Per il commercio online di auto usate, il comune non può richiedere una SCIA, ma è sufficiente la presa d’atto dell’autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 126 del TULPS (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza).
Decisione: Sentenza n. 1821/2016 Consiglio di Stato – Sezione V
Classificazione: Amministrativo, Commerciale
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Il caso.
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive del comune di Roma aveva negato l’autorizzazione ad avviare l’attività di commercio elettronico di autovetture a seguito di SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) presentata da una SRL per l’esercizio .della vendita, in forma elettronica, di autovetture nuove e usate.
Il comune aveva comunicato alla società che la SCIA non poteva essere accolta e di conseguenza la stessa società non era autorizzata ad avviare l’attività commerciale.
L’atto di diniego si basava sul rilievo che «l’attività di vendita di auto nuove ed usate non può essere esercitata mediante il commercio elettronico di cui all’art. 21 del D. Lgs. 114/98 in quanto il bene di scambio, nel caso di specie auto nuove o usate, rientra nella categoria dei beni mobili registrati per cui data la natura giuridica degli stessi, è necessaria la sottoscrizione del contratto di compravendita, anche ai fini della successiva registrazione al P.R.A. Tale tesi risulta avvallata da quanto disposto all’art. 11 del D. Lgs. n. 70/2003, che disciplina i casi di esclusione dei contratti di beni di scambio che non possono essere oggetto di commercio elettronico».
La società istante proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, il quale lo respingeva, e la società impugna la decisione del TAR al Consiglio di Stato chiedendone l’annullamento, impugnazione che viene accolta..
La decisione.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, nel decidere il ricorso presentato dalla società, aveva così motivato:
«Il contratto di compravendita di un’automobile non richiede la forma scritta ad substantiam, ma si perfeziona, così come la vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso delle parti validamente manifestato.
La forma scritta, però, è richiesta ai fini della trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico e, può essere sostituita, ai sensi dell’art. 6, comma 3, r.d. 29 luglio 1927, n. 814, nel caso di vendita verbale, da dichiarazione autenticata sottoscritta dalla sola parte venditrice.
Pertanto, ai fini della validità ed efficacia del trasferimento di proprietà del bene non rileva la circostanza della non eseguita trascrizione dell’atto di alienazione presso il P.R.A., che, invece, configura uno strumento di pubblicità legale e di tutela in quanto volto a dirimere i conflitti che dovessero sorgere tra aventi causa dal medesimo venditore che vantino diritti sullo stesso bene.
Tuttavia, appare indubitabile che – richiedendo il contratto, sia pure al fine di costituire uno strumento di pubblicità legale e di risoluzione di conflitti tra più aventi causa dal medesimo dante causa, la sottoscrizione di almeno una delle due parti, la parte venditrice, e l’esercizio di pubblici poteri, funzionale all’esecuzione della trascrizione presso il P.R.A. – la fattispecie rientra tra le cause di esclusione del commercio elettronico di cui all’art. 11 d. lgs. n. 70 del 2013.
L’attività avente ad oggetto il commercio di veicoli, intesa nel senso del perfezionamento della vendita degli stessi, pertanto, non può avvenire in forma elettronica per espressa previsione legislativa.
Diversamente, può senz’altro essere effettuata in forma elettronica l’attività di offerta al pubblico degli autoveicoli al pubblico, che costituisce una fase antecedente al perfezionamento del contratto di compravendita attraverso il quale avviene il trasferimento di proprietà del bene verso il pagamento di un prezzo».
La società deduce che il TAR avrebbe ritenuto applicabile l’art. 11 del D. Lgs. n. 70/2003 anche ai contratti in cui l’intervento degli organi contemplati non è richiesto “ad substantiam“, e per il Consiglio di Stato le doglianze della società sono fondate.
Infatti, per il Collegio «la trascritta disposizione va intesa nel senso che restano esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 70/2003, i contratti in relazione ai quali l’intervento degli organi ivi contemplati è necessariamente richiesto ai fini della validità o dell’efficacia del negozio.
La norma non è, dunque, applicabile alla compravendita di autoveicoli, la quale, com’è noto, si perfeziona, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, per mezzo del semplice consenso fra le parti e non richiede, perciò, né la forma scritta “ad substantiam”, né l’intervento di alcun particolare organo (Cass. Civ., Sez. III, 11/4/2006, n. 8415).
La forma scritta, con relativa autenticazione, è richiesta ai soli fini della trascrizione al P.R.A., la quale, però, non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento, ma mero mezzo di pubblicità, inteso a dirimere potenziali contrasti tra più aventi causa del medesimo venditore (Cass. Civ., Sez. III, 26/10/2009, n. 22605).
Quella della trascrizione al P.R.A. costituisce, peraltro, una fase del tutto eventuale, essendo rimessa alla volontà dell’interessato la facoltà di richiederla.».
Il Consiglio di Stato ha quindi accolto l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, è stato accolto il ricorso di primo grado, con annullamento del provvedimento impugnato.
Osservazioni.
La compravendita di auto usate può perfezionarsi, come la vendita di qualsiasi bene mobile, anche con semplice accordo verbale, mentre la trascrizione al P.R.A. è del tutto eventuale e rimessa alla richiesta dell’interessato ai fini della pubblicità legale.
Il comune non può richiedere una SCIA, ma è sufficiente la presa d’atto dell’autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 126 del TULPS (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza).
Disposizioni rilevanti.
DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 114
Riforma della disciplina relativa al settore del commercio
Vigente al: 13-11-2016
Titolo VI – Forme speciali di vendita al dettaglio
Art. 21 – Commercio elettronico
1. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato promuove l’introduzione e l’uso del commercio elettronico con azioni volte a:
a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;
b) tutelare gli interessi dei consumatori;
c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore ed operatori del servizio;
d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitività globale delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e alle medie, attraverso l’utilizzo del commercio elettronico;
e) favorire l’uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a garantire l’affidabilità degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore;
f) garantire la partecipazione italiana al processo di cooperazione e negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico.
2. Per le azioni di cui al comma 1 il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato può stipulare convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonché con associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori.
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. 70
Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.
Vigente al: 13-11-2016
Art. 11 – Esclusioni
1. Il presente decreto non si applica a:
a) contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili, diversi da quelli in materia di locazione;
b) contratti che richiedono per legge l’intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che implicano l’esercizio di pubblici poteri;
c) contratti di fideiussione o di garanzie prestate da persone che agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali o professionali;
d) contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.
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