Cos’è il minimo vitale
Con la sentenza n. 97 del 10/07/1968[1], la Corte Costituzionale aveva già individuato il c.d. minimo vitale in “quei mezzi che appaiono indispensabili alle fondamentali esigenze dell’uomo”, in quei “redditi tanto modesti da essere appena sufficienti a soddisfare i bisogni elementari della vita”.
La Consulta aveva, già allora, precisato che tale minimo vitale fosse “intangibile”.
Minimo vitale per l’individuo e minimo vitale familiare
Com’è ovvio il concetto di minimo vitale è sotteso al singolo individuo, in quanto ciascuno ha “bisogni elementari” e “fondamentali esigenze”. Tuttavia esso è riferibile all’uomo “sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (art.2 Cost.); “Tutti i cittadini hanno pari dignità” ed “E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana” (art.3 Cost.).
La più importante della formazioni sociali è la famiglia matrimoniale (art. 29 e ss. Cost.), nei confronti della quale v’è un esplicito favor della nostra Costituzione vigente.
Del resto “La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato” (art.16 n.3 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani )[2], assicurando essa – tra l’altro – il ricambio generazionale e così la sostenibilità del futuro welfare state (es. pensioni e sanità) anche in favore di chi non vorrà o non potrà generare e crescere figli (che sono i lavoratori e contribuenti di domani[3]).
Il dovere di mantenimento ed accrescimento dei figli è di primario interesse pubblico, tanto da esser espressamente sancito dalla Costituzione (art.30).
E’, però, di palmare evidenza che un nucleo con figli a carico ha “bisogni elementari” e “fondamentali esigenze” certamente maggiori rispetto a quelli di un single, pur considerando i risparmi derivanti dalle economie di scala.
Per tale ragione, la stessa Costituzione ha espressamente previsto che “l’adempimento dei compiti” genitoriali appena citati (art.30 Cost.) debba esser agevolato e ciò “con particolare riguardo alle famiglie numerose” (art.31 Cost.), dato che i costi crescono al crescere del numerosità del nucleo.
Alla famiglia va dunque garantita (art.36 Cost.) “un’esistenza libera e dignitosa” – “in ogni caso” -, sia alla famiglia di chi è riuscito a trovare quel lavoro che (spesso non c’è, ma che) “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini” (art.4 Cost.), sia alla famiglia di chi “è inabile al lavoro” (art.38 Cost.).
All’interno della famiglia occorre poi “assicurare alla madre ed al bambino una speciale adeguata protezione” (art.37 Cost.).
Perciò anche il Parlamento Europeo ha espressamente insistito “sulla necessità di tenere conto delle persone a carico nella definizione delle soglie di reddito minimo, in particolare dei bambini” (cfr. pag.10 della Risoluzione del 20/10/2010) [4].
Così accanto al concetto di minimo vitale “individuale” esiste quello di minimo vitale “familiare”, che esige ancora maggiore protezione.
Purtroppo, nonostante quanto sopra, i dati statistici diffusi dall’Istat continuano a segnalare la continua diminuzione delle nascite (media nazionale: 1,34 figli per donna, mentre occorrerebbero circa 2,1 figli per garantire il ricambio generazionale[5]) ed un complessivo crollo demografico (senza precedenti dall’unità d’Italia), accompagnato da un aumento esponenziale della povertà.
Tra i soggetti più a rischio di povertà l’Istat indica[6] giusto i nuclei con tre o più figli minori a carico, il che conferma che in Italia mettere al mondo bambini costituisce causa di indigenza.
Ciò è paradossale in un contesto socio-economico che esige[7] un rapido recupero della natalità ed in un ordinamento giuridico che esprime un favor di rango costituzionale (art.31), un “particolare riguardo” nelle agevolazioni per le famiglie numerose (cioè quelle con almeno tre figli, secondo il Piano nazionale per la Famiglia[8], approvato dal Consiglio dei Ministri in data 07/06/2012). Pertanto la soglia individuale del minimo vitale non può non crescere al crescere della numerosità del nucleo e dei relativi costi.
Diritto ed intangibilità del minimo vitale
Il minimo vitale trova il suo fondamento nel diritto inviolabile alla dignità umana, diritto riconosciuto (anche) dagli artt. 2, 3 e 36 della nostra Costituzione[9], dagli artt. 1 e 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo[10], nonché dall’art.1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea[11] e ribadito nelle raccomandazioni del Consiglio Europeo 92/441/CEE[12] e 92/442/CEE[13], oltre che nelle Risoluzioni del Parlamento Europeo del 20/10/2010[14] e del 24/10/2017[15].
