Non costituisce necessariamente reato il pagamento in ritardo dell’assegno di mantenimento del figlio

Redazione 04/07/12

Anna Costagliola

Non commette reato il padre che paga l’assegno di mantenimento del figlio con qualche mese di ritardo. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 25596 del 2 luglio 2012, ha annullato la condanna inflitta nei confronti di un genitore trovatosi in un periodo di difficoltà economica il quale, per tale motivo, aveva versato quattro mensilità con ritardo rispetto alla scadenza prefissata.

La Suprema Corte, investita del ricorso avverso la sentenza di appello che confermava la condanna in primo grado per il reato di sottrazione agli obblighi di assistenza familiare nei confronti dei figli, rileva come l’interpretazione fornita dal giudice dell’appello non appaia conforme all’art. 570 c.p., che non equipara il fatto penalmente sanzionato all’inadempimento civilistico. Viceversa, nella sentenza impugnata si afferma la piena equiparazione tra l’inadempimento dell’obbligazione, anche non grave, secondo la legge civile e la commissione del reato di cui alla citata norma penale.

I giudici di legittimità sottolineano che il reato di sottrazione agli obblighi di assistenza familiare non scatta in presenza di qualsiasi forma di inadempimento e che, oltretutto, configurando una fattispecie dolosa, la relativa condotta deve essere accompagnata dal necessario elemento psicologico.

In particolare, ad integrare gli estremi del reato ex art. 570 c.p. occorrono:

a) sul piano oggettivo, un inadempimento serio e sufficientemente protratto (o destinato a protrarsi) per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità, per la prole, dei mezzi di sussistenza che il soggetto obbligato deve fornire;

b) sul piano soggettivo, una volontà dolosa di non corrispondere gli obblighi alimentari;

Il reato, dunque, non si configura automaticamente con l’inadempimento ai sensi delle civili e, in ogni caso, quand’anche la violazione consegua al ritardo, il giudice penale dovrà valutarne caso per caso la reale gravità.

Nel caso portato all’attenzione della Corte, contrassegnato da un limitato ritardo dei pagamenti per alcune mensilità nell’ambito di un più ampio periodo durante il quale gli assegni sono stati regolarmente versati nei tempi dovuti, deve escludersi la ricorrenza dell’azione tipica del far mancare i mezzi di sussistenza, pur in presenza di un inadempimento rilevante per il diritto civile.

Regolarità dei pagamenti e breve ritardo fanno infatti ragionevolmente ritenere, per gli Ermellini, che si sia in presenza di un mero ritardo nell’adempimento che trova giustificazione in situazioni particolari del debitore, mancando pertanto gli elementi da cui desumere il dolo del reato in oggetto.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento