Frontex non è competente a valutare la fondatezza delle decisioni di rimpatrio né le istanze di protezione internazionale. Pertanto, tale agenzia dell’UE non è responsabile di eventuali danni connessi al respingimento verso la Turchia. Lo ha stabilito il Tribunale UE nella Sentenza del 6 settembre 2023, nella causa T-600/21 (WS e a. / Frontex).
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Indice
1. Il respingimento del 2016
Nel 2016 alcuni rifugiati siriani sono arrivati sull’isola greca di Milos. Dopo essere stati trasferiti sull’isola di Leros, avevano espresso la volontà di presentare una domanda di protezione internazionale. Dopo un’operazione congiunta di rimpatrio condotta dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) e dalla Grecia, sono stati trasferiti in Turchia, e da lì si sono recati in Iraq, dove risiedono da allora.
2. La richiesta di risarcimento danni
Poiché le loro denunce, presentate al responsabile dei diritti fondamentali di Frontex in merito al loro respingimento verso la Turchia, sono rimaste senza seguito, tali rifugiati hanno proposto domanda di risarcimento danni dinanzi al Tribunale UE, chiedendo il versamento di un importo di oltre 96.000 euro a titolo di danni materiali e 40.000 euro a titolo di danni morali. E ciò per l’asserita condotta illecita tenuta da Frontex prima, durante e dopo l’operazione di rimpatrio. A loro avviso, se Frontex non avesse violato i suoi obblighi in materia di tutela dei diritti fondamentali nell’ambito dell’operazione di rimpatrio, non sarebbero stati illegittimamente respinti verso la Turchia e avrebbero ottenuto la protezione internazionale alla quale avevano diritto, tenuto conto della loro cittadinanza e della situazione in Siria all’epoca dei fatti. Frontex avrebbe violato:
- il principio di non respingimento,
- il diritto di asilo,
- il divieto di espulsioni collettive,
- i diritti dei minori,
- il divieto di trattamenti degradanti,
- il diritto a una buona amministrazione,
- il diritto a un ricorso effettivo.
3. Il rigetto del ricorso
La condotta contestata a Frontex non può aver causato in modo diretto gli asseriti danni subiti, cioè alle spese sostenute da tali rifugiati siriani in Turchia e in Iraq, e al loro sentimento di angoscia legato in particolare al volo di rimpatrio verso la Turchia.
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4. Frontex non ha poteri decisori
In merito alle operazioni di rimpatrio, Frontex ha solo il compito di fornire sostegno tecnico e operativo agli Stati membri, mentre questi ultimi sono competenti a valutare la fondatezza delle decisioni di rimpatrio e a esaminare le istanze di protezione internazionale. I rifugiati in parola errano, quindi, nel ritenere che, senza le asserite violazioni di Frontex, non sarebbero stati illegittimamente respinti verso la Turchia e non avrebbero subito i danni materiali e morali dedotti, in quanto avrebbero ottenuto la protezione internazionale alla quale aspiravano, tenuto conto della situazione in Siria.
5. La mancanza del nesso eziologico
Secondo il Tribunale, non si può ritenere che i danni materiali e morali asseriti, relativo, da un lato, alle spese di locazione e di arredamento in Turchia, ai compensi pagati ai trafficanti per recarsi in Iraq e alle spese connesse alla vita quotidiana in tale paese come pure, dall’altro, al sentimento di paura e di sofferenza legato al viaggio difficile e pericoloso verso l’Iraq, derivi in modo diretto dalla condotta contestata a Frontex. Il Tribunale conclude che i rifugiati in questione non hanno fornito la prova del nesso di causalità diretto tra l’asserito danno e la condotta contestata a Frontex.
6. Timeline per l’eventuale impugnazione per questioni di diritto
Avverso la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni dalla data della notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte UE un’impugnazione, limitata alle questioni di diritto.
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