Invero v’è un diritto a “quei mezzi che appaiono indispensabili alle fondamentali esigenze dell’uomo” e della sua famiglia e v’è un diritto a che questi mezzi minimali non vengano sottratti.
Così, da un lato, occorre fornire il minimo vitale a coloro che ne sono privi e, dall’altro lato, va garantita l’intangibilità di tale minimo, inviolabile.
L’intangibilità vale anche per l’Erario dato che “l’art. 53 della Costituzione, nello stabilire che tutti devono concorrere alla spesa pubblica, fa riferimento alla ‘capacità contributiva’ dei soggetti, e con ciò, mentre da un lato impone che a maggior capacità corrisponda un maggior concorso da realizzarsi col criterio della progressività al quale il sistema tributario deve ispirarsi, esclude, dall’altro, che l’obbligo tributario possa sorgere ove tale capacità manchi del tutto. In altri termini, (…) la capacità contributiva costituisce presupposto di legittima imposizione (…) solo quando sussista una disponibilità di mezzi economici che consenta di farvi fronte (…): se così non disponesse, la legge finirebbe con l’imporre un obbligo di imposta anche là dove una capacità contributiva é inesistente.” (Corte Costituzionale, sentenza n.97 del 10/07/1968[16]).
Inoltre il Giudice delle Leggi ha espressamente osservato che “dai calcoli tributari si constata senza dubbio che l’attuale trattamento fiscale della famiglia penalizza i nuclei monoreddito e le famiglie numerose con componenti che non producono o svolgono lavoro casalingo (…) che (…) sono tenute a corrispondere un’imposta sui redditi delle persone fisiche notevolmente superiore rispetto ad altri nuclei familiari composti dallo stesso numero di componenti e con lo stesso reddito, ma percepito da più di uno dei suoi membri.” (Corte Costituzionale, sentenza n.358 del 24/07/1995[17]).
In sostanza il nostro sistema fiscale da oltre 40 anni penalizza le famiglie con figli (soprattutto quelle numerose) e non considera a sufficienza che il minimo vitale intangibile non può non includere le spese, di valore e necessità costituzionali (art.30), per mantenimento ed accrescimento dei figli, con conseguente riduzione proporzionale della “capacità contributiva” (art.53) dei loro genitori “con particolare riguardo alle famiglie numerose” (art.31 Cost.).
Dunque il nostro sistema fiscale, non soltanto non agevola – come invece dovrebbe – le famiglie numerose in ossequio all’art.31 della Costituzione, ma addirittura le discrimina (come la Consulta ripete a far tempo dalle note sentenze n.179 del 15/07/1976[18] e n.76 del 24/03/1983[19]).
De iure condendo
L’ormai famoso “Contratto per il Governo del cambiamento”[20], programma post-elettorale redatto ancor prima della formazione dell’Esecutivo Conte, contiene una serie di obiettivi che le forze politiche della maggioranza parlamentare hanno assunto l’impegno di realizzare nel corso della XVIII legislatura repubblicana.
Fra gli obiettivi più ambiziosi spiccano quelli relativi all’introduzione della c.d Flat Tax o Tassa Piatta e del c.d. Reddito (e Pensione) di Cittadinanza, che vanno esaminati nel contesto nazionale di progressivo impoverimento demografico ed economico.
La riforma fiscale denominata Flat Tax è descritta alle pagine 19 e seguenti del “Contratto”. Essa prevede “due aliquote fisse al 15% e al 20% per persone fisiche, partite IVA, imprese e famiglie”, una “deduzione fissa di € 3.000” annui per i nuclei che non superano un certo reddito familiare ed una “no tax area” per le sole “classi a basso reddito”.
La misura attiva del Reddito di Cittadinanza è descritta qualche pagina dopo (pagg. 34 e 35) e parte dall’assunto che “ogni individuo che percepisce un reddito o una pensione “inferiore ai 780,00 euro mensili”, “parametrato sulla base della scala OCSE per i nuclei familiari più numerosi”, “vive sotto la soglia di povertà”.
Le novità sono rilevanti, a prescindere dal fatto inedito che gli impegni siano stati assunti – solennemente e per iscritto – dalla maggioranza parlamentare dopo il risultato elettorale.
Innanzitutto v’è una ben precisa (“780,00 Euro mensili” pro capite) e ponderata (“l’ammontare […] è stabilito in base alla soglia di rischio di povertà calcolata sia per il reddito che per il patrimonio”) quantificazione del minimo vitale individuale.
In secondo luogo sono fissati ben precisi criteri di incremento (“sulla base della scala OCSE” [21]) automatico del minimo vitale, per costi relativi a ciascun carico familiare. Dunque la soglia individuale (€ 780 mensili) è “mobile”, cioè cresce al crescere della numerosità del nucleo, ma in maniera ridotta perché tiene conto delle economie di scala (e non anche delle agevolazioni di rango costituzionale[22] dovute “con particolare riguardo alle famiglie numerose”).
Il “Contratto” va interpretato con criteri di esegesi sistematica e le due misure (Reddito di Cittadinanza e No Tax Area della Tassa Piatta), collegate tra loro, fanno parte di un unico sistema, integrato e coerente, che ruota attorno al fondamentale concetto di minimo vitale “mobile” sopra illustrato.
Infatti l’indigenza va soccorsa con un assegno “mobile” (elevabile in relazione ai maggiori carichi familiari) e con un contestuale processo di inserimento (o reinserimento) attivo nel mercato del lavoro; nel contempo il reddito pari alla soglia di povertà (“mobile” giacché moltiplicabile per la scala OCSE in relazione ai carichi familiari), non esprimendo alcuna “capacità contributiva”, non è assoggettabile ad imposte dirette.
Conseguentemente la No Tax Area (area reddituale esclusa da imposte dirette) prevista nel “Contratto per il Governo” (a pag.20, a proposito della Flat Tax) non può non coincidere con “la soglia di povertà” mobile, quantificata (a pag.34) in “780,00 Euro mensili”, da moltiplicare per i coefficienti della scala di equivalenza OCSE, in rapporto alla numerosità nel nucleo familiare di riferimento.
Se poi il reddito non tassabile sarà inferiore al minimo vitale “mobile”, si avrà un beneficio economico “di Cittadinanza”, da erogarsi come “imposta negativa”.
L’importo di tale imposta negativa sarà pari alla differenza tra il reddito familiare conseguito e la soglia reddituale di povertà “mobile” (cioè moltiplicabile per la scala OCSE [o altra scala di equivalenza più idonea] in rapporto alla numerosità del nucleo) di cui sopra.
La priorità nell’accesso alla misura attiva (economica e di inclusione nel mondo del lavoro) verrebbe poi assicurata alle famiglie più numerose[23] e meno abbienti, cioè quelle con una “imposta negativa” maggiore, le più bisognose, quelle con meno soldi e con più bocche da sfamare.
Infine, se verrà confermato che la No Tax Area verrà applicata esclusivamente alle sole “classi a basso reddito”, sarà necessario indicare il tetto massimo di tale “basso reddito” familiare e, per coerenza sistematica, prevedere che il tetto massimo di tale “basso reddito” non tassabile sia anch’esso “mobile” e venga quindi moltiplicato per la scala di equivalenza OCSE in rapporto alla numerosità del nucleo familiare di riferimento (considerato che più numerosa è la famiglia, più soldi occorre guadagnare per mantenerla …).
Volume consigliato
[1] http://www.giurcost.org/decisioni/1968/0097s-68.html
[2]http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf
[3] ma pochi lavoratori (c.d. piramide demografica rovesciata) non potranno sostenere coi loro contributi l’onere economico necessario per tanti anziani
[4]http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0375+0+DOC+XML+V0//IT
[5] https://www.istat.it/it/files/2017/04/notastampa-noi-italia-2017.pdf
[6] https://www.istat.it/it/files/2017/07/Report_Povert%C3%A0_2016.pdf
[7] http://www.politichefamiglia.it/it/notizie/notizie/presentato-pattoxnatalit%C3%A0-un-patto-per-la-natalit%C3%A0/
[8] http://www.politichefamiglia.it/media/1180/piano-famiglia-definitivo-7-giugno-2012-def.pdf
[9] http://www.quirinale.it/qrnw/costituzione/pdf/costituzione.pdf
[10] http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf
[11]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A12012P%2FTXT
[12] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A31992H0441
[13] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A31992H0442
[14] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0375+0+DOC+XML+V0//IT
[15] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0403+0+DOC+XML+V0//IT
[16] http://www.giurcost.org/decisioni/1968/0097s-68.html
[17]http://www.giurcost.org/decisioni/1995/0358s-95.htm
[18] http://www.giurcost.org/decisioni/1976/0179s-76.html
[19] http://www.giurcost.org/decisioni/1983/0076s-83.html
[20] http://www.adnkronos.com/r/Pub/AdnKronos/Assets/PDF/contratto_governo_def.pdf
[21] http://www.ilblogdellestelle.it/marcia_perugia_assisi/ALLEGATO-1.pdf
[22] nonostante l’art.31 Cost. riservi un “particolare riguardo alle famiglie numerose” nelle agevolazioni
[23] in ossequio al disposto dell’art.31 Cost.
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