Nomina del curatore del minore: formule e commenti

Lorena Papini 06/07/23

Il presente contributo, sulla nomina del curatore del minore, è un estratto del volume “Formulario commentato della famiglia e delle persone dopo la riforma Cartabia”, a cura di Lucilla Nigro.

Indice

1. Istanza per la nomina di curatore per il minore (art. 78 c.p.c.


Al tribunale ordinario di ………….  
sez. famiglia 
(Al tribunale per le persone,  
i minorenni e la famiglia) 
ISTANZA AL GIUDICE TUTELARE
PER LA NOMINA DI CURATORE SPECIALE
 
La sottoscritta ……………., c.f. ……………, nata il……….., residente  in ………., alla via ……………, nella qualità di zia paterna del mino re ……….., c.f. ………….., nato a …………, il ……………, residente in  ……………..
ESPONE QUANTO SEGUE:
– il predetto minore ….. trovasi attualmente sotto la responsabilità genitoriale della madre signora ….., essendo il di lui padre deceduto in  ….. il …..;
– la sottoscritta ha, con pubblico atto a rogito dr. …. in data ….. n.  ….. di rep. (allegato I), donato al minore nominali euro ….. di Buoni del Tesoro poliennali ….. senza alcun onere né condizione, e ciò in considerazione delle spese scolastiche che il minore dovrebbe sopportare;
– pur nelle disagiate sue condizioni economiche, la madre del minore ha dichiarato che non intende accettare la donazione, per sue  ragioni personali di rancore verso i parenti del defunto marito, con i  quali essa non intende avere alcun rapporto; risultando evidente l’opportunità per il minore di accettare la donazione di cui trattasi, che gli  sarà senz’altro di aiuto per la prosecuzione degli studi;
CIÒ PREMESSO,
la sottoscritta zia paterna del minore, ai sensi dell’art. 321 c.c.,
CHIEDE
che la S.V. Ill.ma voglia provvedere alla nomina di un curatore al mino re al fine di tutelare i suoi interessi con riferimento alla opportunità di accettare la suddetta donazione.
 
Indica allo scopo il sig. …………………………
Luogo e data …………………. L’istante ……………………

1.1. Nomina di curatore al minore 


Ai sensi dell’articolo 78 del codice di procedura civile, se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza, o vi sono ragioni di urgenza, può essere nominato all’incapace, alla persona giuridica o  all’associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l’assistenza.  
Il curatore del minore si configura come un soggetto terzo che deve farsi garante non solo della posizione processuale del minore, ma an che del suo interesse sostanziale che i genitori non sono in grado di tu telare. 
Il curatore speciale del minore può essere nominato scegliendo nell’al bo degli avvocati; però la sua posizione è diversa da quella del difensore del minore. La prassi è orientata in tal senso in applicazione del disposto di cui all’art. 86 c.p.c. cosicché il curatore possa stare in giudizio anche personalmente senza dover richiedere il patrocinio di un difensore (Cass.  14 luglio 2010, n. 16553). In ogni caso i due ruoli, anche se cumulati nella stessa persona, sono comunque distinti (Cass. 14 giugno 2010, n. 14216; Cass. 17 febbraio 2010, n. 3804). Pertanto, in tal caso l’avvocato potrà facilmente presenziare al giudizio.

