Con un comunicato del 20 luglio 2023, il Consiglio Nazionale Forense ricorda che le cause di mantenimento del coniuge debole e dei minori non sono soggette a pause processuali.
1. Il comunicato
Con il comunicato in oggetto, indirizzato ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, il Consiglio Nazionale Forense chiede di informare avvocati ed iscritti che, per effetto dell’ordinanza n. 18044 del 6 giugno 2023 della Corte di Cassazione, ai procedimenti giurisdizionali avente ad oggetto il mantenimento del coniuge debole e dei minori non può essere applicata la sospensione feriale; essi, infatti, sono “assimilabili a quelle in materia di alimenti, per definizione urgenti”.
2. L’ordinanza n. 18044 del 6 giugno 2023
Come riportato nel comunicato, l’ordinanza afferma un nuovo principio di diritto, ovvero che “in tema di obbligazioni alimentari come regolate dall’art. 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 (relativo alla Competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari), a norma del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 3, convertito nella L. n. 27 del 2020, che della prima costituisce una derivazione, nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, di cui alla L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3”.
Vuoi restare aggiornato?
Con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!
Iscriviti alla newsletter
Scegli quale newsletter vuoi ricevere
Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.
Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.
Grazie per esserti iscritto alla newsletter.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento