E’ quanto statuito dalla Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 18060 del 23 aprile 2018, respingendo il ricorso di un soggetto condannato per reato di stalking ai danni della moglie.
Il fatto
In particolare l’imputato, per il tramite del suo difensore, ricorreva avverso la pronuncia della Corte d’appello, che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione della sentenza di primo grado, per essere stata proposta da un soggetto privo di legittimazione. Era stato difatti evidenziato come, al momento della presentazione dell’atto d’appello, l’avvocato non fosse più difensore fiduciario dell’imputato, avendo perduto tale veste a seguito della sua mancata partecipazione a più udienze dibattimentali. Sicché il Tribunale, ritenendo tale condotta sintomatica di un suo disinteresse, aveva dichiarato l’abbandono della difesa ex art. 105 c.p.p. e, di conseguenza, disposto il procedersi alla designazione di un difensore d’ufficio per l’imputato.
Una statuizione avversata dall’imputato medesimo, secondo cui la scelta di abbandonare la difesa deve risultare in modo inconfutabile, non potendo essere desunta dal solo comportamento processuale del difensore di fiducia, stante l’equivocità del suddetto dato e la sua potenziale riconducibilità a strategie difensive assolutamente insindacabili.
Disinteresse per l’incarico da parte del legale, è abbandono di difesa
La Corte di Cassazione ha tuttavia respinto la censura – e confermato le statuizioni di merito – aderendo all’orientamento secondo cui il principio di immutabilità della difesa, anche d’ufficio, può operare solo se la sostituzione del difensore originariamente incaricato sia dipesa da specifiche e transitorie situazioni poi venute meno, e non quando lo stesso legale non sia stato reperito o abbia mostrato un totale disinteresse per l’incarico assegnatogli; situazione che rende legittimo l’eventuale subentro di altro difensore.
Ebbene nel caso di specie – chiarisce la sesta sezione penale – l’avvocato in questione era stato ripetutamente assente a più udienze dibattimentali di primo grado, senza far pervenire alcuna documentazione attestante il legittimo impedimento. Pertanto i Giudici dell’appello hanno considerato legittimamente emessa la declaratoria di abbandono della difesa da parte del suddetto legale e, conseguentemente, hanno ritenuto quest’ultimo privo di legittimazione ad impugnare.
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