2. Istanza di nomina di curatore al minore a iniziativa del P.M.  (art. 79 c.p.c.


Al tribunale ordinario di ………….  
sez. famiglia 
(Al tribunale per le persone,  
i minorenni e la famiglia) 
Proc. n. …… R.G. 
All’udienza del giorno …………… innanzi al giudice dott. ……, de legato dal Presidente, assistito dal cancelliere dott. ….., nonché alla  presenza del P.M. dott. …………….., è stata chiamata la causa promossa da: 
– sig. …………….. nato a ……. il ……, assistito dall’avv. …………….. – sig.ra …………………., nata a ………………. il ………………., assisti ta dall’avv. ……………. 
Avente ad oggetto: separazione personale (divorzio congiunto). Parte ricorrente dichiara ……………….. 
Parte resistente espone che ……………….. 
Il giudice tenta la conciliazione che sortisce effetto negativo. A questo punto il P.M. presente, vista l’alta conflittualità fra i coniugi; 
rilevate le seguenti problematiche: ………………..; 
chiede che sia nominato un curatore speciale, per il presente giudizio, nell’interesse del minore. 
Il giudice si riserva. 
Luogo e data ……………… Dott. ……………………

2.1. Nomina di curatore ad istanza del P.M. 


La nomina del curatore speciale può essere richiesta: 

  • dal Pubblico Ministero in ogni caso; 
  • dalla persona incapace che deve essere rappresentata o assistita o dai suoi prossimi congiunti; 
  • dal rappresentante nel caso di conflitto di interessi; 
  • da qualunque altra parte che vi abbia interesse. 

Con la riforma Cartabia è stato introdotto un rito unificato per tutti i  procedimenti in materia di stato delle persone, di famiglia e di minori, disciplinato dagli articoli 473-bis.1 e seguenti del c.p.c. L’articolo 473-bis.2 c.p.c. prevede che il pubblico ministero, nell’esercizio dell’azione civile, può assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti sanitari ed assistenziali sulle condizioni dei minori. 
L’articolo 79 del codice civile dispone che la nomina del curatore speciale può essere, in ogni caso, chiesta dal pubblico ministero, sia in udienza, sia con separata istanza. 

2.2. Divieti di assumere funzioni di tutore, curatore o curatore speciale  con la riforma Cartabia 


La novella Cartabia ha introdotto nelle disposizioni di attuazione del codice civile l’articolo 38-ter, che pone alcuni limiti per la nomina di tutore o curatore. In particolare nei procedimenti riguardanti i minori non  possono assumere l’incarico di curatore o tutore o curatore speciale (e  nemmeno svolgere le funzioni di assistente sociale o essere nominati consulenti tecnici) coloro che rivestono o hanno rivestito negli ultimi due  anni cariche, o hanno svolto attività anche gratuita o rivestito cariche sociali, in strutture o comunità in cui sono gestiti i minori.  
Lo stesso divieto è posto per il coniuge, parte dell’unione civile, convivente o parente entro il quarto grado, che svolge o ha svolto negli ultimi due anni le sopradette funzioni. 

2.3. Annotazione delle tutele e curatele nel registro dopo la riforma Cartabia


L’articolo 49 disp. att. c.c., come novellato dalla riforma Cartabia, di spone che nel registro delle curatele si devono annotare: i provvedimenti di emancipazione, inabilitazione o nomina del curatore al minore ex art.  473-bis.7, secondo comma, c.p.c.; i dati anagrafici ed indirizzo del mino re (o dell’emancipato o inabilitato); i dati anagrafici del curatore; la data del provvedimento della seguente revoca. 
L’articolo 51 disp. att. c.c. prevede che nei registri delle tutele e curate le devono essere annotati anche tutti i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni e dal tribunale ordinario, ai sensi degli articoli 252,  262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile.


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3. Nomina di ufficio di curatore speciale al minore  (art. 473-bis.2 e art. 473-bis.8 c.p.c.


