Una volta acclarata la legittimità dell’esclusione del Consorzio dalla gara, ogni contestazione da questo portata all’esito finale della stessa procedura avrebbe potuto essere giudicata, per ciò stesso, senz’altro preclusa.
Più chiaramente, il capo della decisione in epigrafe confermativo dell’esclusione della ricorrente dalla gara, non essendo intaccato in alcun modo dal vizio revocatorio che è stato qui prospettato, rimarrebbe comunque integro. Onde la ricorrente, siccome definitivamente esclusa dalla gara, alla stregua dei principi indicati da C.d.S., Ad. Pl. n. 4 del 2011 avrebbe comunque perduto ogni legittimazione a dolersi dell’esito della stessa procedura.
Essa risulta quindi carente, a ben vedere, anche dell’interesse necessario a giustificare la proposizione della presente impugnativa, dalla quale non potrebbe ricavare alcuna effettiva utilità.
Secondo il recente insegnamento della pronuncia dell’Adunanza Plenaria, invero, la mera partecipazione (di fatto) ad una gara non è sufficiente per attribuire la legittimazione al ricorso, poiché la situazione legittimante deriva da una qualificazione di carattere normativo, che postula il positivo esito del sindacato sulla ritualità dell’ammissione del soggetto alla procedura selettiva. Pertanto la definitiva esclusione, oppure l’accertamento della illegittimità della partecipazione alla gara, impediscono di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della procedura selettiva, mentre il positivo riscontro della legittimazione al ricorso, sempre secondo le puntualizzazioni dell’Adunanza Plenaria, è necessario tanto per far valere un interesse, cd. finale, al conseguimento dell’appalto, quanto per perseguire un interesse meramente strumentale diretto alla caducazione dell’intera gara e alla sua riedizione.
E quello appena emerso è anche, in definitiva, l’unico appunto (non di fatto, ma di diritto) che sarebbe stato al limite ascrivibile alla sentenza oggetto della presente impugnativa. Giacché, una volta acclarata la legittimità dell’esclusione del Consorzio dalla gara, ogni contestazione da questo portata all’esito finale della stessa procedura avrebbe potuto essere giudicata, per ciò stesso, senz’altro preclusa.
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