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In caso di separazione o divorzio, il coniuge che percepisce il mantenimento ha diritto all’assegno anche se è giovane e in grado di lavorare? In quali casi la somma può essere ridotta o addirittura azzerata, e quali sono le circostanze di cui bisogna tener conto? Il diritto al mantenimento va valutato caso per caso, ma la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 789 del 13 gennaio 2017, ha dato un’importante indicazione in merito.
Vediamo allora in quali casi l’ex coniuge in grado di lavorare non ha diritto al mantenimento.
Quando è dovuto l’assegno di mantenimento?
Ricordiamo innanzitutto, in linea generale, che l’assegno di mantenimento viene corrisposto in caso di separazione o divorzio da uno dei due coniugi (solitamente il marito) al partner economicamente più debole e agli eventuali figli della coppia.
Il mantenimento viene corrisposto dietro esplicita richiesta di uno dei coniugi quando questi non sia titolare di adeguati redditi propri. Ma attenzione: con “adeguati redditi” si intendono non solo i mezzi economici necessari per vivere, ma anche il mantenimento del tenore di vita esistente prima della separazione.
Per quanto riguarda i figli, invece, l’obbligo al mantenimento permane fino al raggiungimento della maggiore età e poi fino alla conquista di un’autosufficienza economica in linea con le normali condizioni di mercato.
L’ex in grado di lavorare ha diritto al mantenimento?
L’assegno, dunque, viene corrisposto all’ex partner quando questi non abbia “adeguati redditi propri”. Ma nello specifico bisogna valutare due fattori: innanzitutto l’oggettiva capacità economica del coniuge costretto a pagare l’assegno, e poi la capacità di lavorare (e quindi di produrre reddito) dell’ex a cui è stato assegnato il mantenimento.
Con frequenza sempre maggiore negli ultimi anni, infatti, la Cassazione ha ribadito che in sede di determinazione dell’assegno da corrispondere va valutato ogni reddito e ogni capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica, inclusa “l’attitudine al lavoro proficuo”.
Nel caso in cui il coniuge teoricamente più “debole” disponga di adeguate risorse, l’assegno potrebbe essere considerevolmente ridotto o addirittura negato.
No al mantenimento solo in caso di offerte concrete
Ma allora l’ex ancora giovane e in forze non ha diritto all’assegno?
Dipende. Come ricorda ancora la Cassazione, la capacità lavorativa va valutata sempre nel concreto della situazione specifica, e mai in astratto. L’ex partner non è esente dalla ricerca di un lavoro, ma l’assegno di mantenimento o la sua revisione devono essere decisi in base alle offerte di lavoro effettivamente pervenute e alle nuove capacità professionali effettivamente acquisite.
La pura capacità lavorativa teorica non determina di per sé un adeguamento dell’assegno.
L’assegno è dovuto se si forma una nuova famiglia?
L’importo dell’assegno di mantenimento può però variare nel caso in cui il coniuge che è costretto a pagare formi una nuova famiglia, anche di fatto.
Anche in questo caso bisogna fare attenzione: la nascita di un nuovo figlio con un nuovo partner non determina di per sé la revisione dell’importo da pagare. Bisogna sempre tener presente, tuttavia, l’effettiva capacità economica del cittadino, che può appunto mutare al momento della nascita di un altro figlio. Diritto a costituire una nuova famiglia che, ricordiamo, non può essere negato all’uomo o alla donna separato o divorziato.
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