Al tribunale ordinario di ………….  
sez. famiglia 
(Al tribunale per le persone,  
i minorenni e la famiglia) 
R.G. N. ………….. 
Il Presidente delegato, a scioglimento della riserva all’udienza del  ………………, dispone i seguenti provvedimenti urgenti: – autorizza i coniugi a vivere separatamente;
– affida i minori a ……………; 
– colloca i minori presso l’abitazione del coniuge affidatario in … via  …..; 
– dispone l’erogazione dell’assegno di mantenimento per ciascun minore nella somma pari ad euro ……., a carico di …………., da versarsi al coniuge …….. entro il giorno 5 di ogni mese; 
– nomina un curatore speciale ai minori, nella persona dell’avv.  …………………; 
– dispone l’interessamento dei servizi sociali di …………… Si comunichi. 
Luogo e data …………….. Dott. ……………………

3.1. Riforma Cartabia 


Con la riforma Cartabia è stato introdotto un rito unificato per tutti i procedimenti in materia di stato delle persone, di famiglia e di minori, disciplinato dagli articoli 473-bis.1 e seguenti del c.p.c. 
L’articolo 473-bis.2 c.p.c., afferente ai poteri del giudice nel predetto rito unificato, ha previsto che a tutela dei minori il giudice può di ufficio nominare un curatore speciale nei casi previsti dalla legge (cioè dagli ar ticoli 78 ss. c.p.c.). 
La nomina del curatore è sempre obbligatoria quando il giudice con i provvedimenti urgenti dispone la decadenza dalla responsabilità genito riale, ai sensi dell’articolo 473-bis.8 c.p.c. 

3.2. Casi in cui necessita la nomina del curatore speciale del minore


A mente dell’art. 473-bis.8 c.p.c., il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d’ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:  

  • nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei geni tori abbia chiesto la decadenza dell’altro;  
  • in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell’articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;  
  • nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori; 
  • quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni. 

In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. 
Il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato. 
Si applicano gli articoli 78, 79 e 80 c.p.c. 
Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire, con il provvedimento di nomina o con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. 
Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell’articolo 315-bis, terzo comma, del codice civile, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 473-bis.4 c.p.c. 
Dispone l’articolo 473-bis.2 c.p.c. che il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il  tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al  presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto  non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché  mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina. 
L’articolo 473-bis.7 c.p.c. prevede la nomina di un curatore quando con i provvedimenti temporanei il giudice pronuncia la sospensione o la  decadenza della responsabilità genitoriale; il provvedimento è trasmesso  al giudice tutelare per l’annotazione sul registro delle tutele. Sino alla definizione del procedimento, le funzioni del giudice tutelare sono esercita te dal giudice che procede. 

3.3. Ascolto del minore dopo la riforma Cartabia 


L’articolo 473-bis.4 c.p.c., introdotto con la riforma Cartabia, dispone che il giudice può ascoltare il minore che ha compiuto 12 anni nei procedimenti in cui è interessato; tiene conto delle opinioni del minore con riferimento alla sua età e maturità. 
Il giudice, a mente dell’articolo 473-bis.5 c.p.c., può farsi assistere da esperti o altri ausiliari (psicologi, medici, mediatori, ecc.). Il minore che ha compiuto i 14 anni è informato della possibilità di richiedere la nomina di un curatore speciale. 
L’articolo 473-bis.6 c.p.c. ritiene situazione di criticità quella in cui emerge nel corso di causa che il minore si rifiuta di vedere uno o entrambi i genitori; in tal caso il giudice può abbreviare i termini processuali. 

3.4. Registro delle curatele e delle tutele dopo la riforma Cartabia


Il d.lgs. 149/2022 ha modificato gli articoli 49 e 51 delle disposizioni di attuazione del codice civile. In particolare l’articolo 49 disp. att. c.c. dispone che nel registro del le curatele si devono annotare: i provvedimenti di emancipazione, inabilitazione o nomina del curatore al minore ex art. 473-bis.7, secondo comma, c.p.c.; i dati anagrafici ed indirizzo del minore (o dell’emancipato o inabilitato); i dati anagrafici del curatore; la data del provvedimento del la seguente revoca. 
L’articolo 51 disp. att. c.c., come novellato dalla riforma, dispone che  nei registri delle tutele e curatele devono essere annotati anche tutti i  provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni e dal tribunale ordinario, ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334  e 335 del codice civile. 

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Lorena Papini

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