Quando non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale

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Nei confronti di un soggetto destinatario di una misura di sorveglianza speciale, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza di una rivalutazione dell’attualità e persistenza della sua pericolosità sociale ad opera del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura, non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall’art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

(Annullamento senza rinvio)

(Normativa di riferimento: D.lgs. 6/09/2011, n. 159, art. 75)

Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Con sentenza in data 7 marzo 2017 la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa dal locale tribunale, in sede di rito abbreviato, a carico di C. M. per il delitto di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011, perché sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Milano per anni due, in forza di decreto emesso dal Tribunale di Milano il 3 febbraio 2012, violava tale obbligo facendosi trovare il 13 agosto 2016 all’interno del Centro commerciale “…”, sito nel territorio del Comune di Rozzano.
In particolare, la vicenda in questione si caratterizzava per i seguenti snodi processuali: a) con decreto del 3 febbraio 2012 il M, veniva assoggettato dal tribunale alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Milano per la durata di anni due; b) l’esecuzione di tale misura di prevenzione veniva sospesa il 18 gennaio 2013 per lo stato di detenzione del M. a seguito di un cumulo delle pene eseguito dal Procuratore generale della Repubblica di Milano, nonché della applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per due anni; c) successivamente il M., in quanto tossicodipendente, veniva ammesso al beneficio dell’affidamento terapeutico presso un centro diurno e tale misura alternativa alla detenzione si concludeva con esito positivo; d) il 30 settembre 2015 il Tribunale di sorveglianza accertava la pericolosità sociale di M., sottoponendolo per un altro anno alla misura di sicurezza della libertà vigilata; e) il 23 febbraio 2016, in ragione dell’esito positivo dell’affidamento in prova, veniva dichiarata la estinzione della pena pecuniaria non riscossa e di ogni altro effetto penale; f) il 4 agosto 2016 l’imputato veniva informato dell’interruzione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la concomitante applicazione della misura di prevenzione, con decorrenza dalle ore 00.00 del 5 agosto 2016; gli veniva quindi fatto sottoscrivere, lo stesso giorno, il verbale di sottoposizione agli obblighi del decreto del 2012, per la cui violazione si procede.
Posto ciò, la Corte di appello, dal canto suo, nel confermare la condanna, metteva in risalto che, quando l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resta sospesa in ragione dello stato di detenzione del destinatario, il giudice deve valutare la persistenza della pericolosità sociale della persona nel momento di esecuzione della misura.
Gli ermellini osservavano altresì come nel caso in esame, nel mese di settembre del 2015, la pericolosità sociale dell’imputato fosse stata ritenuta sussistente dal Tribunale di sorveglianza, a nulla, quindi, rilevando l’esito favorevole dell’affidamento in prova quale misura alternativa alla detenzione; peraltro eventuali questioni circa la sua persistenza dovevano essere sottoposte all’A.G. che aveva emesso il provvedimento in esecuzione, non al giudice della cognizione del delitto di violazione degli obblighi.
Avverso questa sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato lamentando l’erronea applicazione dell’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in ragione della ritenuta sussistenza del presupposto della perdurante efficacia esecutiva della misura di prevenzione deliberata nel febbraio 2012.
Il ricorrente deduceva in particolar modo che, al momento del fatto a lui contestato, l’efficacia esecutiva del decreto del 3 febbraio 2012 doveva ritenersi ex lege ancora sospesa, non avendo il giudice della prevenzione adottato alcuna decisione di conferma della misura fondata sull’attualità della pericolosità sociale del M. al momento della cessazione del periodo di differimento dell’esecuzione del decreto, e ciò anche perché tale valutazione non poteva essere surrogata da quella effettuata dal Tribunale di sorveglianza, con la conseguenza della non configurabilità del reato di inadempimento dell’obbligo contenuto nel decreto, la cui efficacia esecutiva era ancora sospesa, ciò alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013 la quale ha statuito la «illegittimità costituzionale dell’art. 15 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato nel momento dell’esecuzione della misura».

La questione prospettata nell’ordinanza di rimessione

Con ordinanza del 20 marzo 2018, la Prima Sezione penale rilevava un contrasto giurisprudenziale in merito all’interpretazione dell’art. 15, comma 1, d.lgs. 159 del 2011 (come risultante a seguito dell’intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 291 del 2013).
Difatti, a parere di questa sezione, ferma restando la necessità della rivalutazione della persistenza della pericolosità sociale della persona sottoposta a misura di prevenzione rimasta sospesa per detenzione di lunga durata, risultava controverso se tale valutazione dovesse essere fatta esclusivamente dal giudice della prevenzione, in assenza della quale la misura rimane sospesa; oppure possa essere oggetto di una valutazione incidentale da effettuarsi nel corso del processo avente ad oggetto il delitto connesso alla violazione dell’obbligo, eventualmente acquisendo documentazione proveniente dalla magistratura di sorveglianza.
Rilevato dunque siffatto contrasto giurisprudenziale, la Prima Sezione rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618 cod. proc. pen. mentre, con decreto in data 24 aprile 2018 il Presidente Aggiunto aveva assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l’odierna udienza pubblica.

Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite

Prima di entrare nel merito del tema sottoposto al loro scrutinio giurisdizionale, le Sezioni Unite delimitavano la questione sollevata dalla prima sezione penale nei seguenti termini: “Se sia configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall’art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti di soggetto destinatario di misura di sorveglianza speciale, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di detenzione di consistente durata, anche qualora al momento della risottoposizione alla misura non si sia proceduto di ufficio ad una rivalutazione dell’attualità e persistenza della sua pericolosità sociale ad opera del giudice della prevenzione, in base ai principi affermati da Corte cost. n. 291 del 2013, e tale rivalutazione non sia stata dallo stesso sollecitata”.
Premesso ciò, si evidenziava prima di tutto che l’art. 11 della legge 1423 del 1956 (ora art. 14 del d.lgs. 151 del 2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), prevede che la sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all’interessato mentre, se il secondo comma stabilisce che, qualora nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena, il successivo art. 12 della legge 1423 (ora art. 15 del d.lgs. 159) prevede a sua volta che il tempo trascorso in custodia cautelare seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva non è computato nella durata dell’obbligo del soggiorno.
Tal che se faceva conseguire come l’effetto sospensivo del corso della misura di prevenzione fosse previsto (nella legge 1423 e nel testo originario del d.lgs. 159) solamente per il sopravvenire di una condanna da espiare mentre sfuggiva alla disciplina l’ipotesi in cui la misura di prevenzione fosse applicata ad un soggetto già in vinculis.
A fronte di tale lacuna normativa, aveva dato risposta la giurisprudenza stabilendo che la «misura di prevenzione della “sorveglianza speciale della pubblica sicurezza”, prevista dall’art. 3 legge 27 dicembre 1956 n. 1423 [ora d.lgs. 159 del 2011], è applicabile anche nei confronti di persona detenuta in espiazione di pena» (Sez. U, n. 6 del 25/03/1993, omissis, Rv. 194062) e le Sezioni Unite, nell’affermare tale principio e dopo aver rilevato l’incompatibilità del momento esecutivo della misura di prevenzione con lo stato di detenzione, avevano stabilito che la misura potesse avere inizio solo quando lo stato di detenzione fosse cessato ferma restando la possibilità per il soggetto di chiedere la revoca della misura per l’eventuale venir meno della sua pericolosità in virtù dell’espiazione e dell’incidenza positiva sulla sua personalità della funzione risocializzante della pena.
Le Sezioni Unite, alla luce di tale arresto giurisprudenziale, prendevano atto che da tale nuovo indirizzo giurisprudenziale fosse discesa la conseguenza che la misura di prevenzione potesse essere messa in esecuzione anche a distanza di tempo rispetto alla sua deliberazione, senza alcun approfondimento in ordine alla persistente pericolosità della persona ad essa sottoposta.
