Le diverse tecniche rivolte all’analisi dell’attività elettrica cerebrale prospettano l’individuazione del nesso causale tra lo stato mentale e lo specifico comportamento, la patologia mentale e l’azione concreta: questione rilevante anche per superare la tesi c.d. riduzionistica secondo la quale “l’esistenza di una persona consiste solo nell’esistenza di un cervello e di un corpo, nonché nel rincorrere di una serie di eventi fisici e mentali correlati” , sì che il comportamento dell’essere umano potrebbe essere compreso esclusivamente in base ai dati fisiologici, con conseguente riduzione della soggettività e della volontà a semplice “nomina”, ossia a complessi sistemi di funzionamenti neuronali . La diffusione dell’interesse nei confronti dei risultati della ricerca in campo neuroscientifico, tuttavia, non ha rimosso i dubbi sulla concreta utilizzabilità da parte del giurista degli esiti delle scienze cognitive, soprattutto in presenza di un approccio metodologico poco incline al ricorso all’interpretazione sistematica-assiologica.
Come è evidente, la prospettata incidenza non riguarda soltanto la concreta applicazione del diritto, ma investe anche l’attività del legislatore nazionale ed europeo, non potendosi escludere l’impiego degli esiti dei “Studi cognitivi” al fine della selezione della possibile regolamentazione dei profili significativi della persona. Con specifico riferimento al settore del diritto civile, le neuroscienze possono contribuire alla verifica dell’idoneità del soggetto al compimento di atti, patrimoniali e non patrimoniali; all’accertamento e alla quantificazione del danno biologico; al controllo dell’uso delle biotecnologie rivolte all’inibizione ovvero al potenziamento di specifiche facoltà cerebrali e, dunque, delle capacità cognitive della persona.
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Amministrazione di sostegno e dilemmi legati alle condizioni del soggetto debole. Verso una co-produzione tra diritto e scienza
I sistemi di tutela dei soggetti deboli pongono l’interrogativo circa l’eventuale ammissibilità di una proficua utilizzazione delle neuroscienze sia all’ “an” che al “quomodo” della misura di protezione e, in particolare, della forma più duttile costituita dall’amministrazione di sostegno rivolta a fornire interventi di supporto, temporaneo o permanente, alle persone, in tutto o in parte, prove di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana e, conseguentemente, incapace di provvedere, in tutto o in parte, ai propri interessi , come può agevolmente desumersi dagli artt. 405, comma 4, c.c “qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata…”; 408, comma 1, c.c. “la scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario”; 410, comma 1, c.c “nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario”; 44 disp. att. c.c. e trans. novellato ad opera dell’art. 12 l. n. 6 del 2004 attribuisce “al giudice tutelare di dare all’amministratore di sostegno istruzioni inerenti agli interessi morali del beneficiario”.
Il ricorso ad indagini peritali, non soltanto psichiatriche, ma anche cognitive, consente di ascrivere alle neuroscienze un ruolo significativo nel costante controllo della condizione di “impossibilità” di realizzazione dei propri interessi da parte del soggetto sottoponibile ovvero sottoposto all’amministrazione di sostegno al fine di assicurarne il rispetto della dignità.
Nonostante l’affermazione secondo la quale “la prova dell’incapacità, sebbene possa essere data con ogni mezzo, deve essere rigorosa e precisa” , spesso l’esclusione dell’incapacità o della capacità è giustificata sulla base ora di dati empirici , ora di disposizioni testimoniali, ora di certificati medici attestanti, per esempio, il sopraggiungere della malattia rispetto alla stipula del contratto o alla redazione dell’atto, ora sulla base di consulenze tecniche considerate “determinanti” o all’opposto “irrilevanti” .
Invero, l’utilità delle indagini peritali, soprattutto cognitivi, è rilevante in molti casi. Si pensi alla impugnazione della dichiarazione di interdizione sulla base di una perizia neuroscientifica attestante la limitata e non totale incapacità; all’interdetto che si sottoponga a indagini cognitive al fine di fornire un ulteriore elemento di prova del riacquisto di una limitata capacità; all’interesse all’acquisizione di prova aggiuntiva dello stato mentale specialmente in caso di condizioni negative di salute o di età avanzata. Tuttavia, sono costantemente intervenute decisioni fondate su illazioni deduttive e quindi sull’accoglimento, quale regola e non più quale eccezione, della “c.d. presunzione di incapacità”, nonostante non siano mancate le richieste di consulenze, psicologiche e/o psichiatriche e/o mediche.
