Il fatto.
Un ciclista ucraino, già riverso per terra in stato di ebbrezza, veniva investito da un’auto. Il Tribunale condannava l’impresa assicuratrice al pagamento del danno non patrimoniale, applicando la personalizzazione del danno, ex art. 138 d. lgs 209/2005. La Corte di appello respingeva l’impugnazione dell’impresa assicuratrice, la quale aveva sostenuto che dovevano applicarsi parametri economici adeguati al paese di appartenenza. L’assicuratore ricorreva in Cassazione.
La decisione.
Confermato il recente revirment della Suprema Corte in punto di liquidazione del danno a soggetto straniero. Deve ritenersi ormai superato l’orientamento emesso dal Supremo Collegio, con sentenza 14 febbraio 2000 n. 1637, secondo il quale nella determinazione equitativa del danno poteva tenersi conto anche della realtà socio economica in cui vive il danneggiato – al fine di adeguare a tale realtà l’importo dovuto ai fini riparatori del danno – e dell’ulteriore parametro del potere di acquisto del denaro nella zona in cui esso sarebbe stato presumibilmente speso. Il Supremo Collegio afferma, ancora una volta, che in materia di illecito aquiliano, ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, il giudice del merito non deve tenere conto della realtà socio-economica nella quale la somma da liquidare è presumibilmente destinata a essere spesa, poiché tale elemento è estraneo al contenuto dell’illecito e, ove considerato, determinerebbe una irragionevole lesione di un valore della persona umana. Come anticipato, stesso principio era stato già emesso in Cass. 13 novembre 2014 n. 24201 e Cass. 18 maggio 2012, n. 7932.
Pertanto, non rileva lo Stato di appartenenza della vittima, ma unicamente lo Stato in cui il danno viene commesso.
Una decisione analoga, qui richiamata per completezza di argomento, è stata emessa dalla Corte di Giustizia Europea 10 dicembre 2015 C 350 – 14, laddove ha affermato che, per identificare la legge applicabile ad un’obbligazione extracontrattuale che deriva da un fatto illecito, l’articolo 4, paragrafo 1, del citato regolamento si riferisce alla legge del paese in cui il «danno» si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le «conseguenze indirette» di tale fatto. Il danno di cui occorre tener conto, per determinare il luogo in cui esso si verifica, è il danno diretto, come risulta dall’articolo 16 del citato regolamento. In caso di lesioni alla sfera personale o danni patrimoniali, il legislatore dell’Unione ha precisato, all’articolo 17 del regolamento, che i1 paese del luogo in cui il danno diretto si verifica è quello del luogo in cui è stata subita la lesione alla sfera personale o si è verificato il danno patrimoniale. Ne consegue che, quando è possibile individuare il sorgere di un danno diretto, come normalmente accade nel caso di un incidente stradale, il luogo di tale danno diretto sarà l’elemento di collegamento pertinente per la determinazione della legge applicabile, indipendentemente dalle conseguenze indirette di tale incidente.
Riassumendo, un danneggiato straniero deve essere risarcito secondo l’impianto normativo dello Stato in cui si è verificato il danno (Cassazione Civile Sezione III 14 giugno 2016 n. 12146), indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le «conseguenze indirette» di tale danno (Corte di Giustizia Europea 10 dicembre 2015 C 350 – 14).
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