Non allegati gli inadempimenti delle strutture coinvolte: domanda rigettata

Rigettata la domanda se non sono stati allegati gli inadempimenti imputabili alle varie strutture sanitarie coinvolte.

Allegati

Rigettata la domanda se non sono stati allegati gli inadempimenti imputabili alle varie strutture sanitarie coinvolte. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica

Tribunale di Milano -sez. I civ.- sentenza n. 7825 del 02-09-2024

SENTENZA_TRIBUNALE_DI_MILANO_N._7825_2024_-_N._R.G._00033098_2022_DEL_02_09_2024_PUBBLICATA_IL_03_09_2024.pdf 397 KB

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Indice

1. I fatti: responsabilità per erronea esecuzione e mancata allegazione


Un signore conveniva in giudizio tre diverse società dinanzi al Tribunale di Milano per fare accertare la responsabilità di dette società per l’erronea esecuzione di alcuni interventi dentistici eseguiti sull’attore nell’arco di tre anni e per ottenere conseguentemente il risarcimento dei danni subiti a causa di detti interventi.
In particolare, il paziente sosteneva che durante un primo appuntamento presso lo studio dentistico di cui era titolare la prima società convenuta, accettava un preventivo di spesa per l’esecuzione di alcuni interventi implantologici e protesici che gli erano stati consigliati dalla stessa struttura sanitaria e successivamente iniziava le cure odontoiatriche. Tuttavia, i lavori preventivati venivano eseguiti in maniera parziale, con impianti e protesi che venivano sempre rimossi in quanto provocavano dolore al paziente e non risolvevano in maniera definitiva le problematiche del paziente. Inoltre, durante le cure, il paziente subiva anche la rottura di una protesi che era stata impiantata, che veniva rimossa e sostituita dai sanitari che lavoravano presso lo studio medico: a seguito delle predette operazioni di sostituzione, il paziente subiva una parestesia e sentiva dolore per molto tempo.
L’attore, infine, sosteneva che durante tutto l’arco dei tre anni in cui era stato sottoposto alle predette cure odontoiatriche, presso lo studio dentistico si succedevano tre diverse società, tutte facenti capo al medesimo soggetto (in quanto, quest’ultimo era il titolare della prima società nonché il padre della legale rappresentante della seconda società e della socia proprietaria del 100% delle quote della terza società).
A sostegno delle proprie pretese risarcitorie, l’attore depositava in giudizio una relazione medico legale da cui emergevano tutti gli errori commessi dai sanitari che avevano eseguito le cure odontoiatriche sul paziente nonché la quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da quest’ultimo.
Nonostante la citazione notificata dal paziente, nessuna delle tre società convenute si costituiva in giudizio. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica

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2. Le valutazioni del Tribunale


Il Tribunale di Milano ha ritenuto che l’attore non ha assolto l’onere probatorio sul medesimo gravante e conseguentemente ha rigettato la domanda attorea.
Preliminarmente, il giudice meneghino ha precisato che nel caso di specie il regime di responsabilità applicabile è quello contrattuale.
Infatti, secondo la giurisprudenza della cassazione la responsabilità della struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata, si inserisce nell’ambito contrattuale, in quanto l’accettazione del paziente all’interno della struttura (per una visita ambulatoriale o per un ricovero) determina la conclusione di un contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria. Inoltre, al caso esaminato dal Tribunale, è applicabile anche la legge Gelli-Bianco, che stabilisce la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria.
In considerazione di ciò, la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l’inadempimento o l’inesatto adempimento delle prestazioni dalla medesima dovute in ragione del contratto sorto con il paziente, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ai sensi dell’art. 1218 c.c.. Tale responsabilità si applica anche se la struttura si avvale, per lo svolgimento delle prestazioni sanitarie, di personale dipendente o di collaboratori esterni: ciò in quanto, ai sensi dell’art. 1228 c.c., il debitore risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei terzi della cui opera si sia avvalso per adempiere alla sua obbligazione.
Dopo aver esaminato il regime di responsabilità applicabile nei confronti della struttura sanitaria, il Tribunale di Milano è passato ad esaminare il conseguente onere probatorio gravante sull’attore.
A tal proposito, il giudice ha ricordato che nel caso in cui l’attore abbia dedotto una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il medesimo attore (danneggiato) deve fornire la prova del contratto con la struttura, dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari.
Pertanto, il paziente ha l’onere di dimostrare l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno. Conseguentemente, nel caso in cui la causa del danno è rimasta incerta, l’onere probatorio dell’attore non può considerarsi assolto e la domanda va rigettata.

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3. La decisione del Tribunale


Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale è poi passato all’esame del caso di specie.
In particolare, il Tribunale ha rilevato come l’attore, nell’atto di citazione, abbia rappresentato che nel corso dei tre anni di cure presso lo studio dentistico abbiano operato tre diverse società (di cui la prima fallita), senza però distinguere l’apporto delle singole società e senza individuare in maniera specifica i sanitari che si sono susseguiti nei trattamenti.
L’attore ha indicato una condotta inadempiente nell’esecuzione degli interventi odontoiatrici che ha determinato dei danni a suo carico, individuando anche quali siano stati detti interventi eseguiti con imperizia. Tuttavia, l’attore non ha allegato alcuna documentazione che permetta di comprendere se e quando siano stati eseguiti detti interventi, né tanto meno ha indicato a quale delle tre società sarebbero imputabili detti interventi.
Secondo il giudice, inoltre, non è possibile inquadrare temporalmente i vari interventi e ricondurli alle varie società, con conseguente individuazione del grado di responsabilità imputabile ad ognuno di esse, neanche attraverso una ricostruzione cronologica dei fatti, in considerazione della carente documentazione prodotta dall’attore. Infatti, nonostante la relazione medico-legale depositata individui gli errori posti in essere sul paziente, ciò non è sufficiente a colmare la lacuna probatoria consistente nella mancata allegazione degli interventi e delle visite effettuate, che si ritengono svolte in maniera negligente.
Infine, secondo il Tribunale, le lacune documentali del giudizio non possono essere colmate neanche da una eventuale CTU medico legale, in quanto la stessa non potrebbe utilizzare documentazione sanitaria necessaria per poter svolgere l’accertamento.
Conseguentemente il Tribunale, applicando i principi poc’anzi esposti, ha ritenuto di non poter esaminare profili di inadempimento che non sono stati oggetto di specifica allegazione da parte dell’attore prima della maturazione delle relative preclusioni processuali, anche se detti profili sono emersi nel corso della relazione medico – legale depositata in giudizio dall’attore.
Per tali motivi, il Giudice – come detto – ha quindi rigettato la domanda attorea.

Avv. Muia’ Pier Paolo

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