No all’arresto per furto senza flagranza

Corte di Cassazione: no all’arresto per furto senza flagranza.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 15 settembre – 2 ottobre 2017, n. 45322

La Corte di Cassazione con la sentenza del 2 ottobre 2017, n.45322 sancisce la decadenza del principio di flagranza qualora intercorra un lasso di tempo, seppur breve, tra il furto e la cattura da parte delle forze di polizia. Altresì che le testimonianze rese da terzi non comportano l’arresto.

 

Nel caso di specie, arrestato per furto in un supermercato, di una birra e di due scatolette di tonno, all’uomo di etnia nigeriana viene imputata l’accusa di rapina impropria. La peculiarità dell’arresto testé citato risiede nel trarre fondamento dalle testimonianze rese dal personale del supermercato, in un momento posteriore all’evento, rectius, successivamente alla fuga del soggetto dal luogo in cui il fatto è avvenuto.

Di fatto, con ordinanza del 12/05/2017, il Gip presso il Tribunale di Vicenza non procede alla convalida dell’arresto poiché non avvenuto in flagranza di reato.

Il pubblico ministero, eccependo la condizione di “quasi-flagranza” dell’arresto, in ragione dell’attivarsi delle ricerche da parte della polizia giudiziaria nell’immediatezza dell’evento, propone ricorso avverso l’ordinanza de qua.

 

Orbene, già in passato le Sezioni Unite, con la sentenza del 21 settembre 2016, n.39131 si erano orientate verso la non sussistenza della quasi-flagranza qualora l’intervento delle forze di polizia non si verifichi nell’immediatezza del fatto, bensì, sia successivo all’evento, nonché, per la sola acquisizione di informazioni da parte di terzi. Id est, la Corte con tale sentenza pone un fondamentale principio di diritto che ha sciolto i nodi del dibattito giurisprudenziale circa l’identificazione della quasi-flagranza: «E’ illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di “quasi flagranza”, la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato».

 

Concludendo, i Giudici di legittimità, quindi, concordano con la decisione del Gip di ritenere illegittimo l’arresto, confermando l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite reputando che decada il principio di flagranza allorquando sia intercorso un lasso di tempo, anche ristretto, tra il compimento del furto e la cattura. Inoltre, le testimonianze rese dai terzi non provocano l’arresto.

 

 

 

Sentenza collegata

53060-1.pdf 72kB

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Dott.ssa Fragiotta Gioia

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