Legittima esclusione per mancata osservanza delle modalità di costituzione della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 D. L.vo 163/06
Il Collegio valuta le censure proposte avverso l’esclusione della ditta ricorrente e ne riscontra la infondatezza.
Invero la cauzione presentata dalla società ricorrente mediante assegno bancario dell’importo richiesto, è ictu oculi irregolare, contraria alle disposizioni della lex specialis e dell’art. 75 cod. contratti, ed alla ratio che sorregge l’istituto
Vero è che il richiamato art. 75 propone una ampia gamma di modalità di prestazione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell’offerta presentata, includendo, tra queste, la possibilità di costituire la cauzione in contanti, ma è pur vero che l’assegno bancario non è equipollente ai contanti, posto che con la sua emissione e prima del suo incasso, la parte che lo ha emesso non perde la disponibilità della provvista presso la Banca su cui l’assegno è tratto.
L’assegno di conto corrente non è equivalente neanche all’assegno circolare (ammesso dall’art. 75 cod. contratti quale forma di garanzia), per la elementare considerazione che l’emissione dell’assegno circolare consegue al deposito della relativa provvista per cui lo stesso è da ritenersi equivalente al numerario. L’assegno di c.c. invece non garantisce il soddisfacimento del credito dell’Amministrazione, ove se ne presentino i presupposti, in quanto il semplice fatto della sua emissione non da certezza circa la sua onorabilità al momento della presentazione per l’incasso.
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