Non è abnorme il provvedimento con cui il G.U.P. dichiari la nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p.

(Ricorso dichiarato inammissibile)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 415-bis)

Il fatto

Il Giudice per l’udienza preliminare di Bologna dichiarava la nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., effettuata via PEC in data 22.7.2016 nei confronti di un imputato avvenuta presso il difensore d’ufficio domiciliatario il quale, tuttavia, tre giorni dopo la ricezione dell’atto, aveva comunicato di rifiutarla.

A fronte di ciò, il GIP, ritenendo che il rifiuto del domiciliatario, giudicato tempestivo, determinasse “l’impossibilità della notifica” medesima, restituiva gli atti al PM per la rinnovazione dell’avviso predetto.

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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

 Avverso la suddetta ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore dela Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Bologna eccependo l’abnormità del provvedimento impugnato che a sua volta avrebbe determinato un’illegittima regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari.

In particolare, il PM ricorrente affermava di non voler mettere in discussione il consolidato orientamento formatosi sul tema in sede di legittimità (per tutte, S.U., n. 25957/2009) ma solo la particolarità del caso che si caratterizzava per il fatto che il provvedimento impugnato si distingueva per genericità ed equivocità non individuando con precisione la causa di invalidità che avrebbe afflitto la notifica in parola e limitandosi a considerare tempestivo il rifiuto del domiciliatario di ricevere atti che, in quanto tale, aveva creato una situazione di indeterminatezza abnorme come affermato da Cass. pen., Sez. 1, n. 39850 del 16.5.2018. La richiesta formulata dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione

Con nota depositata, il PG presso la Corte di Cassazione, premessa l’erroneità della decisione del GIP (atteso che l’istituto di cui all’art. 162 c.p.p., comma 4-bis, introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 24, avente natura di norma processuale, può applicarsi soltanto alle elezioni di domicilio compiute dopo l’entrata in vigore della novella cosicché seguitano ad essere legittime le notificazioni effettuate all’imputato nel domicilio eletto anteriormente alla citata legge presso il difensore d’ufficio pur senza l’assenso di quest’ultimo – cfr., Sez. 1, n. 36008 del 03/07/2019) e ritenuto che il provvedimento impugnato potesse condurre ad una situazione di stallo processuale laddove si fosse ritenuto non percorribile il metodo di notifica all’imputato ex art. 161 c.p.p., comma 4, chiedeva l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

L’impugnazione proposta dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna veniva dichiarata inammissibile perché l’ordinanza non era immediatamente ricorribile e il provvedimento non era abnorme.

Si osservava a tal proposito prima di tutto che, secondo la condivisa elaborazione giurisprudenziale della Corte di legittimità in tema di atto abnorme, si è affermato che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento – rilevata l’invalidità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415 bis c.p.p., in realtà ritualmente eseguita – dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio disponendo la trasmissione degli atti al P.M. trattandosi di provvedimento che, lungi dall’essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e che non determina la stasi del procedimento potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (sez. U n. 25957 del 26/3/2009).

Orbene, ad avviso del Supremo Consesso, la fattispecie concreta esaminata dalle Sezioni Unite nella citata decisione era assimilabile a quella oggetto del presente ricorso trattandosi della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari che il giudice aveva dato per non eseguita disponendo la restituzione degli atti al RM., notifica in realtà, come rilevato dal P.M. ricorrente, correttamente eseguita.

Ciò posto, si evidenzia per di più come le Sezioni Unite, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza insorto fra le sezioni semplici, avessero aderito ad una concezione limitativa di atto abnorme incentrata sul profilo dell’abnormità strutturale ravvisabile, essenzialmente, ai casi di esercizio da parte del giudice di poteri non attribuitigli dall’ordinamento processuale ovvero a quelli di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo tipico prefissato dall’ordinamento, casi esemplificati il primo nella carenza di potere in astratto ed il secondo nella carenza di potere in concreto mentre, al di fuori di tali casi che effettivamente determinano una stasi del procedimento, aggiungono ancora le Sezioni Unite, il P.M. è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice e quindi, con riferimento al caso di specie, è tenuto a procedere alla rinnovazione della notificazione dell’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p. posto che la disposta regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari rappresenta, ad avviso degli Ermellini, sia pure nella carenza dei presupposti che ne legittimano l’emanazione, l’espressione di un potere riconosciuto al giudice dall’ordinamento costituendo, quindi, un atto che si pone al di fuori della categoria dell’abnormità.

Tanto premesso, riteneva il Collegio che, se è vero che il provvedimento impugnato, come sostenuto anche dal PG presso questa Corte, era effettivamente illegittimo, avendo applicato ad una elezione di domicilio effettuata in data 22.7.2016 una disciplina di natura processuale (quella di cui all’art. 162 c.p.p., comma 4-bis) solo posteriormente introdotta (dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 24), è altrettanto vero però che, per le considerazioni contenute nel richiamato arresto delle SS.UU., ciò non è sufficiente a determinare la lamentata abnormità.

Oltre a ciò, veniva oltre tutto evidenziato che il provvedimento impugnato non presentava aspetti di genericità o indeterminatezza rilevanti avendo il GIP chiaramente dichiarato, sul ricordato (seppure erroneo) presupposto della invalidità della notifica effettuata via PEC al difensore, “la nullità della richiesta di rinvio a giudizio“, restituendo il fascicolo al PM “per la rinnovazione dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p.” così come non si stimava sussistente la stasi ipotizzata dal ricorrente e dal PG, dal momento che, secondo consolidata giurisprudenza, il rifiuto della persona indicata quale domiciliataria (nel caso di specie il difensore d’ufficio) di ricevere l’atto rende l’elezione inidonea a perseguire lo scopo cui essa era finalizzata (cfr. Sez. 5, n. 8825 del 1 ottobre 1997 n. 8825) e legittima, pertanto, il ricorso alla procedura notificatoria mediante consegna dell’atto al difensore, sia esso di fiducia o d’ufficio, a norma dell’art. 161 c.p.p., comma 4, (Sez. 5, n. 33882 del 04/05/2017; Sez. 1, n. 4783 del 25/01/2012; Sez. 4, Sentenza n. 31658 del 20/05/2010).

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante nella parte in cui, estendendo la portata applicativa di un arresto giurisprudenziale del 2009 (con cui le Sezioni Unite hanno postulato che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento – rilevata l’invalidità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415 bis c.p.p., in realtà ritualmente eseguita – dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio disponendo la trasmissione degli atti al P.M.) anche all’ipotesi in cui il G.U.P. dichiari la nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p..

Ove difatti si verifichi una situazione procedurale di questo genere, ciò non comporta l’abnormità del provvedimento con cui viene dichiarata questa nullità dato che costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e che (anche in questo caso, come quella preso in considerazione dalle Sezioni Unite) non determina la stasi del procedimento potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta pronuncia, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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