Non basta registrarsi all’AIRE per escludere la residenza fiscale in Italia

Redazione 12/04/12

Lilla Laperuta

La sola registrazione nell’anagrafe dei residenti all’estero (AIRE) non è determinante per escludere la residenza fiscale in Italia; ciò che rileva è la circostanza che in Italia ci sia il domicilio rappresentato dal “centro degli affari e degli interessi economici e morali del contribuente”, ovvero dal luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi. Ad affermare il principio è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5382 depositata il 4 aprile.

Si legge in particolare, fra le motivazioni della sentenza, che non risulta determinante il carattere soggettivo ed elettivo della “scelta” dell’interessato, rilevante solo quanto alla libertà dell’effettuazione della stessa, ma non ai fini della verifica del risultato di quella scelta; piuttosto occorre contemperare la volontà individuale con le esigenze di tutela dell’affidamento dei terzi, per cui il centro principale degli interessi vitali del soggetto va individuato dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi.

La pronuncia suscita inoltre particolare interesse in quanto i giudici di Palazzo Cavour fissano paletti più rigidi ai fini dell’accertamento della residenza fiscale e nella specie:

a) i giudici ritengono legittimo, a tal fine, l’utilizzo da parte dell’Agenzia delle Entrate di circostanze di fatto anteriori o successive all’anno d’imposta oggetto di verifica (quali ad esempio la sottoscrizione di più atti societari con società in Italia che fanno presumere un coinvolgimento attivo nella gestione). Ciò in quanto la sussistenza in un dato luogo del centro degli interessi vitali deriva da una serie concomitante di situazioni ed elementi spesso evolventisi nel tempo, e quindi quasi mai si realizza o cessa istantaneamente;

b) in riferimento alla determinazione del reddito assoggettato ad imposta in capo al soggetto, riqualificato forzosamente come residente, la Cassazione conferma che la ricostruzione del reddito attraverso gli accertamenti bancari (art. 32 D.P.R. 600/1973) non riguarda i soli redditi d’impresa, ma i redditi di qualsivoglia categoria; i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari assumono, quindi, rilievo ai fini della ricostruzione del reddito imponibile in tutti i casi in cui il contribuente non fornisca adeguata giustificazione ai sensi dell’art. 32 citato.

 

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