause atte autonomamente a determinare l’evento, quale lesione o messa in pericolo del bene oggetto di tutela. Detto in parole semplici, la Corte ritiene che il fattore causale sopravvenuto (quale può essere anche il fatto doloso della stessa vittima) vale ad interrompere il rapporto di natura causale intercorrente tra condotta ed evento finale. Ancor più, può attribuirsi valenza causale anche alla volontaria e deliberata scelta della parte (anche quando si tratti della vittima, da intendersi qui quale soggetto passivo) di accettare il rischio insito nella sua azione (che ha condotto verso la materiale verificazione dell’evento) nonché nella capacità della stessa di misurarsi con l’accettazione del rischio cui può andare incontro nel tenere una data condotta piuttosto che un’altra.
Dunque: il nesso causale può ritenersi escluso anche al ricorrere di una causa sopravvenuta “ex se” idonea a generare l’evento, ben potendosi questa individuare anche nella condotta della vittima, sempre che sia stata altamente imprudente e deliberatamente votata al rischio.
III. Vi è possibilità di una coincidenza tra concetto di causalità in ambito civile e in ambito penale?
In proposito, va sottolineato che da sempre la giurisprudenza ha guardato con sfavore alla possibilità di una coincidenza tra causalità in termini penali ed in termini civili.
Diversità che, a detta di costanti ed uniformi orientamenti, vanno ricercate sotto un duplice profilo: quello morfologico e quello oggettivo – funzionale.
Relativamente al versante morfologico, va detto che risulta del tutto differente la prospettiva entro cui si muovono, rispettivamente, la disciplina penale e quella civile.
Difatti, nel diritto penale, la valutazione del nesso di causalità richiede che venga sempre e comunque eseguita una indagine in merito all’autore del reato, quale responsabile dell’evento. Diversamente, quando si è in presenza di un illecito di natura civile, l’attenzione va necessariamente spostata alla figura della parte lesa, quale soggetto danneggiato.
Per quanto riguarda l’aspetto funzionale, maggiori perplessità sorgono se si guarda all’ambito penalistico. Ciò in ragione del fatto che in sede civile, il legislatore pone l’accento sulla nozione di danno ingiusto (come confermato dall’art. 2043 c.c.); diversamente, l’interprete riveste un ruolo particolarmente complesso quando è chiamato a valutare il nesso di causalità nei reati, ancor più quando si tratta di fattispecie di reato omissivo.
Al riguardo, la giurisprudenza è intervenuta con una precisa finalità: individuare le linee direttrici in merito al corretto accertamento del rapporto di causalità, soprattutto con riguardo alle ipotesi di illecito civile derivante da condotta omissiva.
Rileva sul punto una pronuncia delle Sezioni Unite, la numero 581/2008 che ha rappresentato un valido punto di riferimento per le pronunce a seguire.
In particolare, grazie ad essa sono stati tracciati i diversi criteri da seguire in tema di causalità, a seconda che si tratti di processo penale nonché di processo civile.
Stando all’iter logico-giuridico ed argomentativo seguito dagli Ermellini, ciò che sostanzialmente varia è la regola di natura probatoria. In sede civile regna la regola del “più probabile che non”, detta anche regola della “preponderanza dell’evidenza”.
Contrariamente, nel processo penale vige il principio secondo cui la prova deve rispondere alla regola “oltre il ragionevole dubbio”.
Il discrimine trova la sua ragione giustificatrice nel diverso ruolo che i valori assumono nei rispettivi processi. Non a caso, in ambito civile le parti sono titolari di valori/beni di pari entità, con una equivalenza degli stessi. In ambito penale, invece, si rende necessaria la presenza di una accusa e di una difesa, atteso che i valori in gioco risultano diametralmente opposti.
Pertanto, a detta delle Sezioni Unite, in ambito civilistico il nesso di causalità va funzionalmente connesso al principio per cui deve essere vagliata la rispondenza delle conseguenze derivanti dall’atto posto in essere, alla stregua di una relazione probabilistica concreta tra condotta ed evento dannoso. In tal modo, il tema del nesso causale in sede civile diviene la misura della relazione concreta di tipo probabilistico tra comportamento e fatto, sempre che non sia intervenuto un nuovo fatto che abbia influito autonomamente sulla regolarità causale e rispetto al quale il soggetto non aveva il dovere o la possibilità di agire.
