In tal senso si è espresso il Tribunale di Roma, con sentenza depositata nel mese di maggio 2014, che ha accolto le tesi difensive degli avvocati Emma Iocca e Raffaella Chiappetta condannando la società convenuta a rimborsare l’intero importo dei buoni fruttiferi postali oggetto della domanda, oltre interessi – come risultanti a tergo degli stessi, calcolati sino al giorno dell’effettivo soddisfo – spese e competenze di lite.
Nel caso di specie, con atto di citazione l’attore conveniva in giudizio Poste Italiane spa chiedendo il rimborso di alcuni buoni fruttiferi postali, emessi tra il 1982 ed il 1987, cointestati con il defunto nonno e dotati della clausola di pari facoltà di rimborso.
Di conseguenza, la società convenuta – la quale non aveva, neppure, inteso aderire al tentativo di mediazione – si costituiva in giudizio sostenendo la legittimità del proprio operato, giustificato sulla base dei seguenti assunti:
1) che la morte di uno dei cointestatari del buono postale faccia cadere questo in successione (con conseguente obbligo per il cointitolare superstite di esibire all’Ufficio Postale la dichiarazione di successione previamente presentata all’Agenzia delle Entrate);
2) che con il decesso di uno dei cointestatari venga meno, in forza dell’art. 187 del D.P.R. N° 256/89, la clausola di pari facoltà di rimborso apposta sui buoni;
3) che in ogni caso la quota di presumibile spettanza del cointestatario superstite (richiesta in via subordinata dall’attore) non possa avvenire se non una volta raggiunta la massima fruttuosità del buono. E questo per evitare un pregiudizio nei confronti degli eredi del defunto.
Nel corso del giudizio, i legali dell’attore, attraverso un’articolata difesa, replicavano alle argomentazioni avversarie offrendo la giusta ricostruzione della normativa legislativa in materia di buoni postali ed invocando l’esatta interpretazione di disposizioni di legge e principi di diritto.
Ed infatti, al termine del giudizio, il Tribunale di Roma, appurando che «Non esistono normative o disposizioni di legge che impediscono a Poste Italiane il pagamento di buoni fruttiferi cartacei, cointestati e con clausola di P.F.R. ovvero pari facoltà di rimborso», accoglieva la domanda del richiedente, reputando con ciò legittimo il diritto di questi a vedersi rimborsare, a vista, l’intero importo dei buoni.
In particolare, il giudice capitolino, ha dichiarato che “la riscossione dei buoni da parte di uno dei suoi contitolari non incide sul criterio di ripartizione dei diritti tra i vari contitolari o loro aventi causa”. Ragione per cui, Poste Italiane non può condizionare e subordinare il suo specifico obbligo all’espletamento delle pratiche di successione.
Così come, ha chiarito che la clausola di pari facoltà di rimborso “attribuisce a ciascuno dei contitolari in possesso del buono, il diritto di riscuotere il titolo per l’intero su sua semplice presentazione”.
La sentenza in epigrafe è dunque destinata a segnare una svolta in quanto, se passa in giudicato – affiancandosi alle precedenti sentenze, del 2010 e del 2011, dell’autorità giudiziaria cosentina – contribuisce a segnare un’inversione di marcia in quel consolidato orientamento giurisprudenziale che, negli ultimi anni, accogliendo le difese di Poste Italiane, ha fatto in modo che centinaia di possessori di buoni postali non siano riusciti ad incassare ingenti somme di danaro.
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