Non può iscriversi all’albo degli avvocati il praticante riabilitato da condanne penali

Redazione 09/07/12

Biancamaria Consales

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 11139 del 4 luglio 2012, hanno rigettato il ricorso di un avvocato presentato avverso la decisione del Consiglio nazionale forense ostativa alla iscrizione all’albo professionale per mancanza di requisiti.

Nella fattispecie, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo aveva impugnato dinanzi al CNF la deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli avvocati territorialmente competente, che aveva proceduto alla regolare iscrizione all’albo professionale di un praticante avvocato, nonostante questi avessi riportato condanna penale per falsità ideologiche commesse nell’anno 1996 durante l’esercizio della pratica forense.

Il CNF aveva accolto il ricorso, considerando i fatti addebitati, benché risalenti nel tempo, tali da compromettere il requisito della condotta specchiata ed illibata cui l’art. 17 del R.D. 1578/1933 subordina l’iscrizione nell’albo degli avvocati, non rilevando la circostanza che il predetto praticante avesse ottenuto un provvedimento di riabilitazione penale.

La Suprema Corte ha precisato nella sua decisione che la valutazione operata dal CNF, in quanto immune da vizi logici e giuridici, non può formare oggetto di sindacato da parte della Corte stessa, la quale deve limitarsi a controllare l’esattezza e la congruità della decisione senza potersi sostituire al Consiglio nell’apprezzamento della rilevanza, ai fini deontologici, dei fatti ascritti al professionista.

“Correttamente, però, – ha rilevato la Corte – il CNF ha distinto tra gli effetti penali di una condanna e dell’eventuale riabilitazione dall’accertamento di fatti storici sui quali la condanna si è basata. Il giudizio negativo in ordine al requisito occorrente per l’iscrizione è stato espresso in modo del tutto autonomo rispetto alle diverse pronunce dell’autorità giudiziaria e la valutazione in base alla quale la passata condotta del praticante è apparsa ostativa alla sua iscrizione nel predetto albo appare logica e motivata.

Inoltre, la conclusione cui il CNF è pervenuto non è in contraddizione con l’affermazione secondo cui il professionista radiato per condanna penale può essere nuovamente iscritto se sia stato in seguito riabilitato ed abbia tenuto una ottima condotta, perché nell’impugnata decisione è ben chiarito come la riabilitazione operi come condizione necessaria ma non sufficiente dal momento che il rinnovo dell’iscrizione pur sempre presuppone una valutazione della rilevanza deontologica dei fatti storici dei quali l’interessato sia stato protagonista”.

 

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