Niente omissione di soccorso se c’è il consenso del paziente

Redazione 22/07/11

Con la sentenza n. 28005 del 15 luglio 2011 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un pubblico ministero avverso la sentenza di non luogo a procedere per i reati di cui agli artt. 593 e 328, co. 1, c.p., norme incriminatrici dell’omissione di soccorso e del rifiuto o omissione di atti d’ufficio.

Il Gup aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di un sanitario che aveva rifiutato di prestare assistenza ad un giovane che, a seguito di una caduta, si era recato alla guardia medica.

D’accordo col paziente, infatti, la guardia medica aveva sollecitato l’intervento del 118 affinché fosse ricoverato in una struttura ospedaliera.

Successivamente il sanitario era stato accusato di omissione di soccorso e di rifiuto o omissione di atti d’ufficio.

Il Gup aveva pronunciato il non luogo a procedere e la Cassazione ha condiviso la decisione.

Si legge nella sentenza infatti che la fattispecie dell’omissione di soccorso, che sanziona la violazione di un dovere generale di soccorso, «non viene in rilievo e non concorre formalmente – in forza del principio di specialità (art. 15 c.p.) – con il delitto di omissione di atti di ufficio (art. 328, comma 1, c.p.), che disciplina la violazione del dovere specifico del medico pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che rifiuta indebitamente un atto del proprio ufficio che, per ragioni di sanità, deve essere compiuto senza ritardo».

In effetti non sembra che la condotta del medico posso essere sussunta nella fattispecie dell’omissione di soccorso, in quanto la norma incrimina la condotta di chiunque, «trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo», ometta di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’autorità.

Non ricorre, invero, neanche il reato di omissione di atti d’ufficio, avendo l’imputato, addetto al servizio di guardia medica, provveduto, dopo avere ottenuto il consenso del paziente, a chiamare il 118 e far ricoverare in paziente in ospedale, dove si provvide alla sutura della ferita.

Redazione

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