Non e’ impugnabile con ricorso per cassazione il decreto del giudice di pace penale che dichiara inammissibile il ricorso immediato della persona offesa. (Corte di Cassazione – Sezioni Unite penali – 26 giugno-25 settembre 2008, n.36717)

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Il proveddimento mediante il quale il giudice di pace dichiara, ai sensi dell’articolo 26 del D.Lvo 28 agosto 2000 n.274, l’inammissibilità del ricorso immediato per la citazione a giudizio presentato dalla persona offesa ai sensi dell’articolo 21 dello stesso decreto, è ricorribile per cassazione?
 La risoluzione del quesito appena prospettato è stato appunto rimesso alla decisione delle Sezioni Unite della Corte, essendo in atto due antitetiche posizioni giurisprudenziali.
 Secondo un primo orientamento infatti, sino ad oggi nettamente maggioritario, si può ritenere pacificamente che detto provvedimento – nella specie trattasi di decreto – sia impugnabile per cassazione, trattandosi di un provvedimento decisorio avente efficacia definitoria del procedimento speciale attivato dal ricorso della persona offesa (vedasi, tra le pronunce più recenti e quelle più risalenti, Cass.pen.sez.V, 28/9/2007, n.176; Cass.pen.sez.V, 11/4/2003, Feliciani).
 Altra partizione giurisprudenziale invece, seppur minoritaria, sostiene decisamente la non ricorribilità per cassazione del predetto decreto argomentando in senso diametralmente opposto, atteso che tale provvedimento non riveste affatto contenuto decisorio, potendo l’azione penale, in caso di sua dichiarata inammissibilità, proseguire comunque nelle forme ordinarie e, quindi, non esaurire la procedura speciale così attivata dalla persona offesa (Cass.pen.sez.V, 24/10/2007, n.41212; Cass.pen.sez.IV, 10/6/2004, n.34144).
Giova infatti tenere preliminarmente in conto, seguendo il ragionamento optato dalle Sezioni Unite nella decisione che qui si commenta nei suoi aspetti di maggiore interesse[1], che secondo la disciplina dettata dal D.Lgs. 274/2000 per il procedimento penale dinnanzi al Giudice di pace, si è voluto prevedere per mezzo del rito “speciale” importato dalla persona offesa mediante ricorso immediato ai sensi dell’art.26 cit.decr., una sorta di “azione penale a formazione progressiva con l’intervento del pubblico ministero”, che consenta di restringere nettamente i tempi processuali rifuggendo quelli più lungi ordinariamente necessari per il completamento delle indagini preliminari e l’eventuale citazione a giudizio.
La persona offesa, stando all’orientamento maggioritario della giurisprudenza sopra indicata, avrebbe pertanto interesse ad impugnare detto provvedimento di inammissibilità onde poter eliminare un intralcio che non le permetta di avere accesso a tale procedimento accelerato, assolutamente necessario per ottenere sollecitamente la sua petizione di giustizia.
Proprio per svilire ed invalidare una simile attestazione, i giudici supremi delle Sezioni Unite argomentano in ordine all’analisi della tipologia del provvedimento di competenza del giudice di pace ai sensi dell’art.26, D.Lgs 274/2000.
L’articolo 26 citato invero, non distingue la forma dei provvedimenti adottabili dal giudice se non per le situazioni di incompetenza per materia o per territorio, nel qual caso dovrà provvedere con ordinanza motivata, giusto il disposto dell’art.125, comma 3 C.p.p.
Da ciò se ne desume che laddove l’articolo 26 non indica la forma dell’ordinanza, egli non potrà che disporre a mezzo decreto, tipico provvedimento emesso inaudita altera parte, sia pure anch’esso motivato ai sensi dell’art.111, comma 6 Cost. (seppur sommariamente e non a pena di nullità, posto che l’art.125, co. 3 del Cpp ricollega detta sanzione ai soli casi in cui la stessa sia espressamente prevista dalla legge).
Si deve pertanto pacificamente convenire sulla circostanza che detto provvedimento si inquadra nel novero dei decreti, che il giudice di pace emette de plano.[2]
Con maggiore approfondimento logico-argomentativo, la Corte deduce altresì che il decreto riveste abitualmente contenuto solamente ordinatorio e non anche decisorio, essendo funzionale all’ulteriore trattazione del processo.
Essendo il decreto con il quale il giudice di pace dichiara ai sensi dell’art.26 l’inammissibilità del ricorso della persona offesa, un provvedimento che non esaurisce l’azione penale e non decide nel merito della stessa, decidendo solamente in ordine al procedimento semplificato importato dal medesimo ricorso immediato, non potrà assegnarsi alla parte offesa un autonomo diritto di impugnazione di tale provvedimento, posto che la stessa potrà comunque esercitare nel conseguente giudizio che, a seguito di inammissibilità del ricorso procederà nella forma ordinaria (e non più semplificata), tutti i propri diritti, ivi compreso quello di impugnazione dei provvedimenti risolutivi del giudizio.
L’articolo 111, comma 7 della carta costituzionale e l’articolo 568, comma 2 del C.p.p., sanciscono che è sempre ammesso ricorso per cassazione, per violazione di legge, avverso le sentenze.
Nel tempo tuttavia è prevalso un orientamento ermeneutico più moderato, secondo cui non solo le sentenze, ma anche ogni altro provvedimento che, “pur non avendo il carattere formale della sentenza, abbia contenuto decisorio e capacità di incidere in via definitiva sui diritti soggettivi, deve ritenersi ricorribile per cassazione”.[3]
Tale ricorribilità tuttavia, non può dilatarsi sino a ricomprendere quei provvedimenti “meramente ordinatori o processuali, che decidono solamente sul diritto potestativo di ottenere una pronuncia giurisdizionale, attraverso determinati atti processuali, e di conseguenza non incidono sul merito”.
Le precisazioni fornite dalla S.C. a sezioni unite portano dunque a concludere nel senso che il provvedimento in esame del giudice di pace, segnatamente il decreto di inammissibilità del ricorso della persona offesa emesso ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.274/00 per difetto di alcuno dei requisiti previsti e disciplinati dall’art.24 stesso decreto, non ha alcun contenuto decisorio nel merito andando ad incidere solamente sull’ammissibilità o meno del c.d.rito semplificato, instaurabile appunto mediante proposizione del predetto ricorso così come consentito dall’art.21 del citato decreto.
Qualora il giudice di pace destinatario del ricorso ritenga di dichiararne l’inammissibilità con decreto per ragioni di rito (mancanza di alcuno dei requisiti sostanziali ex art.24), ovvero anche di merito (perché semplicemente ritenuto infondato), la legge gli impone di disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero affinché dia corso al procedimento ordinario, nel corso del quale la persona offesa potrà nuovamente avanzare le proprie pretese, fare valere i propri diritti e impugnare con i mezzi indicati dall’ordinamento i provvedimenti conclusivi del giudizio.
Riassuntivamente pertanto, alla luce delle anzidette considerazioni, non appare assolutamente condivisibile quell’orientamento che vuole ammettere la ricorribilità per cassazione del decreto con cui il giudice di pace dichiara l’inammissibilità del ricorso immediato avanzato dalla persona offesa.
A riprova di quanto appena sostenuto, la Corte richiama altresì le precisazioni provviste dalla Relazione ministeriale di accompagnamento al decreto legislativo n.274 del 2000, laddove si afferma apertamente, indicando i provvedimenti adottabili dal giudice di pace ai sensi dell’art.26, che per i casi di inammissibilità del ricorso in parola previsti dall’art.24 “…si è scartata l’ipotesi, pur in astratto possibile, della pronuncia da parte del giudice di una ordinanza impugnabile, in quanto in tal modo si sarebbe innestata una ulteriore fase incidentale che…si sarebbe posta in netto contrasto con l’accentuata caratteristica di immediatezza della citazione per ricorso. D’altra parte, la trasmissione degli atti [al pubblico ministero] non inibisce la prosecuzione del procedimento nelle forme ordinarie, che potrà sfociare, all’esito di eventuali approfondimenti investigativi, in una citazione a giudizio ai sensi dell’art.20…”.
 
 
Alessandro Buzzoni
           
           


[1] Si veda anche, per completezza: Guida al diritto, n.42/08.
[2] Così anche per la dottrina e la giurisprudenza prevalenti.
[3] Cfr.Cass.pen.Sez.Un. 28/5/2003, n.25080, Pellegrino; Cass.Sez.Un.24/11/1999, Magnani e 10/12/1997, Di Battista.

Avv. Buzzoni Alessandro

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