No all’uso indiscriminato dell’artificio delle scritture di raccordo

Con ordinanza resa in un giudizio ex 702 bis c.p.c. depositata il 14.3.2016 il Tribunale di Benevento, nella persona del dott. Aldo De Luca, si è pronunciato sul ricorso proposto da una società nei confronti di una banca teso ad ottenere la rideterminazione del saldo di un conto corrente bancario ancora aperto alla data di proposizione della domanda e di ripetizione delle somme illegittimamente addebitate sul conto medesimo.

Il Giudice in virtù della natura tecnica delle questioni prospettate dalle parti nelle rispettive difese ha disposto una C.T.U. per la ricostruzione del rapporto.

Nell’espletamento della C.T.U. il consulente contabile ha accertato l’assenza di un contratto riferibile al rapporto di conto corrente e ha verificato la frammentarietà della documentazione prodotta dalla società ricorrente e in virtù del fatto che risultavano mancanti numerosi estratti conto trimestrali ha ricostruito il rapporto facendo ampio ricorso alle c.d. “scritture di raccordo”.

Ebbene, anche se la banca ha prestato adesione a una delle ipotesi ricostruttive del rapporto elaborate dal C.T.U., il Tribunale di Benevento ha osservato che “l’adesione all’una o all’altra ipotesi ricostruttiva elaborata dal C.T.U. non può prescindere da una valutazione circa il corretto adempimento dell’onere probatorio da parte del ricorrente”.

Il Giudice ha preliminarmente osservato che gravava comunque sul ricorrente l’onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata e quindi di produrre in giudizio gli estratti conto in serie continua in modo da consentire la ricostruzione  del rapporto in modo credibile ed oggettivo.

Nel caso de quo, invece, la documentazione prodotta si è rilevata frammentaria al punto da non rendere possibile la ricostruzione del rapporto senza l’ampio ricorso all’artifizio delle scritture di raccordo.

Il Tribunale di Benevento ha osservato che in tali casi, il ricorso alle scritture di raccordo determina risultati alterati e non oggettivi, non corrispondenti al reale andamento del conto e che il ricorso al suddetto criterio appare giustificabile a fronte solo della mancanza di estratti conto relativi a singole o limitate chiusure periodiche”.

In particolare il giudice ha affermato che il ricorso alla scritture di raccordo implicherebbe “prestare il fianco a  strategie scorrette da parte del correntista al quale gioverebbe proprio la frammentarietà  degli estratti conto”.

Infatti, secondo il Tribunale se si consentisse l’uso indiscriminato delle scritture di raccordo l’attore o ricorrente potrebbe proporre la domanda sulla base della scarsa documentazione in suo possesso senza neppure attivarsi ex art. 119 T.U.B. prima della proposizione del giudizio.  

Quindi, il ricorrente, nel caso de quo aveva l’onere di produrre in giudizio gli estratti conto in serie continua, ovvero con discontinuità non rilevanti, perché solo in tal modo sarebbe stato possibile accertare i fatti costitutivi delle pretese azionate e giungere a risultati credibili perché oggettivi.

Inoltre, il ricorrente non ha documentato la chiusura del rapporto nel corso del giudizio, con la conseguenza che non può essere accolta l’istanza di ripetizione di indebito, atteso che non vi sono pagamenti ripetibili, ma solo semplici annotazioni in conto (cfr. Cass. n. 798/2013).

Il Tribunale di Benevento ha pertanto parzialmente accolto la domanda e compensato per intero le spese di lite.

Sentenza collegata

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Avv. De Luca Maria Teresa

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