[1] Elementi della responsabilità extracontrattuale sono: fatto produttivo di danno (azione od omissione); il danno ingiusto; la colpevolezza; la capacità di intendere e volere del soggetto agente; la causalità.
[2] È importante, dunque, precisare la diminuzione che il patrimonio del soggetto (creditore) ha subito; nello specifico, occorre valutare se si tratta di diminuzione positiva, da intendersi quale perdita, ovvero di diminuzione negativa, qualificabile, invece, in termini di mancato accrescimento. Detto altrimenti, nel primo caso (damnum positivum) si andrà a profilare il c.d. danno emergente; diversamente, nell’ipotesi di damnum negativum si avrà lucro cessante. Importante poi è che il danno, positivo o negativo, sia ricollegabile all’inadempimento o al ritardato adempimento sulla scorta del rapporto di causalità. Pertanto, solo quel danno che possa considerarsi quale conseguenza, immediata e diretta dell’inadempimento o della mora, potrà considerarsi risarcibile, con conseguente esclusione del danno indiretto o mediato.
[3] In proposito, la dottrina sostiene che gli artt. 1223 e ss. c.c. più che di nesso causale discorrono di nesso di condizionamento, dal momento che l’evento viene funzionalmente collegato non alla condotta ma all’evento di danno. Si suol parlare, in tal caso, di nesso causale c.d. materiale. Diversamente, l’art. 2043 e l’art. 1227 c.c. ricollegano l’evento al fatto, non avendo la funzione di delineare i confini di una responsabilità risarcitoria.
[4] Secondo Vannini la serie causale autonoma consiste in una specificazione della teoria condizionalistica e non già in una limitazione della stessa. Sulla medesima scia si è posta anche parte della giurisprudenza di legittimità, come dimostrato dalla sentenza n. 25923/2003. Con la suddetta pronuncia, gli Ermellini hanno sostenuto che il nesso di causalità può ritenersi escluso solo nell’ipotesi in cui si verifichi una causa indipendente rispetto alla quale la pregressa causa possa qualificarsi come non esistente, in base al principio “tamquam non esset”.
[5] Si veda, in proposito, N. BARTONE, Diritto penale italiano: il sistema, Giurisprudenza e ottica europea, CEDAM, 2005, p.87, ove, per spiegare la serie causale autonoma, viene fatto il seguente esempio: avvelenatore che porge la bevanda avvelenata alla vittima; questa muore non per avvelenamento bensì perché colpita da un fulmine o da un colpo apoplettico. Vi è anche chi da parlato di serie causale apparentemente autonoma. In quest’ultimo caso, bisogna guardare ad una diversa linea di pensiero capeggiata da Pannain, secondo il quale l’interruzione del nesso causale sussiste allorquando all’azione del soggetto attivo/agente sopravviene una ulteriore azione che trova nella prima un precedente senza il quale l’evento non si sarebbe realizzato.
[6] La norma di cui all’art. 45 c.p. esclude la punibilità di chi ha commesso il fatto per caso fortuito o forza maggiore. Occorre, tuttavia, fare un differenza tra le due ipotesi, distinzione invero evidenziata anche dalla giurisprudenza di legittimità. La forza maggiore richiama una forza esterna avverso la quale il soggetto non è in grado di opporre resistenza. Dunque, l’azione non è neppure mediamente ricollegabile al soggetto, venendo a monte a mancare il requisito della coscienza e volontà dell’azione. Vi è, in altri termini, un totale annullamento del potere di azione dell’agente, impedendo ab orgine l’avverarsi un fatto penalmente rilevante. Al contrario, il caso fortuito consiste in un avvenimento assolutamente imprevedibile, slegato anch’esso dalla volontà dell’agente ma, diversamente dalla forza maggiore, non necessariamente esclude l’esistenza dell’azione. In sostanza, impedisce che l’agente sia chiamato a rispondere dell’evento verificatosi senza che venga annullata del tutto la signoria dell’agente sull’azione.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento