Non si può accettare un’offerta che preveda un deficit di un milione di euro nel quinquiennio
l’offerta presenta profili di incongruità con obbligo dell’ente aggiudicatore di chiedere le giustificazioni
L’annullamento dell’aggiudicazione comporta, altresì, l’inefficacia del contratto stipulato:l’importo in perdita è tale da non consentire margini di dubbio in relazione all’impossibilità di remunerare, foss’anche con il salario minimo contrattuale, il monte ore garantito nell’offerta.
l’offerta presenta profili di incongruità con obbligo dell’ente aggiudicatore di chiedere le giustificazioni, fermo restando l’inammissibilità di giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili o da fonti autorizzate dalla legge.
difetto di istruttoria e di violazione dell’art. 86 del dlgs 163/2006, dovendosi aderire alla prospettazione in ricorso secondo cui la discrepanza tra il costo del lavoro ed il monte ore offerto porterebbe la CONTROINTERESSSATA, ove dovesse confermare quanto contenuto nell’offerta tecnica (monte ore mensile globale di 4855 ore, contro le 3376 offerte dalla ricorrente) rispettando il costo medio del lavoro in base alle tabelle FISE, ad un ammanco [o meglio deficit?] di oltre 1.000.000,00 di euro nel quinquennio
Il Collegio ritiene che la denunciata incongruità dell’offerta per effetto del raffronto tra monte – orario e costi medi tabellari indicati in misura conforme alla contrattazione collettiva non può essere causa di automatica esclusione, ma, in adesione a consolidati principi da cui non ritiene di discostarsi (ex multis CdS, sez. V, 7967/2010, Cons. St. Sez. V, 7.10.2008, n. 4847, ma v. anche Tar Lazio II 15879/2010) va sottoposta al subprocedimento della verifica dell’anomalia per permettere all’impresa di fornire le proprie giustificazioni nel rispetto dell’insopprimibile esigenza di contraddittorio con la quale confligge un automatico giudizio di incongruità dell’offerta.
Ritiene quindi il Collegio che anche un simile profilo di inattendibilità dell’offerta avrebbe dovuto costituire oggetto di specifica valutazione in contraddittorio da parte delle Commissione di gara, sicché è infondato il motivo che ne faccia discendere una causa di esclusione dalla gara; tanto in adesione a condivisibile elaborazione giurisprudenziale secondo cui “nelle procedure di gara, il mancato rispetto dei minimi tabellari del costo del lavoro, o, in mancanza, dei valori indicati dalla contrattazione collettiva, non determina l’automatica esclusione dalla gara, ma costituisce un importante indice di anomalia dell’offerta, che dovrà essere poi verificata attraverso un giudizio complessivo di rimuneratività.
Infatti, è sempre necessario che venga consentito all’impresa di fornire le proprie giustificazioni, anche in riferimento al superamento di detti limiti minimi dato che tale insopprimibile esigenza di contraddittorio costituisce specifica espressione del più generale principio di partecipazione e trova corrispondenza nel dovere dell’Amministrazione di motivare in ordine alla ritenuta incongruità dell’offerta” (Cons. Stato, Sez. 7.10.08 nn. 4845 e 4847 nonché Corte Giustizia CE, Sez. II, 3.4.08 in C-346/06).
(…)
L’annullamento dell’aggiudicazione comporta, altresì, l’inefficacia del contratto stipulato.
Il parziale accoglimento del ricorso nei termini sopra descritti comporta il rigetto della domanda di subentro e di condanna della resistente al risarcimento dei danni mediante reintegrazione in forma specifica, atteso che, allo stato e fino alla definizione del sub procedimento di verifica dell’incongruità dell’offerta della CONTROINTERESSSATA, l’aggiudicazione non spetta ancora alla ricorrente, né quest’ultima risulta lesa nella sua chance di aggiudicarsi l’appalto ove le giustificazioni della controinteressata dovessero risultare insufficienti o inadeguate.
Riportiamo qui di seguito il testo della sentenza numero 1388 del 21 novembre 2011 pronunciata dal Tar Calabria, Catanzaro.
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