L’amministratore può essere revocato prima dello scadere del mandato e l’assemblea non è obbligata ad indicare necessariamente le ragioni della revoca, che, pertanto, possono prescindere dalla sussistenza della giusta causa. La revoca non richiede la menzione o la sussistenza di una giusta causa, dato che il rapporto tra amministratore ed assemblea riposa esclusivamente sulla fiducia che i partecipanti al condominio nutrono nei suoi confronti. Venuta meno tale fiducia, manca il fondamento stesso della permanenza in carica dell’amministratore. In ogni caso l’articolo 1129 c.c., comma 13 stabilisce che, in caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato. I condomini, perciò, devono attivarsi per procedere alla nomina del nuovo amministratore, ma non possono rinominare, immediatamente, quello revocato dal Tribunale e, nel caso in cui l’assemblea non sia in grado di deliberare in merito si potrà ricorrere all’autorità giudiziaria per la relativa nomina. Tale divieto, infatti, funziona, in realtà, nei confronti dell’assemblea, precludendole di rendere inoperativa la revoca giudiziale con una delibera che riconfermi l’amministratore rimosso dal tribunale (e ciò pure se siano ormai venute meno le ragioni che avevano determinato la sua revoca). Tuttavia, il comma 13 dell’articolo 1129 non incide sul tipico connotato di provvisorietà ed intrinseca modificabilità dei provvedimenti giudiziari camerali in tema di nomina e revoca dell’amministratore di condominio, lasciando all’amministratore revocato la facoltà di avvalersi della tutela giurisdizionale piena in un ordinario giudizio contenzioso a fini risarcitori (Cass. civ., sez. II, 02/02/2023, n. 3198). La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni, perciò consigliamo questo pratico volume, che fornisce la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza nel condominio
Indice
1. Nomina invalida ed attività dell’amministratore
Tenendo conto della presunzione di conformità alla volontà dei condomini e nell’interesse del condominio alla continuità della gestione del caseggiato, l’amministratore continuerà a svolgere, in via interinale, le sue funzioni sino alla sua sostituzione, laddove non sia ancora intervenuta pronuncia giudiziale di accertamento della invalidità della nomina. Questo ragionamento – come notano i giudici supremi – è coerente con il costante orientamento della giurisprudenza, secondo cui, in tema di condominio negli edifici, nei casi di revoca o annullamento per illegittimità della delibera di nomina dell’amministratore, quest’ultimo continua ad esercitare legittimamente, fino all’avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari (Cass. civ., sez. II, 27/12/2023, n. 35979).
Secondo la Cassazione tale principio vale a maggior ragione quando non sia stata ancora pronunciata una sentenza dichiarativa dell’invalidità della delibera di nomina dell’amministratore, non ancora impugnata.
Il riconoscimento dei permanenti poteri rappresentativi dell’amministratore, la cui delibera di nomina, per quanto tacciata di invalidità per contrasto con il citato art. 1129, comma 13,c.c., non sia stata ancora oggetto di specifica impugnazione, non è smentito dall’assunto che il divieto posto all’assemblea dalla citata disposizione costituisca norma imperativa di ordine pubblico, posta a tutela dell’interesse generale ad impedire una deviazione dallo scopo essenziale economico-pratico del rapporto di amministrazione. La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni, perciò consigliamo questo pratico volume, che fornisce la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza nel condominio
Manuale di sopravvivenza in condominio
La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. L’abuso degli spazi comuni, la suddivisione delle spese, la revoca dell’amministratore, che non risponde mai al telefono, ma anche la convivenza con l’odore di soffritto e il cane del vicino, le spese personali o condominiali?Uno sguardo all’indice ci consente di riconoscere i casi in cui ognuno di noi, almeno una volta nella propria esperienza, si è imbattuto.Questa pratica guida, che nasce dalla lunga esperienza in trincea nel mondo del condominio dell’Autore, non solo come avvocato, ma anche come giornalista, è scritta in modo chiaro e comprensibile a tutti, professionisti e non, amministratori e condòmini, per fornire la chiave per risolvere i problemi più ricorrenti.Luca SantarelliAvvocato cassazionista, giornalista pubblicista, politico e appassionato d’arte. Da sempre cultore del diritto condominiale che ritiene materia da studiare non solo sotto il punto di vista giuridico. Già autore di monografie, dal 2001 firma rubriche nel quotidiano la Nazione del gruppo QN e dal 2022 tiene rubriche radiofoniche per Radio Toscana. Relatore a numerosi convegni nel territorio nazionale, isole comprese.
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2. La durata del divieto di nominare nuovamente l’amministratore revocato
L’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato: tale preclusione è valida soltanto per l’esercizio successivo, e non sine die, non potendo trasformarsi, per l’assemblea, in una privazione perpetua della libertà decisionale e, per l’amministratore in una sanzione a tempo indeterminato, in violazione del principio di proporzionalità laddove non si tenga conto degli specifici motivi, più o meno gravi, che abbiano condotto alla revoca (Trib. Trieste 28 gennaio 2020, n. 82). Si può quindi affermare che il divieto di nomina dell’amministratore revocato è temporaneo e non comprime definitivamente il diritto dello stesso di ricevere l’incarico, rilevando soltanto per la designazione assembleare immediatamente successiva al decreto di rimozione (Cass. civ, sez. II, 16/01/2024, n. 1569). Quindi, a revoca avvenuta i condomini devono attivarsi per procedere alla nomina del nuovo amministratore, ma non possono rinominare, immediatamente, l’amministratore revocato dal Tribunale.
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3. La revoca della persona giuridica nominata
È importante sottolineare che, in caso di nomina di una società ai sensi dell’art. 71-bis disp. att. c.c., il divieto imposto all’assemblea dall’art. 1129 c.c., comma 13, di nominare nuovamente l’amministratore revocato dall’autorità giudiziaria investe non solo la società, ma anche le persone fisiche chiamate a svolgere l’attività gestoria. Vale, in proposito, una lettura non formale, ma sostanziale dell’espressione “amministratore revocato”, che ricomprende la persona fisica resasi responsabile della condotta inadempiente, posta a fondamento del provvedimento di revoca giudiziale. Tale interpretazione, invero, oltre a garantire il rispetto della “ratio” stessa del predetto divieto, che è quella di evitare il rischio di una gestione nuovamente poco trasparente e/o connotata da irregolarità, permette, inoltre, di scongiurare facili aggiramenti della norma citata (App. Genova 10 ottobre 2024 n. 1217).
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