Nomina del curatore speciale del minore: il nuovo protocollo a Catania

Un protocollo siglato a Catania delinea l’ambito di operatività e doveri del curatore speciale del minorenne.

Un protocollo siglato a Catania tra i presidenti della Corte d’Appello, del Tribunale, del Tribunale per i minorenni, e dell’Ordine degli avvocati, delinea ambito di operatività e doveri del curatore speciale del minorenne. Per un approfondimento sul tema, ti consigliamo il volume “I nuovi procedimenti di famiglia”, aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali. 

Indice

1. Ambito di operatività


Il documento si rivolge ai patrocinanti nominati curatori speciali nei procedimenti civili e penali, come anche a quelli nominati curatori del minore di età quando, all’esito dei procedimenti civili ai sensi dell’articolo 473 bis del codice di rito civile, in cui siano proposte domande ex articolo 330 e 333 codice civile, sono adottate misure limitative della responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 473 bis. 7 dello stesso codice. Per un approfondimento sul tema, ti consigliamo il volume “I nuovi procedimenti di famiglia”, aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali. 

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L’opera, dal taglio agile ed operativo, si propone di offrire al professionista una guida ragionata per gestire le fasi cruciali del contenzioso familiare, così come novellato dalla cd. “Riforma Cartabia”, concentrandosi su quattro temi nodali: atti introduttivi, prima udienza, fase istruttoria, cumulo delle domande di separazione e divorzio. L’obiettivo è quello di fornire agli operatori del diritto una “bussola giuridica e processuale” per orientarsi tra le novità legislative e i risvolti applicativi, senza trascurare gli orientamenti giurisprudenziali. Il volume, aggiornato al D.Lgs. 164/2024, che apporta alcuni correttivi alla Riforma Cartabia, può contare su un approccio sistematico, concreto e innovativo, grazie all’apporto delle Autrici, avvocate e magistrate, le quali hanno partecipato alla redazione della Guida in una sorta di dialogo interdisciplinare, individuando gli argomenti processuali e sostanziali salienti nella materia, permettendo, altresì, di mettere a fuoco anche eventuali orientamenti e prassi virtuose. Ida Grimaldi, Avvocato cassazionista, esperta in materia di diritto di famiglia e tutela dei minori, lavoro e discriminazioni di genere. È docente e relatrice in numerosi convegni nazionali, dibattiti e corsi di formazione. Autrice e curatrice di diverse opere in materia di diritto di famiglia e minorile, lavoro e pari opportunità, scrive per numerose riviste giuridiche ed è componente del Comitato Scientifico della rivista “La Previdenza Forense”, quadrimestrale della Cassa di Assistenza e Previdenza Forense.

 

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2. Poteri di rappresentanza del curatore speciale del minore


Il curatore speciale è parte processuale e non ausiliario del Giudice, dotato di poteri di rappresentanza processuale, come l’interlocuzione con il Pm, la possibilità di richiedere la nomina del consulente tecnico d’ufficio, bensì pure di rappresentanza in senso sostanziale, dovendo esercitare i poteri genitoriali attribuitigli dal provvedimento del giudice, quando ai genitori risultano applicate limitazioni nell’esplicazione dei propri doveri verso il minore.

3. Registro presso l’Ordine degli avvocati


L’Ordine degli Avvocati locale ha l’onere di predisporre un Registro con l’elenco dei nominativi degli avvocati disponibili ad assumere il ruolo di curatore speciale del minore e che, all’esito dell’iscrizione, si impegnano nella cura della “propria formazione in modo interdisciplinare, per tutelare i diritti e le esigenze dei minori coinvolti nei procedimenti giudiziari”.

4. Doveri del curatore


Il protocollo argomenta in tema di “indipendenza, la competenza, la correttezza e la leale collaborazione con tutte le parti del processo” del curatore, il quale “deve svolgere il proprio ruolo nel solo e preminente interesse del minore, a tutela dei diritti dello stesso riconosciuti dalla Costituzione, dalla normativa nazionale e dalla Convenzioni internazionali”, al contempo “Il curatore speciale instaura una relazione di ascolto con il minore di età capace di discernimento. con modi e termini a lui comprensibili, fornendo allo stesso le informazioni più utili a comprendere l’oggetto del procedimento che lo riguarda”.

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5. Deontologia


il curatore speciale e il curatore del minore di età non dovranno essere coinvolti in rapporti personali, sociali o aver prestato il proprio mandato difensivo a un soggetto che appartiene al nucleo familiare del minore di età, dal medesimo rappresentato. Le stesse disposizioni operano verso gli avvocati che sono membri di una medesima società di avvocati, ovvero associazione professionale, oppure che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in modo non occasionale. Il curatore speciale e il curatore del minore di età sono tenuti al rispetto del codice deontologico forense, in particolare dei canoni contenuti agli articoli 9,14, 15,19, 56. Il curatore speciale del minore, in ossequio all’articolo 18 comma due del codice deontologico, garantisce l’anonimato del proprio assistito e si astiene dal comunicare, con ogni mezzo, le informazioni relative al procedimento.

6. Ascolto del minore


il curatore speciale del minore di età procede al suo ascolto ai sensi dell’articolo 315 bis, comma 3, codice civile, nel rispetto dei limiti stabiliti all’articolo 473 bis.4 del codice di procedura civile e delle indicazioni fornite dalle linee guida del Consiglio d’Europa e delle raccomandazioni del CNF. Il curatore speciale instaura una relazione di ascolto col minore di età capace di discernimento, tramite i modi e termiti allo stesso comprensibili, fornendogli le informazioni ritenute più utili a comprendere l’oggetto del procedimento che lo interessa, come anche il ruolo del curatore speciale nell’ambito del procedimento.

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Avv. Biarella Laura

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