A sua volta la Consulta, con la sentenza 291 del 2013, aveva dichiarato la «illegittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 [ora art 15 d.lgs. 159 del 2011], nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato nel momento dell’esecuzione della misura».
Alla luce di questa pronuncia emessa in sede di diritto vivente, i giudici di Piazza Cavour, sempre nella decisione qui in commento, evidenziavano come la giurisprudenza di legittimità, successiva all’emissione di siffatta pronuncia, non avesse fornito un univoco indirizzo interpretativo.
Difatti, secondo un primo orientamento interpretativo, sostenuto dalla Sez. 1, n. 6878 del 05/12/2014, dep. 2015, omissis, Rv. 262311, nell’ipotesi di sottoposto a misura di prevenzione ai sensi della legge n. 1423 del 1956 ovvero del d.lgs. n. 159 del 2011, il quale, successivamente all’adozione della misura, sia assoggettato a misura cautelare personale ovvero alla espiazione di pena detentiva per un apprezzabile periodo temporale potenzialmente idoneo ad incidere sullo stato di pericolosità in precedenza delibato, la misura stessa deve considerarsi sospesa nella sua efficacia fino a quando il giudice della prevenzione non ne valuti nuovamente l’attualità alla luce di quanto desumibile in favore del sottoposto dalla esperienza di carcerazione patita; con la conseguenza che, fino a quando tale nuova valutazione non venga effettuata dal giudice della prevenzione, anche alla luce del comportamento tenuto nel corso dell’esecuzione della pena, non può considerarsi sussistente il reato di cui all’art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 (ovvero quello di cui all’art. 9, comma 2, della legge n. 1423 del 1956), dal momento che tale illecito consiste nell’inadempimento ad obblighi e prescrizioni la cui esecuzione è sospesa e dunque, alla stregua di tale approdo interpretativo, la valutazione di attualità della pericolosità sociale del destinatario della misura in questione, compiuta dal giudice della prevenzione al termine del periodo di differimento di esecuzione della misura stessa, determinato da detenzione di durata tale da incidere su tale stato, costituisce presupposto di sussistenza per tale persona dei reati previsti dall’art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011.
Invece, secondo un diverso orientamento nomofilattico, sostenuto dalla Sez. 1, n. 2790 del 09/03/2017, omissis, Rv. 270655 la mancata rivalutazione della pericolosità non determina una sospensione ex lege della misura di prevenzione, con la conseguenza che «allorquando all’esito della detenzione stessa emergano profili o dati di fatto specifici, potenzialmente idonei ad incidere sullo stato di pericolosità sociale precedentemente delibato in senso positivo», il nuovo esame della pericolosità sociale del destinatario della misura di prevenzione è rimesso alla competenza funzionale «del giudice della misura stessa», ma non può affermarsi che la mancanza di tale rivalutazione equivalga ad automatica inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo genetico o che tenga luogo d’una sua sospensione ex lege» atteso che il presupposto di pericolosità sociale, condizione strutturale essenziale della misura, che trae genesi dal titolo originario, continua ad esistere, perché adottato nel concorso delle condizioni legittimanti ed all’esito della verifica giurisdizionale e ciò finché il giudice funzionalmente competente non provveda ad operare una rivalutazione di segno contrario.
Si evidenziava al contempo come questo secondo filone interpretativo avesse trovato supporto normativo nella disposizione dell’art. 10 del d.lgs. 159, che prevede la immediata esecutività dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione e che non sono sospesi neanche in caso di loro impugnazione.
A fronte di ciò, gli ermellini evidenziavano però come in passato Sez. 2, n. 12915 del 5/03/2015, omissis, Rv. 262930, avesse invece effettuato un distinguo, ribadendo che quando l’esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa per lo stato detentivo dell’interessato, «unica interpretazione costituzionalmente orientata è quella di considerare la sospensione dell’esecuzione della misura come destinata a risolversi solo a seguito della rivalutazione da parte del giudice, non dell’esecuzione, bensì dal medesimo giudice che ha applicato la misura, ovvero il tribunale competente a norma degli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 159 del 2011» e quindi, operando in tal guisa, tale pronuncia avesse operato una netta distinzione tra l’ipotesi in cui lo stato detentivo sia determinato dall’espiazione pena, e quella determinata dalla applicazione di una misura cautelare dato che, mentre la detenzione per espiazione di pena di chi sia sottoposto a misura di prevenzione personale incrementa la possibilità, favorita dal trattamento rieducativo individualizzato “che intervengano modifiche nell’atteggiamento del soggetto nei confronti di valori della convivenza civile”, la sottoposizione a misura cautelare personale, sia essa detentiva o non detentiva, non consente di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale emessa in sede di applicazione, ma si pone, in realtà, come indiretta conferma della valutazione stessa, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari riferibili anche alla personalità dell’indagato e al concreto rischio di commissione di gravi reati» e dunque, secondo tale pronuncia, non occorre alcuna rivalutazione della pericolosità sociale nell’ipotesi in cui la sospensione sia stata determinata dall’applicazione di misura cautelare, la quale, a differenza della detenzione in espiazione pena, non è un trattamento specificamente finalizzato al reinserimento sociale.
Precisato ciò, si faceva però presente come vi fosse una posizione interpretativa intermedia, assunta da Sez. 1, n. 11619 del 3/10/2017, dep. 2018, omissis, secondo cui la valutazione della persistente pericolosità sociale può essere oggetto di una valutazione incidentale e quindi la perdurante efficacia della sottoposizione alla misura di prevenzione dopo un periodo di detenzione, può essere oggetto della valutazione del giudice di merito che procede in ordine alla violazione degli obblighi inerenti detta misura.
Chiariti gli orientamenti nomofilattici elaborati in subiecta materia, le Sezioni Unite aderivano al primo orientamento interpretativo per le seguenti ragioni.
Si evidenziava innanzitutto che la Corte costituzionale, nel pronunciare la sentenza 291 del 2013, aveva rilevato che, nella materia delle misure di sicurezza, la verifica della persistenza della pericolosità sociale è imposta dall’art. art. 679 cod. proc. pen. secondo cui «quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata … ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l’interessato è persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti» e, intervenendo in tal modo, si osservava come la valutazione della pericolosità sociale dovesse essere effettuata due volte: in un primo momento dal giudice della cognizione, che deve verificarne la sussistenza al momento della pronuncia della sentenza; successivamente, dal magistrato di sorveglianza, che deve verificarne l’attualità quando la misura, già disposta, deve avere inizio.
Posto ciò, a parere della Cassazione, era chiaro che, valutata l’affinità tra gli istituti delle misure di scurezza e delle misure di prevenzione, species di un unico genus di strumenti finalizzati a recuperare all’ordinato vivere civile soggetti che manifestano pericolosità sociale, la Corte, con la dichiarazione di incostituzionalità, avesse inteso armonizzare le due discipline dato che il decorso di un rilevante lasso di tempo, tra la applicazione della misura e la sua esecuzione, sospesa per l’espiazione di una pena, «incrementa la possibilità che intervengano modifiche nell’atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della convivenza civile» stante anche la funzione rieducativa assegnata dalla nostra Costituzione alla pena, e ciò proprio perché «se è vero, in effetti, che non può darsi per scontato a priori l’esito positivo di detto trattamento, per quanto lungo esso sia, meno ancora può giustificarsi, sul fronte opposto, una presunzione – sia pure solo iuris tantum – di persistenza della pericolosità malgrado il trattamento, che equivale alla negazione della sua stessa funzione»; in altri termini, secondo il giudice delle leggi, se presunzione vi deve essere, dopo l’espiazione di una pena essa deve essere intesa come avvenuta risocializzazione del condannato, dal che la necessità di una rinnovata valutazione della sua pericolosità sociale nella prospettiva della
esecuzione della misura di sicurezza.
Detto questo, proseguendo le Sezioni Unite nel loro ragionamento decisorio, si evidenziava oltre a quanto sin qui rilevato che, anche prima questa pronuncia, ci si era posto il problema di dare una risposta costituzionalmente compatibile alla problematica dell’applicazione delle misure di prevenzione dopo un periodo di detenzione.