La complessità delle indagini sullo stato mentale non richiede soltanto la massima cautela nella selezione degli interventi di tutela, ma anche il supporto degli esiti più avanzati della ricerca scientifica e tecnologica.
In questa direzione, è necessario il ricorso a una pluralità di perizie, specialmente se di genere diverso, in funzione del diverso ruolo e del differente grado di affidabilità consente l’effettiva protezione del soggetto.
La necessità di avvalersi di tutti i possibili mezzi istruttori quali strumentali di garanzia della persona discende dalla previsione dell’art. 407, comma 3, c.c in forza del quale il giudice tutelare deve disporre, anche d’ufficio, “gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione” e dal consolidato orientamento secondo il quale la prova dell’incapacità “non è censurabile in sede di legittimità tranne che per vizi logici o errori di diritto”.
Il monitoraggio sull’effettivo livello di coscienza si coniuga con la duttilità di applicazione dell’istituto consente la prospettazione di un progetto di tutela personalizzato e flessibile, sempre che il dato cognitivo acquisito sia un elemento di supporto non di tipo esclusivo nella risoluzione di questioni giuridiche.
Collaborazione tra neuroscienziati e giurista: il best interest della persona
L’introduzione dell’amministrazione di sostegno discende dall’esigenza di imporre il minor sacrificio dell’autonomia del disabile con la contestuale valorizzazione delle capacità del disabile in modo da determinare il minor sacrifico della sua autonomia individuale. Sospinge in questa direzione la Carta di Nizza del 2000 che riconosce il diritto del disabile di beneficiare di misure di protezione che garantiscano la capacità di autodeterminarsi e favoriscono l’inserimento sociale in quanto dirette a promuovere la partecipazione alla vita della comunità (art. 26). La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, approvata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia con la l. 3 marzo 2009, n. 18 assicura ai soggetti disabili il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali secondo un modello rivolto alla messa in evidenza, nella regolamentazione della misura di protezione, non del deficit ma delle potenzialità esprimibili in un contesto socio-culturale realmente sensibile alla valorizzazione della persona.
I sistemi di tutela possono essere declinati, allora, soltanto dal concreto esercizio del potere giurisdizionale del giudice tutelare diretto a modellare l’amministrazione di sostegno sulle esigenze del beneficiario, disabile fisico o psichico, nonché a rimodulare in qualsiasi momento la misura di protezione mediante la modificazione e l’integrazione, anche d’ufficio, delle decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore.
Come evidente, decisiva si manifesta la valutazione del livello di capacità del soggetto che si intende proteggere, soprattutto nei casi più emblematici che riguardano l’applicabilità dell’istituto per far fronte a esigenze di natura personale. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, al caso di persona affetta dal morbo di Alzeheimer.
Al fine di stabilire la misura di protezione proporzionata e suscettibile di essere applicata soltanto per il tempo strettamente necessario, la sottoposizione del soggetto a periodica revisione, anche mediante le neurotecnologie, si manifesta particolarmente significativa giacché si è in presenza di demenza invalidante a esordio prevalentemente senile che sviluppa molteplici deficit cognitivi, primo fra tutti la compressione della memoria, con lunghi e, spesso, lenti processi generativi.
Lungi dall’impiegare misure di tutela della persone disabili “proporzionate, adatte alle condizioni della persona, applicate per il più breve tempo possibile” , la giurisprudenza spesso preferisce tout court, in presenza di una grave forma di Alzheimer e di limitati bisogni di protezione, l’istituto dell’amministrazione di sostegno rispetto all’interdizione ; ovvero, al contrario, si esclude il ricorso all’amministrazione di sostegno in considerazione di uno stato mentale talmente grave da non consentire né la comprensione, né l’estrinsecazione di volontà idonee. Invero, soltanto il costante rispetto della proporzionalità, temporaneità e revisionabilità delle misure di protezione permette di assicurare la tutela e la promozione dell’autonomia della pertransitorietà della situazione al fine dell’attivazione dell’amministrazione di sostegno, da un lato, determina la sostanziale assimilazione all’interdizione, dall’altro, oblitera le specifiche garanzie previste per l’interdetto.
Fermo restando che la gravità della patologia mentale costituisce elemento necessario ma non sufficiente per procedere all’interdizione del soggetto, il monitoraggio può essere di supporto al fine di accertare sia l’abitualità sia la gravità dell’infermità.
Si pensi, all’atrofizzazione di una determinata area cerebrale, evidenziata da tomografia assiale computerizzata, spesso considerata quale causa della schizofrenia e all’esclusione del ricorso all’interdizione ove faccia difetto l’abitualità della grave infermità in favore dell’amministrazione di sostegno; alla lesione superficiale della stessa area o di altre aree cerebrali, quale causa di una malattia permanente ma non grave, e all’esclusione dell’interdizione in favore dell’inabilitazione.
In questa direzione, non può dubitarsi della proficuità di una collaborazione tra operatori giuridici e neuroscienziati per la risoluzione di problemi concreti al fine di realizzare il “best interest” della persona mediante la scelta di una misura di sostegno proporzionata e differenziata sotto il profilo funzionale e qualitativo.
Atti personalissimi, neuroscienze e altri istituti di protezione
Le neuroscienze offrono strumenti utili per rilevare la volontà del soggetto cosciente al fine di garantirne l’esplicazione soprattutto con riferimento ai “diritti personalissimi”, come quello di accettare o rifiutare interventi terapeutici sino all’estrema estrinsecazione di esercizio all’autodeterminazione in termini negativi qualora interferisca con il diritto supremo della vita.
Molte situazioni di difficile soluzione possono trovare un supporto valido per permettere al soggetto di esercitare i diritti fondamentali indisponibili: si pensi non soltanto alle persone che si trovino in stato cosciente sebbene completamente immobilizzate ma soprattutto ai soggetti in uno stato di coscienza minima erroneamente definiti in stato vegetativo permanente per i quali è rilevabile un’attività cerebrale seppur evanescente.
Il tema investe gli atti personalissimi che presuppongono una capacità naturale e che costituiscono manifestazioni essenziali per i quali va riconosciuta alla persona, anche interdetta, la legittimazione a compierli purché in concreto abbia quella specifica idoneità. Tuttavia, questione assai controversa è quella dell’ammissibilità di scelte esistenziali da parte di un sostituto del soggetto in stato di incoscienza e, in particolare, dell’amministratore di sostegno, del tutore o del curatore.
In questa prospettiva non può tacersi del rilievo che il legislatore ha reputato di dover attribuire a un soggetto diverso dall’interessato il potere: di promuovere azioni relative a diritti personalissimi, come nel caso di nullità del matrimonio (art. 245 c.c.), riconoscimento del figlio (artt. 263 e 264 c.c.), accertamento giudiziale della paternità/maternità naturale nell’interesse dell’incapace (art. 273 c.c.), interruzione volontaria della gravidanza per la donna interdetta per infermità di mente (art. 13 l. n. 194 del 1978); nonché di compiere in generale tutti gli atti civili al fine della cura ora del minore, dell’interdetto o dell’inabilitato, ora, anche soltanto dell’interdicendo o inabilitando e, nello specifico, di prestare il consenso ad un intervento ispirato alla salvaguardia degli interessi della persona incapace.
Infine, nell’ambito dell’amministrazione di sostegno, il giudice tutelare è tenuto ad adottare, anche d’ufficio, qualora ne sussista la necessità, tutti i provvedimenti urgenti per la conservazione e l’amministrazione del patrimonio della persona interessata e per la cura della persona e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione del soggetto, dei suoi bisogni e delle sue richieste.
Sembra potersi avverare l’auspicio di risolvere i problemi giuridici in maniera pragmatica e flessibile, nonché di riconoscere giuridicamente rilevanti quelle scelte che di fatto il livello intellettivo del soggetto è in condizione di compiere in attuazione della solidarietà umana e sociale.
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