Non è consentito al giudice dell’esecuzione annullare o revocare l’ordine di esecuzione, emesso dal pubblico ministero, senza il contestuale provvedimento di sospensione per pene detentive brevi

 

(Annullamento con rinvio)

(Normativa di riferimento: C.p.p. art. 656)

Il fatto

La Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza, dichiarava non luogo a provvedere in merito all’istanza proposta nell’interesse di R. V., diretta alla sospensione dell’ordine di esecuzione della sentenza emessa dalla medesima Corte di appello in data 25/5/2015, con la quale l’istante era stato condannato alla pena di giustizia, onde consentire al condannato di presentare istanza di misure alternative.

Il Giudice dell’esecuzione rilevava a tal proposito come l’istanza proposta – corredata dal parere favorevole della Procura Generale – non si sarebbe potuta considerare quale proposizione di un incidente di esecuzione non apprezzandosi un contrasto di posizioni in merito al quale attivare il contraddittorio in sede esecutiva e, pertanto, dichiarava il non luogo a provvedere sull’istanza osservando altresì che gli organi propriamente deputati all’esame e all’adozione dei provvedimenti tipici della fase dell’esecuzione delle sentenze penali sono il Pubblico ministero ed il Tribunale di Sorveglianza mentre, solo residualmente, il sistema processuale prevede una competenza del giudice dell’esecuzione esistendo in particolare un suo potere di sospensione dell’esecuzione, ma “in forma di manifestazione estremamente fluida“, ed in funzione cautelare diretta a garantire l’efficacia del provvedimento di merito.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. A. T., censurando – ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen. – la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione stante il fatto che, a fronte di premesse in punto di diritto favorevoli all’istanza presentata, e basate sulla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 6/2/2018, depositata il 2 marzo e pubblicata nella Gazzetta n. 10 del 7 marzo 2018, la Corte di appello aveva invece ritenuto non esservi materia del contendere tanto da dichiarare il non luogo a provvedere sul proposto incidente di esecuzione mentre, invece, il contrasto di posizioni si era registrato con il rigetto da parte della Procura Generale della prima istanza proposta dal V. in data 4/3/2018 sulla base del rilievo che la citata sentenza della Corte Costituzionale non era stata ancora pubblicata e, di conseguenza, il condannato aveva proposto l’incidente di esecuzione in questione per il quale la Procura Generale aveva dato parere favorevole.

La richiesta formulata dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione

Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione depositava requisitoria scritta nella quale chiedeva l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata ritenendola illegittima se non abnorme.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione 

La Suprema Corte accoglieva il ricorso proposto alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si osservava prima di tutto come, in materia di procedimento esecutivo, e nello specifico settore della sospensione dell’ordine di esecuzione, il giudice dell’esecuzione abbia rilevanti poteri di intervento sottolineati da copiosa e granitica giurisprudenza di legittimità citandosi a tal proposito la Sez. 1, Sentenza n. 34427 del 02/07/2018, Rv. 273857-01, omissis per la quale: “In tema di esecuzione di pene detentive brevi, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale (v. Corte Cost. n. 41 del 2018) dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione ha il dovere di esaminare la domanda del detenuto di sospensione temporanea dell’ordine di esecuzione relativo a pena superiore a tre anni ma inferiore a quattro e, in presenza degli altri presupposti di legge, di provvedere al ripristino della facoltà del medesimo di proporre, da libero, istanza di misura alternativa, con tempestiva sospensione dell’esecuzione, a condizione che analoga istanza di misura alternativa, proposta dopo l’inizio dell’esecuzione della pena cui l’istanza stessa si riferisce, non sia già stata oggetto di decisione da parte del Tribunale di Sorveglianza”.

Posto ciò, si faceva inoltre presente come sempre la giurisprudenza elaborata in sede nomofilattica avesse anche offerto rilevanti direttive in merito agli effetti dell’intervento del giudice dell’esecuzione nel caso in cui il Pubblico ministero non dia corso alla sospensione dell’ordine di carcerazione.

A tal proposito, dopo aver fatto presente che l’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. prevede che il Pubblico ministero – salvo quanto stabilito dai commi 7 e 9 – sospende l’esecuzione degli ordini di carcerazione per pene detentive brevi e ciò, da un lato, costituisce un obbligo del PM, conseguente alla constatazione della mera durata della pena espianda entro le soglie quantitative di legge, senza profili di discrezionalità e con i soli limiti risultanti dai commi 9 e 10 della stessa disposizione, con contestuale avviso all’interessato della facoltà di presentare al Tribunale di Sorveglianza l’istanza per la concessione di misure alternative, dall’altro, evidenzia il fatto che il provvedimento di sospensione è un atto dovuto, nei limiti in cui è previsto l’affidamento allargato, e deve essere emesso con separato provvedimento con il quale contestualmente si assegna al condannato un termine, fissato in trenta giorni, per presentare richiesta di misure alternative, si rilevava che, se l’interessato può chiedere al giudice dell’esecuzione la declaratoria di temporanea inefficacia del provvedimento che dispone la carcerazione (Sez. 1, sentenza n. 25538 del 10/04/2018, Rv. 273105, omissis; Sez. 1, n. 41592 del 13/10/2009, omissis, Rv. 245568; Sez. 1, n. 2430 del 23/03/1999, omissis, Rv. 213875), non è però consentito al giudice dell’esecuzione annullare o revocare l’ordine di esecuzione, emesso dal pubblico ministero senza il contestuale provvedimento di sospensione per pene detentive brevi in quanto lo spazio di verifica e di intervento consentitogli è confinato alla declaratoria di temporanea inefficacia del decreto del pubblico ministero in modo tale da consentire al condannato di presentare, nel termine di trenta giorni, la richiesta di concessione di una misura alternativa alla detenzione.

Tal che si concludeva evidenziando come l’impostazione seguita nell’impugnata ordinanza fosse, per un verso, sganciata sia dalla lettera della legge, sia dalla sua concorde e condivisa interpretazione giurisprudenziale, per altro verso, non giustificabile sulla base di pretese difficoltà di ricostruzione del rapporto esecutivo poiché la norma dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. attribuisce al giudice dell’esecuzione penetranti poteri istruttori facultandolo a chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno, e potendo anche assumere prove, all’uopo procedendo in udienza nel rispetto del contraddittorio.

I giudici di piazza Cavour, di conseguenza, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, disponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata e la restituzione degli atti alla Corte di Appello di Roma quale giudice dell’esecuzione per la necessaria valutazione della domanda del ricorrente.

Conclusioni

La sentenza in questione è sicuramente condivisibile.

Il principio di diritto ivi affermato, ossia che non è consentito al giudice dell’esecuzione annullare o revocare l’ordine di esecuzione, emesso dal pubblico ministero, senza il contestuale provvedimento di sospensione per pene detentive brevi in quanto lo spazio di verifica e di intervento consentitogli è confinato alla declaratoria di temporanea inefficacia del decreto del pubblico ministero in modo tale da consentire al condannato di presentare, nel termine di trenta giorni, la richiesta di concessione di una misura alternativa alla detenzione, difatti, trova conferma sia nella lettera dell’art. 656, c. 5, c.p.p., che non consente un intervento revocatorio di questo tipo, che nella giurisprudenza di legittimità ordinaria elaborata in subiecta materia.

Ove dovesse dunque verificarsi una situazione processuale di questo tipo, non resterà che impugnare questo provvedimento attraverso il ricorso per Cassazione.

 

 

 

 

 

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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