E infatti, le Sez. U, n. 10281 del 25/10/2007, omissis, Rv. 238658, ebbero modo di affermare – dopo aver premesso che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è applicabile anche nei confronti di persona detenuta, che «dovendosi distinguere tra momento deliberativo e momento esecutivo della misura di prevenzione e attenendo la sua incompatibilità con lo stato di detenzione del proposto unicamente alla esecuzione della misura stessa, questa può avere inizio solo quando tale stato venga a cessare, ferma restando la possibilità per il soggetto di chiederne la revoca, per l’eventuale venire meno della pericolosità in conseguenza dell’incidenza positiva sulla sua personalità della funzione risocializzante della pena» – come, successivamente alla declaratoria di incostituzionalità la svalutazione della presunzione di pericolosità sociale attestata nel provvedimento genetico era stata costante, come prima già ricordato, e come ribadito da Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 (dep. 2018), omissis, Rv. 271511, che, recependo il monito della Corte costituzionale sull’importanza della valutazione del «singolo caso» ai fini dell’accertamento della pericolosità sociale, aveva affermato che anche «ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della “attualità” della pericolosità del proposto».
Tale accertamento, dunque, ad avviso della Cassazione, costituisce un presupposto legittimante l’applicazione delle misure di prevenzione personale per tutte le categorie previste dall’art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011, ivi compresi gli indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose.
Del resto, osservano sempre le Sezioni Unite, l’esigenza di una valutazione della attualità della pericolosità sociale della persona per la applicazione a suo carico della misura di prevenzione era stata peraltro più volte ribadita dalla Corte EDU che aveva affermato la necessità di accertare che i requisiti che giustificano l’iniziale applicazione della misura permangono anche durante la sua esecuzione; in particolare, con la sentenza del 22/02/1994, Raimondo c. Italia, la Grande Camera della Corte EDU aveva ritenuto compatibili le misure di prevenzione con i principi comunitari, in ragione della minaccia alla società democratica rappresentata dalla mafia; quindi la misura della sorveglianza speciale era necessaria «per il mantenimento dell’ordine pubblico» e «per la prevenzione del crimine» e pertanto aveva riconosciuto la legittimità di misure tese ad impedire il compimento di nuovi reati, piuttosto che a sanzionare quelli già compiuti fermo restando però che, in successive pronunce, però, la Corte di Strasburgo aveva ribadito la necessità che i requisiti che giustificano l’iniziale applicazione della misura debbano permanere anche durante la sua esecuzione.
Tal che si desumeva come anche da tale pronuncia la Corte EDU avesse preteso che, per l’applicazione delle misure di prevenzione, ricorra, oltre all’accertamento di elementi concreti e non meri sospetti, anche la valutazione della pericolosità sociale dell’interessato sia «attuale».
Una volta formulate tali considerazioni di ordine prevalentemente giurisprudenziale, le Sezioni Unite osservavano come, a livello normativo, la codificazione dell’evoluzione del diritto vivente si fosse completata con la legge 17 ottobre 2017 n. 161, che con l’art. 4 aveva introdotto nel corpo dell’art. 14 del d.lgs. 159 del 2011, i commi 2-bis e 2-ter rilevandosi in particolar modo che, con il comma 2-ter viene previsto che l’esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l’interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena, aggiungendo che la verifica della pericolosità avviene ad opera del tribunale, anche d’ufficio, dopo la cessazione della detenzione protrattasi per almeno due anni.
Pertanto, una volta rilevato che tale normativa prevede che il tribunale competente deve, ai fini del decidere, assumere le necessarie informazioni presso l’amministrazione penitenziaria e l’autorità di pubblica sicurezza stabilendo in particolar modo che, se la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione mentre se, invece, persiste, il tribunale ordina l’esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all’interessato, si evidenziava dunque che tale riforma, da un lato, nel recepire l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, secondo cui la sorveglianza speciale può essere deliberata anche nei confronti di soggetto ristretto in carcere, avallasse l’interpretazione delle disposizioni in materia secondo cui la detenzione di lunga durata determina una sospensione dell’esecuzione della misura che non cessa con la fine della detenzione, ma permane fino a quando il tribunale competente non accerti la persistenza delle pericolosità dell’interessato, dall’altro, positivizzasse il concetto di «consistente lasso di tempo» tra deliberazione della misura e sua applicazione, che la legge determina in due anni.
Si evidenziava invece che il comma 2-bis, a sua volta, prevede, anche, che l’esecuzione della sorveglianza speciale resti sospesa durante il tempo in cui l’interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare ma in tale caso il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi.
Una volta terminato l’excursus di queste norme, si facevano infine presente come esse, nel dare attuazione al contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013, avessero completato il disegno normativo, sciogliendo i residui dubbi interpretativi posti dalla giurisprudenza.
Alla luce di quanto sin qui enunciato, le Sezioni Unite osservavano dunque come l’art. 15 del d.lgs. 159 del 2011 – nel disciplinare il rapporto tra stato di detenzione (per espiazione pena) ed esecuzione di una misura di prevenzione personale, alla luce dell’intervento additivo della Corte costituzionale n. 291 del 2013 – prevede che, in caso di detenzione di lunga durata, lo stato di sospensione della misura non cessi all’atto della fine dell’esecuzione della pena, ma permanga fino a quando il giudice competente non verifichi nuovamente la pericolosità sociale della persona sottoposta alla misura e quest’ultima non gli sia stata notificata e pertanto, in tali ipotesi, la nuova verifica da parte del giudice competente, attestante la pericolosità della persona, costituisce una condizione di efficacia della misura di prevenzione fermo restando che, in difetto di tale accertamento, non sussiste il reato di cui all’art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto non avendo efficacia il provvedimento genetico della misura di prevenzione, non può configurarsi il fatto penalmente rilevante della sua violazione.
Chiarito ciò, una volta evidenziato come tale interpretazione trovi ora sostegno normativo nel nuovo art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dalla legge n. 161 del 2017 atteso che questa disposizione prevede che, dopo la cessazione dello stato di detenzione per espiazione di pena, la verifica della pericolosità avviene ad opera del tribunale, anche d’ufficio, dopo la cessazione della detenzione che si è protratta per almeno due anni, attraverso un procedimento, nel corso del quale sono assunte le necessarie informazioni, si denota come un meccanismo normativo di questo genere valorizzi l’esigenza di un accertamento dell’attualità della pericolosità sociale, necessario presupposto sul piano costituzionale e convenzionale, dell’applicazione di una misura di prevenzione e ciò pure in ragione del fatto che tale prospettiva interpretativa è stato confermata da una recente pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui l’accertamento della “attualità” della pericolosità è necessario persino per coloro che sono indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso (Sez. U, n. 111 30/11/2017, dep. 2018, omissis).
Tal che, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, le Sezioni Unite postulavano il seguente principio di diritto: “Nei confronti di un soggetto destinatario di una misura di sorveglianza speciale, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza di una rivalutazione dell’attualità e persistenza della sua pericolosità sociale ad opera del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura, non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall’art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159”.

Conclusioni

La sentenza in esame è sicuramente condivisibile in quanto l’approdo ermeneutico ivi espresso, per un verso, si colloca lungo il solco di un pregresso orientamento, sia afferente la giurisprudenza di legittimità ordinaria, che di legittimità costituzionale, per altro verso, si appalesa conforme all’attuale quadro normativo.
Pertanto, alla stregua di questo arresto giurisprudenziale, ne deriva che non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall’art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti di un soggetto destinatario di una misura di sorveglianza speciale, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza di una rivalutazione dell’attualità e persistenza della sua pericolosità sociale ad opera del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura.
Ove dunque questa “rivalutazione” non sia compiuta nei tempi e nei modi previsti, non può ricorrere questa fattispecie di reato.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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